Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1990

Cassazione n. 15210/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];36119/25 Ritenuto che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 settembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2021; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile; che la doglianza della ricorrente circa il difetto di motivazione è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale, ai fini dell'affermazione di responsabilità, desunto la destinazione dello stupefacente alla cessione in favore di terzi sulla base di plurimi elementi oggettivi, quali il dato ponderale dello stupefacente (da cui sono ricavabili oltre 20.000 dosi), la suddivisione dello stupefacente in panetti, l'occultamento degli stessi in una borsa e la circostanza che lo stupefacente fosse oggetto di un trasporto a bordo di un treno; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];36119/25 Ritenuto che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 settembre 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2021; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile; che la doglianza della ricorrente circa il difetto di motivazione è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale, ai fini dell'affermazione di responsabilità, desunto la destinazione dello stupefacente alla cessione in favore di terzi sulla base di plurimi elementi oggettivi, quali il dato ponderale dello stupefacente (da cui sono ricavabili oltre 20.000 dosi), la suddivisione dello stupefacente in panetti, l'occultamento degli stessi in una borsa e la circostanza che lo stupefacente fosse oggetto di un trasporto a bordo di un treno; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15210/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris