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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47493/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/190 e di pena poiché, ad avviso del ricorrente, è erronea l'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, sono svolte in fatto e, la seconda, manifestamente infondata poiché l'aumento di pena è correlato all'accertamento di numerose condotte di spaccio svolte in diversi giorni del mese di novembre 2022, reiterazione che, per le sue concrete modalità organizzative, è valsa, senza illogicità manifeste nelle conclusioni della Corte di merito, il diniego di riqualificazione nella fattispecie di minore gravità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/190 e di pena poiché, ad avviso del ricorrente, è erronea l'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, sono svolte in fatto e, la seconda, manifestamente infondata poiché l'aumento di pena è correlato all'accertamento di numerose condotte di spaccio svolte in diversi giorni del mese di novembre 2022, reiterazione che, per le sue concrete modalità organizzative, è valsa, senza illogicità manifeste nelle conclusioni della Corte di merito, il diniego di riqualificazione nella fattispecie di minore gravità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47493/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris