CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 26809/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13898/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONErappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del FRIULI - VENEZIA GIULIAn. 167/2021 depositata i l 23/11/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ADER, Agenzia delle entrate-riscossione, propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 167/1/2021 con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato la cartella impugnata da [OSCURATO:PERSONA]; 2. il contribuente resiste con controricorso e successivamente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo proposto parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 12/1999, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c., degli artt. 14 e 23, commi 1° e 3°, d.lgs. n. 546/1992, per avere la [OSCURATO:PERSONA] respinto la richiesta della Concessionaria di chiamata in causa dell’Ente impositore, la Corte di appello di Trieste; 2. il motivo è infondato; 2.1. la censura non coglie nel segno dovendosi ritenere non dirimenti i principi invocati da parte ricorrente (e fissati da Cass. 3668/2017) in linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 in cui si è affermato l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario. Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass.nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017). Sulla base dei principi, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire, quindi, indifferentemente nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendosi al giudice tributario l’integrazione del contraddittorio. Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'Agente della Riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr. Cass. n. 16685/2019) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (cfr. Cass. n. 9250/2019); 2.2. non può, pertanto, in alcun modo rilevare la circostanza che la Commissione tributaria regionale abbia respinto la richiesta della concessionaria di chiamata in causa dell’ente impositore; 3. il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato; 3.1. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna laricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso nella camera di consi