CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 43962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 23.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha provveduto sull'istanza di riesame che era stata avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di concorso in estorsione e ricettazione legati alla condotta di intermediazione da lui tenuta per consentire a tale [OSCURATO:PERSONA] di rientrare in possesso dell'autovettura a lui sottratta da tale [OSCURATO:PERSONA] e che era stata noleggiata presso la ditta "Brio" riconducibile ai coìndagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appartenenti al clan Santapaola; il Tribunale ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alle aggravanti contestate sul capo 9) ed ha confermato nel resto; 2. ricorre per cassazione il difensore del Pappalardo che deduce: 2.1 violazione di legge con riguardo a norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità: rileva che la censura attiene esclusivamente al delitto di ricettazione "semplice" di cui al capo 8) atteso che il compendio indiziario si fonda su intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite tramite intrusore elettronico sulla utenza di [OSCURATO:PERSONA] ed autorizzate per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.; richiama la censura articolata con i motivi di riesame con cui aveva evidenziato che la ricettazione avrebbe avuto ad oggetto un bene provento di furto proprio ai danni dei soggetti indagati per associazione di stampo mafioso cui sarebbe stata offerta la restituzione da parte dell'odierno ricorrente che pertanto era stato chiamato a rispondere di una ricettazione solo occasionalmente legata alla attività delittuosa oggetto della indagine a carico del [OSCURATO:PERSONA]; richiama altresì la risposta fornita dal Tribunale secondo cui la ricettazione era l'antecedente logico della richiesta estorsiva avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti ed in danno del Bonafé; evidenzia che, al contrario, l'antecedente logico della ricettazione era stato il furto perpetrato proprio in danno dei coindagati non sussistendo perciò alcun profilo di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen.; né, aggiunge, poteva invocarsi il nesso di cui all'art. 12 lett. a) cod. proc. pen. dal momento che il concorso di persone riguardava soltanto la estorsione; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi per il reato di cui al capo 9: ripercorre come accertati sollecitando il controllo di legittimità sul loro giuridico inquadramento; proprio alla luce di tale ricostruzione rileva, perciò, la assoluta estraneità del Pappalardo rispetto alla richiesta estorsiva formulata dal [OSCURATO:PERSONA] (e dal Panebianco) in danno del Bonafé essendosi egli limitato a proporre la restituzione del veicolo a fronte del riconoscimento di una somma di denaro che, come riportato nella stessa ordinanza, i coindagati avevano definito "un caffè"; sottolinea che nel caso di specie neppure in via ipotetica e meramente assertiva si è affermato che il Pappalardo avesse concertato la richiesta estorsiva in danno del Bonafé e materialmente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] ed al Panebianco; segnala che il Tribunale, consapevole di ciò, aveva asserito, senza alcun sostegno probatorio, che il Pappalardo era ben consapevole che il "caffè" sarebbe stato pagato proprio dal Bonafé; 2.3 vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: richiama la censura articolata con il ricorso per riesame quanto alla distanza temporale tra i fatti, risalenti al 2019, e la adozione della misura su cui, tuttavia, il Tribunale ha omesso di argomentare nonostante la prognosi di recidivanza debba essere legata anche al tempo trascorso dalla commissione del reato così come peraltro specificamente previsto dall'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha correttamente motivato sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza che quanto alla qualificazione giuridica dei fatti oltre che, infine, sulla attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale, infatti, ha ricostruito la vicenda che ha ad oggetto la condotta di intermediazione cui il Pappalardo si sarebbe prestato al fine di consentire ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al clan mafioso Santapaoia, di rientrare in possesso dell'autovettura sottratta a tale [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva presa a noleggio dalla ditta "Brio" ad essi riconducibile a fronte della corresponsione, da parte di quest'ultimo, di una somma di denaro. Ha spiegato che le indagini si erano sviluppate essenzialmente con il ricorso ad intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite tramite captatore informatico e che erano state autorizzate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il quale si procedeva in relazione al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. e per fatti estorsivi aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.. In effetti, come emerge dalla lettura del provvedimento, l'episodio in cui è stato coinvolto il Pappalardo è stato "colto" e ricostruito proprio tramite l'ascolto delle conversazioni captate sulla utenza del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato contattato dai Pappalardo che lo aveva informato del fatto di avere "recuperato" la autovettura che era stata sottratta al Bonafé e di proprietà dell'autonoleggio proponendosi, in definitiva, come "intermediario" con l'autore dei furto, tale [OSCURATO:PERSONA], per consentirne la restituzione a fronte di una ricompensa (cfr., in particolare, pag. 3 dell'ordinanza). Ed era stato ancora dal tenore delle conversazione captate sulla utenza del [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalle inter-locuzioni con il Pappalardo che il GIP, con valutazione condivisa dal Tribunale, aveva ritenuto configurabile il concorso del Pappalardo nella estorsione da costoro ideata nei confronti ed in danno dello stesso Bonafé cui si sarebbero fatti consegnare una somma di denaro di entità comunque inferiore alla "franchigia" assicurativa altrimenti dovuta per il furto, dichiarandosi inoltre disponibili, con il ricavato, a riconoscere all'odierno ricorrente un "regalo" (ovvero un "caffè"). 2. Questa essendo la ricostruzione della vicenda si deve ritenere che entrambe le censure articolate in ricorso siano fondate.2.1 E' in primo luogo fondata l'eccezione di inutilizzabilità, ai fini della prova del delitto di ricettazione, delle risultanze delle intercettazioni eseguite sulla utenza del [OSCURATO:PERSONA] e, come accennato, autorizzate in relazione a fatti di criminalità organizzata. È pacifico che le indagini si sono svolte in data antecedente l'entrata in vigore della recente riforma, introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70 e che, pertanto, al fine di valutare la utilizzabilità delle risultanze dell'attività di captazione per reati diversi rispetto a quello per cui detta attività era stata autorizzata, occorre fare riferimento ai principi ed alle linee direttive dettate dalle SS.UU. nella sentenza "Cavallo". Nell'occasione, si era infatti chiarito che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazìoní in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art.12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395 - 01). Ebbene, nel caso ìn esame non sussiste alcuna ipotesi di connessione qualificata che consenta di ritenere utilizzabili, ai fini della prova del delitto di ricettazione, per il quale - al di fuori delle ipotesi (non contestata) indicate nel secondo periodo del primo comma dell'art. 648 cod. pen. - non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza., In primo luogo, infatti, il capo 8) della incolpazione provvisoria ascrive la ricettazione della [OSCURATO:PERSONA] in via esclusiva al Pappalardo non essendo stato perciò nemmeno oggetto di contestazione il concorso del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, non potendosi fondare la utilizzabilità delle captazioni sulla lettera a) dell'art. 12 cod. proc. pen.. Né, per altro verso, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, può configurarsi una connessione oggettiva ai sensi della lettera b) dello stesso art. 12 cod. proc. pen. certamente non evincibile e rinvenibile nella affermazione secondo cui "... la ricettazione dell'auto era l'antecedente logico del concorso nell'estorsione contestata al capo 9") (cfr., pag. 2 dell'ordinanza in verifica).La lettera b) dell'art. 12 cod. proc. pen. contempla, infatti, il concorso formale di reati ed il reato continuato che, nel caso di specie, il Tribunale - pur con la espressione sopra riportata - parrebbe aver evocato ritenendo la ricettazione funzionale a realizzare l'estorsione in danno del Bonafé, per la quale il Pappalardo è indagato in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]. Occorrerebbe quindi ipotizzare che, nel momento in cui il Pappalardo ricettava la vettura e ne proporre la restituzione al [OSCURATO:PERSONA], fosse già in quel momento consapevole che costui avrebbe rivolto una richiesta di natura estorsiva al Bonafé che, secondo il Tribunale, I ricorrente doveva ritenere in qualche misura "scontata" alla luce della caratura criminale dei suoi interlocutori. Se non ché, e fermo restando quanto appresso si dirà in ordine al profilo concorsuale nel delitto di cui all'art. 629 cod. pen., va ribadito che il reato per il quale era stata autorizzata l'attività di intercettazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era quello di associazione ex art. 416bis cod. pen. e che, per altro verso, sul delitto di estorsione (in danno del Bonafé) lo stesso GIP, nell'emettere la misura, aveva escluso la aggravante "mafiosa" e, perciò, ritenuto che tale episodio non fosse caratterizzato né dal "metodo" né dalla finalità agevolativa e, in definitiva, si fosse trattato di una iniziativa ideata e condotta al di fuori del contesto di criminalità organizzata oggetto delle attenzioni investigative. In realtà, nessun vincolo di connessione "qualificata" ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. poteva giustificare l'utilizzabilità, ai fini della prova del delitto di ricettazione, delle intercettazioni autorizzate ed eseguite per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.. 2.2 E' fondato anche il secondo motivo del ricorso: risulta pacificamente dalla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato che il Pappalardo si è trovato nella disponibilità della vettura che era stata rubata al Bonafé da un suo debitore; che, inoltre, aveva preso lui l'iniziativa di contattare il [OSCURATO:PERSONA] e, infine, che era stato il [OSCURATO:PERSONA] a pretendere dal Bonafé una somma di denaro quale "corrispettivo" per il ritrovamento dell'autovettura. Il concorso del Pappalardo nella estorsione (che l'imputazione provvisoria ha descritto come posta in essere) in danno del Bonafé è stata fondata, dal Tribunale, sulla circostanza secondo cui l'odierno ricorrente "... era ben consapevole che la somma estorta (il c.d. caffè) sarebbe stata pagata alla fine dal Bonafé, utilizzatore della vettura, sia per le modalità tipiche del c.d. "cavallo di ritorno", sia per la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], sia perché l'autovettura era stata noleggiata dal Bonafé". Si tratta, invero, di una mera congettura atteso che nessun elemento concreto milita nel senso che il Pappalardo, nel momento in cui aveva chiesto una ricompensa al [OSCURATO:PERSONA] ed al Panebianco a fronte della restituzione della autovettura, fosse già consapevole e certo che costoro avrebbero a loro volta chiesto una somma di denaro a colui al quale il veicolo era stato sottratto, sicché il Pappalardo avrebbe concorso in un fatto delittuoso non soltanto futuro ma persino eventuale; fermo restando, per un verso, che lo schema del "cavallo di ritorno" mal si attaglia al caso di specie laddove si tenga conto che la il veicolo, pur sottratto al Bonafé, andava restituito al proprietario, ovvero alla ditta di noleggio da cui quello la aveva affittata finendo, in tal modo, per coincidere il soggetto estortore con quello al quale la "res" doveva infine "ritornare"; per altro verso che la "certezza" che avrebbe dovuto albergare nella mente del Pappalardo circa la iniziativa estorsiva che sarebbe stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA] e dai Panebianco è stata fondata sulla consapevolezza della caratura criminale di costoro laddove, come si è accennato, già il GIP aveva escluso la aggravante mafiosa sotto entrambi i profili e, perciò, giudicato la vicenda come maturata al di fuori di un contesto di criminalità organizzata. Quel che rileva, in definitiva, è la mancanza dì elementi rilevanti, nemmeno sotto il profilo meramente indiziario, per configurare il concorso del Pappalardo nella estorsione ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] ed al Panebianco. 3. L'evidente fondatezza dei primi due motivi del ricorso impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata risultando perciò superfluo l'esame del terzo, incentrato sulle esigenze cautelari. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa e manda alla Cancelleria