CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1966
Cassazione n. 12306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/05/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo limitatamente al punto in cui il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione con le sentenze indicate alle lettere a) e b) del provvedimento impugnato e, con l'unico, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie tra le sentenze sopra indicate, posto che si tratta di reati della stessa indole (contro il patrimonio), commessi con il medesimo modus operandi (acquisto di beni appartenenti allo stesso comparto, legato al mondo dell'automobile), in un lasso temporale (due anni) se pur non brevissimo, ma circoscritto; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali 'Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale e le differenti modalità esecutive, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto infine che, nel caso di specie, non si rileva pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide e ribadisce, secondo la quale l'elevato arco temporale all'interno del quale i reati sono stati commessi non esime il giudice dal verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento ai singoli gruppi di reati, all'interno di tale arco, in epoca contigua, se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, poiché è proprio sulla scorta di tale principio che il provvedimento impugnato si è mosso, assolvendo all'onere della richiesta verifica, conclusosi negativamente con motivazione immune da qualsiasi vizio logico ovvero giuridico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de