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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2024

Cassazione n. 18040/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25188/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio elettopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamento –studi di settore ex art.62 bis d.l. n.331/1993 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilia,sez. staccata di Catania , n. 3016 / 5 /20 21 depositata il 1 ° aprile 2021,non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Ragusa n. 424 / 5 /20 16 che aveva accolto il ricorsointroduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accer- tamento n.

TYZO10400513/2011 per II.DD. e IVA relativa mente all’annodi imposta 2006.

L’avviso veniva emesso a seguito di controllo parziale dal quale ri- sultavache nell’anno 2006 l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , poi cancellata dal registro delle imprese in data 10/02/2020, aveva dichiarato ricavi inferiori a quelli scaturenti dall’applicazione dello studio di settore relativo all’attività svolta .

A seguitodell’applicazione di studio di settore, erano stati determinati, perl'anno d’imposta 2006, maggiori ricavi pari ad euro 170.309,00.

Ilgiudice di prime cure acco glieva il ricorso ritenendo giustificato lo scostamento del ricorrente dagli studi di settore, decisione confer- matain appello.

Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a due motiv i , cui replica il contribuente con controricorso.

Consideratoche:

1. Il primo motivo del la ricorrente, in relazione all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ., deduce la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 112, 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. , e dell'art. 36 del d . l gs. 546/1992 e 111 Cost. .

La censura è declinata sia sotto l’angolo dell’omessa pronuncia sia della motivazione apparente, per quanto attienela statuizione della CTR sulla non attendibilità dello studio di settoreposto a fondamento delle riprese. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.In primo luogo, la doglianza contiene in rubrica profili di censura traloro incompatibili come l’omessa pronuncia e la motivazione ap- parente,dal momento che se il giudice in tesi non si è pronunciato sulla domanda, non può certo aver espresso alcuna motivazione a riguardo,neppure apparente. 2.2.Inoltre, il C ollegio constata che è intervenuta la pronuncia sulla questione,dal momento che nello svolgimento del processo la CTR espressamenterichiama che il fondamento delle riprese è l’applica- zione degli studi di settore di cui all’art.62 bis d.l. n.331/1993 e , nellaesposizione della motivazione successiva , il giudice si pronun- ciasulla questione.

L’argomentazione non è meramente apparente, dalmomento che non vi si rinviene una mera adesione alla decisione diprimo grado, ma l’esposizione di una chiara ratio decidendi , non specificamentecensurata.

Inoltre, ulteriore ragione del decidere, la CTR accerta anche la notevole incidenza di costi per personale di- pendentee ammortamenti a fonte della limitata capacità ricettiva e dell’ubicazioneche non giustifica il prezzo medio giornaliero accer- tatodall’Amministrazione finanziaria con gli studi di settore applicati, unaratio che complessivamente soddisfa il minimo costituzionale. 3.Con il secondo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62bis d.l. n.331/1993 e 2697 cod. civ .

La decisione del Giudice d'ap- pelloè ritenuta censurabile in quanto avrebbe dovuto rilevare la sus- sistenzadel grave scostamento rispetto agli studi di settore e la pre- senzadi una gestione antieconomica. 4.La doglianza è inammissibile, per più ragioni. 4.1.Innanzitutto, sotto lo schermo della violazione di legge, è diretta adottenere un nuovo apprezzamento del fatto.

I l Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nellafattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 4.2.In secondo luogo, pur prospettata come violazione di legge, la doglianza,sostanzialmente motivazionale , incappa nella preclusione della doppia conforme alla luce del doppio rigetto della prospetta- zionedell’Agenzia sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abroga- zionedell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami .

La previsione ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e così l’inammissibilità del ricorso per cassa- zione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og- gettodi discussione tra le parti.

La ricorrente non ha dimostrato che leragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle postea base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.

5. Il ricorso è in conclusione rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25188/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), con domicilio elettopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamento –studi di settore ex art.62 bis d.l. n.331/1993 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilia,sez. staccata di Catania , n. 3016 / 5 /20 21 depositata il 1 ° aprile 2021,non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Ragusa n. 424 / 5 /20 16 che aveva accolto il ricorsointroduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accer- tamento n. TYZO10400513/2011 per II.DD. e IVA relativa mente all’annodi imposta 2006. L’avviso veniva emesso a seguito di controllo parziale dal quale ri- sultavache nell’anno 2006 l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , poi cancellata dal registro delle imprese in data 10/02/2020, aveva dichiarato ricavi inferiori a quelli scaturenti dall’applicazione dello studio di settore relativo all’attività svolta . A seguitodell’applicazione di studio di settore, erano stati determinati, perl'anno d’imposta 2006, maggiori ricavi pari ad euro 170.309,00. Ilgiudice di prime cure acco glieva il ricorso ritenendo giustificato lo scostamento del ricorrente dagli studi di settore, decisione confer- matain appello. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a due motiv i , cui replica il contribuente con controricorso. Consideratoche: 1. Il primo motivo del la ricorrente, in relazione all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ., deduce la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 112, 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. , e dell'art. 36 del d . l gs. 546/1992 e 111 Cost. . La censura è declinata sia sotto l’angolo dell’omessa pronuncia sia della motivazione apparente, per quanto attienela statuizione della CTR sulla non attendibilità dello studio di settoreposto a fondamento delle riprese. 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.In primo luogo, la doglianza contiene in rubrica profili di censura traloro incompatibili come l’omessa pronuncia e la motivazione ap- parente,dal momento che se il giudice in tesi non si è pronunciato sulla domanda, non può certo aver espresso alcuna motivazione a riguardo,neppure apparente. 2.2.Inoltre, il C ollegio constata che è intervenuta la pronuncia sulla questione,dal momento che nello svolgimento del processo la CTR espressamenterichiama che il fondamento delle riprese è l’applica- zione degli studi di settore di cui all’art.62 bis d.l. n.331/1993 e , nellaesposizione della motivazione successiva , il giudice si pronun- ciasulla questione. L’argomentazione non è meramente apparente, dalmomento che non vi si rinviene una mera adesione alla decisione diprimo grado, ma l’esposizione di una chiara ratio decidendi , non specificamentecensurata. Inoltre, ulteriore ragione del decidere, la CTR accerta anche la notevole incidenza di costi per personale di- pendentee ammortamenti a fonte della limitata capacità ricettiva e dell’ubicazioneche non giustifica il prezzo medio giornaliero accer- tatodall’Amministrazione finanziaria con gli studi di settore applicati, unaratio che complessivamente soddisfa il minimo costituzionale. 3.Con il secondo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62bis d.l. n.331/1993 e 2697 cod. civ . La decisione del Giudice d'ap- pelloè ritenuta censurabile in quanto avrebbe dovuto rilevare la sus- sistenzadel grave scostamento rispetto agli studi di settore e la pre- senzadi una gestione antieconomica. 4.La doglianza è inammissibile, per più ragioni. 4.1.Innanzitutto, sotto lo schermo della violazione di legge, è diretta adottenere un nuovo apprezzamento del fatto. I l Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nellafattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato. 4.2.In secondo luogo, pur prospettata come violazione di legge, la doglianza,sostanzialmente motivazionale , incappa nella preclusione della doppia conforme alla luce del doppio rigetto della prospetta- zionedell’Agenzia sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abroga- zionedell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami . La previsione ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e così l’inammissibilità del ricorso per cassa- zione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato og- gettodi discussione tra le parti. La ricorrente non ha dimostrato che leragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle postea base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse. 5. Il ricorso è in conclusione rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favor
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