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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 15295/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.67/2022 depositata il 11/01/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;considerato che, nel giudizio di cassazione, in ragione della particolarestruttura (dominata dall’impulso d’ufficio) e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione delprocesso (come, invece, invocato dal difensore del ricorrente con istanzadepositata il 26 febbraio 2026, in ragione del decesso del ricorrente), conla conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeistaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016;Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); e ciò anche nella presenteNumero registro generale 14645/2023Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15295/2026Data pubblicazione 20/05/2026fase processuale (per analoga fattispecie cfr. Cass decreti ai nn. 334/2024,936/2024, 32395/2024, 11258/2026, 5426/2026);ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.210,00oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026.Il consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.67/2022 depositata il 11/01/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;considerato che, nel giudizio di cassazione, in ragione della particolarestruttura (dominata dall’impulso d’ufficio) e della disciplina delprocedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione delprocesso (come, invece, invocato dal difensore del ricorrente con istanzadepositata il 26 febbraio 2026, in ragione del decesso del ricorrente), conla conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la ritualeistaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016;Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); e ciò anche nella presenteNumero registro generale 14645/2023Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 15295/2026Data pubblicazione 20/05/2026fase processuale (per analoga fattispecie cfr. Cass decreti ai nn. 334/2024,936/2024, 32395/2024, 11258/2026, 5426/2026);ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.210,00oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/05/2026.Il consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 15295/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris