CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sulla richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputata nel procedimento penale n. 4251/17 pendente nella fase dell'udienza preliminare davanti al Tribunale di Messina per i reati di cui agli artt. 81, 368, 323, 595 cod. pen. descrive una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti dovuta al conflitto interpersonale intercorso con numerosi colleghi del Tribunale di Catania (tra cui, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con i quali è insorta una disputa che ha avuto sviluppi disciplinari che si sono conclusi a favore della predetta istante, ma che ha poi generato denunce reciproche, rispetto alle quali il Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina, ha assunto sempre e costantemente decisioni contrarie alla ricorrente, archiviando i procedimenti a carico dei collegi denunciati dalla predetta e richiedendo invece il suo rinvio a giudizio. Nella istanza di rimessione vengono descritti tutti i vari sviluppi della vicenda, insorta per le denunciate irregolarità che contraddistinguevano la gestione della Sesta Sezione civile del Tribunale di Catania, competente per le esecuzioni immobiliari, in cui la predetta prese servizio nel mese di ottobre del 2009, dopo che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha assunto il ruolo di Presidente di detta sezione. In particolare si lamentano le improprie assegnazioni delle procedure esecutive affidate alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e sottratte alla scrivente, che sarebbero state ispirate solo dalla finalità di favorire professionisti legati da rapporti di amicizia e parentela ai predetti giudici, per favorirli nell'assegnazione di incarichi giudiziari e perizie. Inoltre si denunciano le irregolarità che hanno consentito alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. di assumere la veste di parte di procedure esecutive senza averne titolo, lucrando in danno dei debitori esecutati e dei creditori procedenti. Nonostante tali vicende siano state portate all'attenzione della Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Messina, il Pubblico Ministero assegnatario, individuato nel dott. [OSCURATO:PERSONA] ha sempre richiesto l'archiviazione che è stata inopinatamente accolta dai G.i.p. di detto Tribunale, incorrendo per tale via anche i predetti magistrati in servizio presso il Tribunale di Messina ad abusi di ufficio e favoreggiamento personale a favore dei magistrati del Tribunale di Catania. In definitiva, secondo l'assunto dell'istante, le paradossali ed abnormi decisioni assunte dal predetto Pubblico Ministero e dal G.i.p. che le ha ratificate, rappresentano un concreto ed attuale pericolo ai fini dell'imparzialità dell'ambiente giudiziario in cui deve svolgersi il processo di merito, poiché i rapporti tra le correnti associative e corporative (MD, Unicost, Area) cui aderiscono tutti i giudici coinvolti, ha determinato una situazione di ingiusto pregiudizio nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilità degli enunciati rilievi. Si deve premettere che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. Sebbene la trama narrativa della richiesta della Fascetto ipotizzi un contesto di pregiudiziale ostilità nei suoi confronti da parte dell'ufficio giudiziario del distretto di Catania, tale situazione neppure è astrattamente idonea ad evocare un generale quadro di "legittimo sospetto"ex art. 45 cod.proc.pen., non emergendo alcun fatto o situazione realmente idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto legittimanti una eventuale translatio judicii con specifico riferimento all'Ufficio giudiziario di Messina, cui spetta la competenza in forza dei criteri derogatori previsti dall'art. 11 cod. proc. pen. Proprio in forza della "ratio" della disciplina dettata da questa disposizione per il sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello, è stata prevista in deroga alla ordinaria competenza per territorio l'assegnazione del procedimento penale riguardante un magistrato ad altro distretto di corte di appello, diverso da quello in cui il predetto magistrato esercita le proprie funzioni o le abbia esercitate al momento del fatto. La situazione di pregiudizio paventata dalla ricorrente non è perciò idonea a giustificare una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, in chiara assenza di reali ostacoli al corretto e non parziale esercizio della giurisdizione nella sua naturale sede, emergendo come le presunte alleanze ostili nei suoi confronti si sarebbero create essenzialmente presso il Tribunale di Catania, ed in particolare presso la Sezione Civile ove la predetta svolge le sue funzioni di magistrato. Le recriminazioni con riferimento all'ufficio giudiziario competente ex art. 11 cod. proc. pen. si risolvono, invece, in una critica in merito alle determinazioni del solo Pubblico Ministero e del G.i.p. che hanno adottato le decisioni ad essa sfavorevoli, basata essenzialmente sulla negazione di ogni addebito e non sulla base di vicende interpersonali che possano mettere in discussione la imparzialità dei predetti magistrati, per l'assenza della descrizione di circostanze di fatto idonee a supportare la presunzione di una colleganza di interessi con i magistrati coinvolti nelle denunce sporte dalla ricorrente e che prestano servizio presso il diverso ufficio giudiziario di Catania, non assumendo alcun rilievo i generici riferimenti all'appartenenza ad alcune correnti della magistratura associata. Al contrario, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (così, da ultimo, Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275366). Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, quindi, dichiarato inammissibile con conseguente prosecuzione del procedimento dinanzi al competente giudice naturale ex lege (Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila che si reputa congrua. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.