CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37234/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28-04-2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore lienerale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio ella sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, mentre ha chiesto i dichiarare il ricorso inammissibile nel resto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che, nell'associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, ha concluso per l'accogliniento di tutti i motivi di ricorso, insistendo in particolare sulla richiesta di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2023, la Corte di appell di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Parma il 28 ottobre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi ben fici di legge, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpe ole del reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere l'imposta sui redditi, indicava nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per u ammontare inferiore a quelli effettivi, con imposta evasa pari a 172.843 euro; fa to commesso in Tornolo il 22 settembre 2014 rispetto all'anno di imposta 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, Guglielm netti, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando qua tro motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 2 cod. pen., 3, 24, 25, 111, 112 e 27 comma 2 Cost., 7 della C.E.D.U., 15 del [OSCURATO:PERSONA] onale relativo ai diritti civili e politici e 49 comma 1 della Carta di Nizza, sotto il profilo della mancata applicazione, anche ai reati commessi prima del 1° genn aio 2020, del regime di improcedibilità del giudizio di appello ex art. 344 bis co . proc. pen., secondo cui le disposizioni che sanciscono l'improcedibilità del giudi io di secondo grado per il superamento del termine di durata massima di due anni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione relativi ai reati commessi do0 il 10 gennaio 2020. Un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale normla imporrebbe invece di evitare un trattamento ingiustamente differenziato tra irtiputati che si trovano nelle stesse condizioni processuali, rappresentando del rest il principio di retroattività della norma più favorevole un corollario dell'art. 7 della C.E.D.U. Con il secondo motivo, si contesta sia il rigetto della richiesta d rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sia il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si osserva in proposito che la mancata audizione, in primo e in secondo grado, dei testi della difesa non ha consentito di provar l'inesigibilità soggettiva della condotta contestata, dipesa da un'incolpevole e grave crisi finanziaria dell'impresa, avendo l'indagine della Guardia di Finanza, realizzata con metodo induttivo, omesso di considerare i costi e i pesi sostenuti dall'imputato. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato ricono cimento della particolare tenuità del fatto, non essendosi considerato che la div rgenza tra gli importi non versati dall'imputato e la soglia di punibilità non risul!a superiore a 20.000 euro, con un discostamento dalla soglia di circa il 10%, i che avrebbe consentito una valutazione positiva circa la modesta entità del fatto contestato. Con il quarto motivo, infine, ci si duole della mancata con essione delle attenuanti generiche, non essendo sufficiente il mero richiamo al la gravità del fatto, dovendosi invece valutare altri elementi, come la personalità dell'imputato.Da ultimo, si sollecita la declaratoria di estinzione del reato per pres rizione. 3. Dopo essere stato originariamente assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] ione Penale, il ricorso veniva fissato dinanzi alla Terza Sezione Penale per l'odier a udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, riguardante la mancata applica ione dell'art.344 bis cod. proc. pen. ai fatti anteriori al 10 gennaio 2020, il Collegio, nel disattendere la doglianza difensiva, ritiene di dover dare continuità alla condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282408 e Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043 - 02), secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzicHale dell'art.344 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 7 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli art. 3, 25 e 111 Cost., nella parti in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termirie di durata massima del giudizio di legittimità, in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la ron punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giu tificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione cl,Wistituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. Ne consegue che la censura difensiva deve essere disattesa. 2. Anche il secondo motivo, avente ad oggetto la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 4 del d. los. n. 74 del 2000 e il rigetto delle sollecitazioni istruttorie difensive, non è fondatO. Deve premettersi al riguardo che le due conformi sentenze di merito, nel richiamare gli accertamenti della Guardia di Finanza di Fornovo, hanno adeguatamente argomentato la sussistenza del reato contestato, evidenziando come sia emerso dalla verifica condotta dai finanzieri e in particolare dal controllo dei documenti fiscali e dalla parallela analisi delle movimentazioni lei vari conti correnti riferibili alla società, che [OSCURATO:PERSONA], uale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere l'imposta sui redditi, ha indicato nella dichiarazione dei redditi della società rel tiva all'anno 2013 elementi attivi del reddito per un