CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 28002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12503/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 965/2019 depositata il 21/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Napoli che, previo accertamento dei confini fra le parti, [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato alla demolizione di un muro costruito mediante uno sconfinamento di mq. 33,60, oltre al risarcimento del danno. Nella resistenza di quest’ultimo, con sentenza del 9 luglio 2014, il giudice adito accoglieva la domanda attorea e respingeva quella del convenuto, volta ad ottenere la metà del costo di costruzione del muro. La predetta decisione era gravata dal soccombente, con due motivi. L’appellata resisteva, concludendo per la conferma della decisione del Tribunale. Con sentenza n. 965 del 21 febbraio 2019 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione. La Corte distrettuale rilevava che il contenuto delle allegazioni e domande delle parti descriveva un conflitto non fra titoli ma fra fondi. Non si sarebbe dunque trattato di una rivendica, quanto piuttosto di un’azione di regolamento dei confini, tesa ad ottenere la restituzione della porzione controversa. E d’altronde, nulla avrebbe autorizzato a ritenere che l’edificazione del muro fosse intervenuta con l’accordo dell’appellata, nel tratto contestato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., il ricorrente assume la violazione degli artt. 163 n. 3, 112 e 115 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie non ai sensi dell’art. 948 c.c., ma secondo il successivo art. 950 c.c. In realtà, la Arciprete avrebbe rivendicato una superficie catastale di terreno inesistente, ponendo il suo titolo in contrasto col titolo del convenuto. Il motivo è inammissibile. 1.1) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “Tali essendo i contenuti delle rispettive domande, non si profila(va) fra le parti un conflitto tra titoli bensì tra fondi, non risultando in contestazione i titoli di proprietà dei predi confinanti. Ne consegue che – contrariamente da quanto ritenuto dalla difesa appellante – non viene in rilievo una rivendica, bensì un’azione di regolamento dei confini con richiesta di restituzione della porzione controversa”. Ha poi aggiunto: ”….parte appellante ha chiesto il rigetto della domanda assumendo che alcuno sconfinamento vi sia stato. Inoltre, nel corso delle sue difese, coltivando l’azione di vindicatio incertae partis, lo stesso Arnucci ha domandato la verifica della congruità delle superfici di entrambi i lotti come formati insieme agli ulteriori tre nell’occasione della divisione del fondo originariamente unico in capo al suo genitore Achille. Si tratta di deduzione che dimostra ulteriormente l’assenza assoluta di contestazioni sui titoli e la correttezza della qualificazione della domanda ad opera del primo giudice”. In altri termini, la sentenza impugnata –attraverso una valutazione di fatto astrattamente plausibile, fondata sulla domanda e sulle allegazioni delle parti – ha inquadrato il thema decidendum nell’ambito di un’azione di regolamento dei confini. 1.2) Il suddetto inquadramento è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che qualifica come "actio finium regundorum", e nonrivendica, l'azione proposta dal proprietario il quale, pur in presenza di unconfine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, unaccertamento giudiziale della superficie dei fondiconfinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà: deve infatti ritenersi del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamentodella proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa, quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (Sez. 2, n. 2297 del 30 gennaio 2017). 1.3) E, d’altronde, l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicché, in tal caso, il dedotto errore non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico dell'accertamentoin concreto della volontà della parte (Sez. 2, n. 1545 del 27 gennaio 2016). 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., l’Arnucci deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 950 c.c., la violazione degli artt. 201, 115 e 116 c.p.c., erronea interpretazione e valutazione dei titoli, illogicità e contraddittorietà, lamentando che i giudici di secondo grado, dopo aver riportato in sentenza le doglianze dell’appellante, non le avrebbero collegate in modo coerente, corretto e sistematico ad un’argomentazione motivazionale controllabile. In particolare, entrambi i CTU officiati avrebbero posto in essere un’operazione tecnicamente erronea, fatta tempestivamente rilevare dal perito di parte. Il motivo è inammissibile. 2.1) Va in proposito ricordato che il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità delmetodo d'indagine tecnica adottato in concreto dalconsulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza delmetodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altrometodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile (Sez. 1, n. 22117 del 29 ottobre 2015). 2.2) D’altronde, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 2.3) In ogni caso, anche a voler considerare critiche specifiche e circostanziate quelle avanzate dal consulente di parte, la Corte d’appello ha spiegato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni del secondo accertamento peritale, nel rispetto dei principi sanciti da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 11917 del 6 maggio 2021; Sez. 1, n. 15147 dell’11 giugno 2018). 2.4) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 881 c.c., 115, 116 e 201 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado omesso di considerare che quello contestato sarebbe stato un muro di contenimento: i consulenti d’ufficio avrebbero commesso lo stesso errore, sovrapponendo “i rilievi catastali effettuati da entrambi con strumenti altamente tecnologici alla planimetria all. A dell’atto notar Prattico del 28 settembre 1982”. La censura è inammissibile. 3.1) Essa si traduce in una critica ad accertamenti di fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si liquidano spese di lite, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per