CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 agosto 2025
Cassazione n. 29604/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 741/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10625/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( Cui 05f69yv ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insitito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per avere fatto parte di una associazione mafiosa denominata Maphite, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria, con ruolo di promotore e organizzatore (chief). 2. Ricorre l’imputato, con atto a firma del difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1.Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha riscontrato alcuna delle deduzioni difensive, essendo la motivazione assolutamente carente quanto alla descrizione: -dell’elemento soggettivo del reato, inteso quale coscienza e volontà di aderire ad una realtà associativa al fine di realizzare un comune programma delinquenziale; -del contributo materiale che il ricorrente avrebbe apportato al sodalizio, funzionale alla sua conservazione e al suo rafforzamento. L'imputato si è limitato da autoproclamarsi “chief” (soggetto investito del compito di “infliggere punizioni” e di tenere in custodia le armi del gruppo) in un video girato in occasione di una festa, ma non vi è prova alcuna che abbia ricevuto detto incarico, tant’è che i vertici dell'organizzazione (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]), negli interrogatori resi, non lo hanno riconosciuto. 2.2.Violazione di legge in relazione all’art. 235 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29604/2025 Roma, lì, 20/08/2025 Nell’ordinare la misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata, la Corte di merito non ha tenuto conto dello status di rifugiato dell’imputato, che gli dà diritto alla protezione internazionale. Dalla lettura del provvedimento emesso il 5 Marzo 2019 dalla Commissione di Torino emerge che laddove il ricorrente facesse ritorno nel proprio paese d'origine sarebbe discriminato a causa della propria disabilità. In ogni caso, il giudizio di pericolosità sociale è stato solo apparentemente formulato dalla Corte di appello, che ha valorizzato l'assoluto allarme derivante dalla sua partecipazione alla consorteria mafiosa e l'assenza di dissociazione. Per converso, avrebbe dovuto essere compiuta una valutazione del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che non sono contestabili l’esistenza ed il carattere mafioso del sodalizio “Maphite”, come riconosciuto dalla sentenza della Seconda Sezione di questa Corte, n. 1978 del 6/10/2023, dep. il 17/01/2024, che ha confermato quella del 29/11/2021 della Corte d'Appello di Torino, emessa nei confronti degli originari coimputati del ricorrente. Tali connotazioni sono state individuate in elementi di segno inequivoco, quali: -la previsione di un rito di affiliazione; -l’esistenza di una struttura a carattere piramidale, caratterizzata da una rigida gerarchia interna, in cui gli associati sono legati da un vincolo solidaristico, ma sono tenuti all’osservanza di stringenti regole di condotta; -l’esistenza di una cassa comune; -il programma criminoso della c.d. [OSCURATO:PERSONA]; -il legame con la casa madre in Nigeria; -la vis intimidatrice che promana dal sodalizio, che si estrinseca nell’adozione di condotte violente nei confronti dei soggetti esterni al cult, tale da indurre condizioni di assoggettamento ed omertà. 3. La sentenza è rimasta per contro silente sulle deduzioni della difesa, che ha lamentato la carenza di elementi sintomatici della intraneità del ricorrente al sodalizio. 3.1. Come è noto, la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa richiede l’individuazione di un contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5 n. 12753 del 17/01/2024, Marino; Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola,268325 – 01; Sez. 1, n. 25799 del8/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2639359). Le pronunce di questa Corte sul tema si allineano alla impostazione delle Sezioni Unite, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, le quali hanno stabilito che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). La condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). La sentenza Modaffari, in piena adesione a quanto già avevano ritenuto Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – ha dunque ribadito che “la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 3.2. Tanto premesso, gli elementi posti a base della affermazione di responsabilità, individuati in sentenza, sono costituiti da: -poche intercettazioni sull’utenza nella disponibilità dell’imputato in cui si rappresenta per lo più l’esigenza di un nuovo coordinamento delle diverse articolazioni mafiose nigeriane; -il video relativo alla riunione dell’organizzazione criminale tenutasi a Bergamo il 10 febbraio 2019; -lo screenshot del 9 maggio 2019 da cui emerge la carica di “[OSCURATO:PERSONA]” assunta da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] della famiglia Latino dei Maphite di Torino; -la partecipazione dello stesso alla riunione della famiglia Vaticana del 10 febbraio 2019 presso la residenza del sodale [OSCURATO:PERSONA] (condannato con sentenza definitiva), incontro avente ad oggetto il percorso in atto per riunificare l’organo di vertice del Forum relativo al Piemonte e alla Lombardia, come dal ricorrente riferito ad altro sodale, [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione intercettata; -le dichiarazioni del collaboratore Omoregie, che ha descritto le principali attività di interesse del gruppo, ossia il narcotraffico in ambito transnazionale, lo sfruttamento della prostituzione e i furti, senza che siano tuttavia individuati elementi significativi, in relazione alla posizione del ricorrente . Dunque, pochi e disorganici dati cognitivi, da cui non è dato evincere che il ricorrente abbia arrecato un contributo attivo, nel senso precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, al sodalizio criminale. Non emerge il suo impegno in attività criminali in almeno uno dei settori di interesse dell’organizzazione, né egli risulta coinvolto nei delitti scopo – che, non necessari ai fini della appartenenza al sodalizio, tuttavia costituiscono rilevanti indicatori di intraneità - sicchè non è dato conoscere quale apporto abbia arrecato alla attuazione del programma criminoso. Anche a voler ritenere che egli fosse presente in tali contesti, e che abbia preso parte a riunioni partecipate da esponenti anche di rilievo del sodalizio, l’oggetto di tali riunioni rimane assolutamento fumoso. Così pure, non sono spiegate le ragioni per cui egli non è affatto conosciuto dai vertici, benchè, in tesi accusatoria, rivestisse il ruolo, tutt’altro che secondario, di “main chief”. 4. La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino, che provvederà a colmare le evidenziate lacune nel rispetto delle direttrici interpretative sopra tracciate. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]