ammontare inferiore a quel! effettivi per oltre 628.000 euro, con imposta evasa (Ires) pari a 172.843 euro. Del tutto generica, sia in sede di merito che nell'odierno ricorso si è rivelata la prospettazione difensiva, secondo cui la condotta illecita sarebbe dipesa da una crisi di impresa, integrante una causa di forza maggiore rilevante ai ensi dell'art.45 cod. pen., dovendosi richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967, Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190 e Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il dfl)ito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione he provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della nor1i imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia I aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a Misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che rkm sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo p sto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio pers nale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di li uidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi rius ito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Al di là dei limiti di specificità del ricorso, in cui si richiama la sola diChiarazione di fallimento del 2017 senza spiegare come si è pervenuti ad essa, devé evidenziarsi che, in ogni caso, il reato de quo è di natura dichiarativa, per cui le iconsiderazioni difensive sull'esistenza di una forza maggiore sono destinate a rimanere sullo sfondo, potendo la crisi di liquidità, ove adeguatamente provata, as umere al più rilievo per i reati di omesso versamento delle imposte regolarmente dichiarate e non per le infedeltà dichiarative come quella in esame, incentraté su condotte decettive direttamente ricollegabili alla volontà del soggetto agente. 2.1. Sotto tale profilo, appare immune da censure anche il rigetto delle richieste difensive di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendone la Corte di appello rimarcato la superfluità, in quanto riferite appunto al tema della crisi di impresa, inidoneo a scrirninare la contestata infedeltà dichiarativa. Al riguardo va in ogni caso ribadito il principio affermato dalle Seioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, come esposto nel caso di specie con motivazione non manifestamente illogica. Le doglianze in punto di responsabilità risultano quindi prive di fondamento. 3. Anche il terzo motivo, concernente il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non è meritevole di accoglimento. Sul punto, i giudici di merito ha fatto buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931), s condo cui, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la config rabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fa to, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza. Orbene, nel caso di specie, l'imposta evasa è risultata pari a 172.843 euro, per cui il discostamento dalla soglia di punibilità, che va parametrato sul più valore favorevole tra quelli nel tempo susseguitisi di 150.000 euro, è risulato superiore a 22.000 euro, il che ragionevolmente non ha consentito di affermare che si sia in presenza di un fatto di lieve entità, stante la misura della dispnza dl tasso-soglia (superata di ben oltre il 10%). La doglianza difensiva nonrd6un-que essere accolta. 4. Venendo al quinto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se ne deve parimenti rimarcare l'infondatezza In proposito, occorre richiamare la costante affermazione di questa C rte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui Motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07)2020, Rv. 279549 - 02) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritine prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità de reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. 4.1. In applicazione di tale premessa ermeneutica, deve esc udersi che la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado sul diniego d(Oe attenuanti generiche presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo i giudici di merito sottolineato l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, che invero neanche nel ricorso per cassazione sono stati adeguatamente illustrati. A ciò i giudici di secondo grado hanno aggiunto il dato che il ricorrnte annovera un precedente penale per omesso versamento di ritenute previden iali, oltre che un'archiviazione per particolare tenuità, del fatto, non potendosi s ttacere che il trattamento sanzionatorio non è stato comunque ispirato da partE3 icolare rigore, posto che la pena irrogata (anni 1 e mesi 6 di reclusione) è risultat inferiore alla misura media (anni 2 di reclusione) della cornice edittale vigente all epoca dei fatti e che all'imputato sono stati riconosciuti i doppi benefici di legge. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva.5. Resta solo da precisare che, con l'art. 2 comma 36 vicies s mel lettera l) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stato introdotto il comma 1 bis dell'art. 17 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale "i termini di prescrizione per i delitti previst dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo", per cui, teruto conto dei parametri ex art. 157 ss. cod. pen., la prescrizione massima si comptita in 10 anni. Ne consegue che il reato per cui si procede, risalente al 22 settembre 2014, non è ancora prescritto, maturando il relativo termine il 22 settembre 2024. 6. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure sollevte, il ricorso proposto nell'interesse di Guglielminetti deve essere rigettato, cor onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di soste