CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.02QA R.G.T3T3T.5122 Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e al diniego di riconoscimento del fatto lieve è inammissibile alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). In tale senso, si erano già espresse le Sezioni Unite ove, nel riconoscere la fattispecie in parola solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta", desumibile dalla valutazione dei parametri richiamati dalla disposizione - salvo uno di essi non sia di per sé suscettibile di arrecare un'offesa e/o di realizzare una messa in pericolo del bene tutelato così significative da renderlo assorbente - si osservava come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola «non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, tenuto conto di volta in volta di tutte le specifiche e concrete circostanze» (Sez. U, n. 35737 del 24/06 i/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Nella medesima prospettiva si colloca un'altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dello ius receptum e con motivazione corretta ha negato la minima offensività sul duplice rilievo del dato quantitativo, già di per sé significativo, di oltre 800 grammi di hashish da cui erano ricavabili n. 3938 dosi medie singole, e dalle circostanze dell'azione (l'imputato è stato sorpreso alla stazione Termini in possesso dello stupefacente che trasportava nel bagaglio) modalità del fatto da cui ha tratto la conclusione del collegamento del predetto con i circuiti criminali ad un più alto livello. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in ragione del precedente specifico. Si tratta di motivazione corretta e conforma a diritto. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in senl:enza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 27:1269 - 01). Rilevato che pertanto C:1133 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della