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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48105/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 23 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. poiché estinto per prescrizione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in relazione al delitto di cui all'artt. 110, 648 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censurano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità e pertinenza censoria, sono anche manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 62 bis e 65 cod. pen., ai sensi del quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche comporta la riduzione della pena in misura non eccedenteplun terzo (e non, come contestato dalla difesa, nella misura di un terzo).

Pertanto, non risulta censurabile in sede di legittimità la decisione della Corte territoriale in ordine alla determinazione della pena nel caso di specie, in quanto espressione della discrezionalità riconosciuta al giudice di merito nel sistema processuale penale e poiché sorretta da motivazione congrua e scevra da vizi logici.

In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza del 23 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. poiché estinto per prescrizione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in relazione al delitto di cui all'artt. 110, 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si censurano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità e pertinenza censoria, sono anche manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 62 bis e 65 cod. pen., ai sensi del quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche comporta la riduzione della pena in misura non eccedenteplun terzo (e non, come contestato dalla difesa, nella misura di un terzo). Pertanto, non risulta censurabile in sede di legittimità la decisione della Corte territoriale in ordine alla determinazione della pena nel caso di specie, in quanto espressione della discrezionalità riconosciuta al giudice di merito nel sistema processuale penale e poiché sorretta da motivazione congrua e scevra da vizi logici. In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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