Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 gennaio 2025

Cassazione n. 01971/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15320/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso il domicilio digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 6/2025 depositata il 02/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15320/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso il domicilio digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 6/2025 depositata il 02/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/
Decreto Cassazione n. 01971/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris