CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27;– controricorrente –Numero registro generale 15361/2018Numero sezionale 3488/2026Numero di raccolta generale 18415/2026Data pubblicazione 08/06/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 9609/6/2017, depositata in data 13/11/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 aprile 2026;Con ricorso notificato in data 24/3/2016, la società [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in avanti, “la contribuente”) impugnò l’avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle Entrate notificato in data 29/10/2015 inrelazione all’anno d’imposta 2010.L’accertamento fiscale si appuntava soprattutto sui rapporti intercorsitra la odierna contribuente ed altre società del gruppo ([OSCURATO:SOCIETA].), con riferimento ai costi sostenuti infra-gruppo perconsulenze, oltre al trattamento fiscale ai fini Irap di alcuni indennizziassicurativi.Con un primo motivo, l’Ufficio disconobbe la deduzione dell’importo dieuro 1.044.000 ai fini Ires e Irap, ed euro 208.800 ai fini Iva, costi chevenivano ripresi a tassazione non avendo la contribuente dimostratol’inerenza e la coerenza economica delle spese sostenute.Con il secondo rilievo venne ripreso a tassazione, ai fini Irap, l’importodi euro 62.175,50 relativo all’omessa tassazione di ricavi, non avendola società provveduto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad operarela variazione in aumento relativa agli indennizzi assicurativi, darisarcimento danni, conseguiti per tale importo.Con il terzo rilievo, l’Ufficio recuperò a tassazione un’indebitadetrazione iva su operazioni esenti per un importo di euro 20.961,78,relativa a contratti di locazione da considerarsi esenti ai sensi dell’art.10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.Dopo il mancato esito di un tentativo di accertamento con adesione, lacontribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. dir.g. n. 15361/2018 a.c. 23/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15361/2018Numero sezionale 3488/2026Numero di raccolta generale 18415/2026Data pubblicazione 08/06/2026Napoli, che lo annullò con riferimento al primo rilievo, confermandoloin relazione agli altri due rilievi.L’Ufficio propose appello con riferimento alla statuizione a sésfavorevole, mentre la contribuente propose appello incidentale conriferimento alla conferma del secondo e del terzo rilievo dell’avviso diaccertamento impugnato in prime cure.La C.T.R. territoriale rigettò l’appello principale dell’Ufficio e accolse inparte l’appello incidentale della contribuente, con riferimento alladeducibilità dei canoni relativi all’immobile di via Morelli n. 75 in Napoli.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente, che deposita anchedelle brevi note di udienza ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 109, comma 5, Tuir e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, premessa la esposizione dei princìpidi distribuzione dell’onere della prova in tema di deducibilità dei costi,l’Agenzia delle Entrate deduce che le fatture contabilizzate relative airapporti tra la odierna contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. eranocaratterizzate dall’estrema genericità della descrizione dellaprestazione oggetto di fatturazione, senza che gli emittenti avesseroavuto cura di dettagliare la natura dei servizi prestati né la loroquantificazione.Con riferimento a tali costi, inoltre, non sarebbero stati dimostrati dallacontribuente la sussistenza dei requisiti di certezze e di inerenzaall’attività d’impresa della contribuente.1.1. Il motivo è inammissibile.La C.T.R., dopo aver ripercorso l’excursus giurisprudenziale circa lenozioni di certezza e di inerenza dei costi ai fini della produzione delr.g. n. 15361/2018 a.c. 23/4/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15361/2018Numero sezionale 3488/2026Numero di raccolta generale 18415/2026Data pubblicazione 08/06/2026reddito tassabile, ex art. 109 Tuir, ha non solo condiviso le motivazioni,in merito, addotte dalla sentenza di primo grado, ma ha ancheanalizzato la documentazione prodotta a sostegno della dimostrazionedei costi infragruppo che l’ufficio vorrebbe riprendere a tassazione,concludendo per l’effettività, la congruità e inerenza dei medesimi.Il motivo in esame, allora, più che denunciare la violazione di leggeasseritamente commessa dai giudici di appello con la sentenzaimpugnata, devolve a questa Corte, inammissibilmente, un nuovogiudizio di merito circa l’effettività, la congruità e l’inerenza dei costidedotti, sicché esso è inammissibile.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza peromessa motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza impugnata per avere accolto le doglianze dellacontribuente relative alla deducibilità dei canoni versati per la fruizionedei servizi inerenti all’utilizzazione di una parte della strutturaimmobiliare di via Morelli n. 75 in Napoli.2.1. Il motivo è infondato.La motivazione dell’accoglimento dell’appello incidentale dellacontribuente con riferimento alla deducibilità del costo perl’utilizzazione dell’immobile di via Morelli a Napoli esiste e, seppursuccinta, è idonea a rivelare la ratio decidendi della sentenza, che fariferimento alla entità del canone versato per argomentare che non sitratta di un semplice canone di locazione, bensì di un corrispettivoversato a fronte di un contratto di servicing che si fondavasull’utilizzazione, da parte della contribuente, dell’immobile sito inNapoli.3.In conclusione, il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 15361/2018 a.c. 23/4/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 15361/2018Numero sezionale 3488/2026Numero di raccolta generale 18415/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della societàEnergas S.p.A., delle spese di giudizio, che si liquidano in eurotredicimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva ec.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 15361/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]