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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05897/2024

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27579-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1759/2022 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] C ., in persona del legale rappresentante p.t.,nonché a [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di socio accomandatario ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di soci accomandanti della predetta società,un avviso di accertamento cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre sanzioni ed interessi, relativamente all’anno di imposta 2012, conseguenti alla contestata partecipazione della società contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti; che icontribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 16398/2018 rigettò i ricorsi; che i contribuenti proposero appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1759/2022, depositata il 13/04/2022 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come i contribuenti avessero ottemperato all’onere della prova su di essi gravante, circa la inconsapevolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. la p. 2 della sentenza impugnata, terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituiti con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] C ., in persona del legale rappresentante p.t.,nonché [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 15) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto i contribuenti ottemperanti all’onere della prova su di essi gravante sulla base di “circostanze…del tutto ininfluenti al fine di riconoscere la buona fede incolpevole del contribuente ai fini del diritto alla detrazione“ (cfr. ivi, p. 16); che con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, onde escludere la consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] , di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, gli elementi addotti dalla parte privata, senza “effettua[re] la necessaria comparazione…con quelli addotti dall’Ufficio, neppure elencati né tanto meno valutati” (cr. ivi, penultimo cpv.); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono fondati; che è noto che, in tema di detrazione dell'I.V.A. connessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02); che, effettivamente, dall’esame della gravata decisione emerge che valutazione dei giudici di appello circa la prova della inconsapevolezza, da parte della società contribuente, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti fonda (solo) su elementi (prezzi praticati in linea con quelli di mercato, regolarità delle scritture contabili, pagamenti alla consegna con mezzi tracciabili.

Cfr. p. 2, cpv., della motivazione della decisione impugnata) inidonei all’uopo, per pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, senza che, per altro verso – e come lamentato con il secondo motivo –la C.T.R. si sia confrontata gli elementi di segno contrario, indicati dall’Ufficio (e puntualmente decritti nell’avviso di accertamento riprodotto, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. alle pp. 4-8 del ricorso); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27579-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1759/2022 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C ., in persona del legale rappresentante p.t.,nonché a [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di socio accomandatario ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di soci accomandanti della predetta società,un avviso di accertamento cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., oltre sanzioni ed interessi, relativamente all’anno di imposta 2012, conseguenti alla contestata partecipazione della società contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti; che icontribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 16398/2018 rigettò i ricorsi; che i contribuenti proposero appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1759/2022, depositata il 13/04/2022 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come i contribuenti avessero ottemperato all’onere della prova su di essi gravante, circa la inconsapevolezza di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. la p. 2 della sentenza impugnata, terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituiti con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C ., in persona del legale rappresentante p.t.,nonché [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di soci accomandanti della predetta società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 15) per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto i contribuenti ottemperanti all’onere della prova su di essi gravante sulla base di “circostanze…del tutto ininfluenti al fine di riconoscere la buona fede incolpevole del contribuente ai fini del diritto alla detrazione“ (cfr. ivi, p. 16); che con il secondo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché della giurisprudenza comunitaria” (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, onde escludere la consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] , di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti, gli elementi addotti dalla parte privata, senza “effettua[re] la necessaria comparazione…con quelli addotti dall’Ufficio, neppure elencati né tanto meno valutati” (cr. ivi, penultimo cpv.); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese –sono fondati; che è noto che, in tema di detrazione dell'I.V.A. connessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02); che, effettivamente, dall’esame della gravata decisione emerge che valutazione dei giudici di appello circa la prova della inconsapevolezza, da parte della società contribuente, di partecipare ad operazioni soggettivamente inesistenti fonda (solo) su elementi (prezzi praticati in linea con quelli di mercato, regolarità delle scritture contabili, pagamenti alla consegna con mezzi tracciabili. Cfr. p. 2, cpv., della motivazione della decisione impugnata) inidonei all’uopo, per pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, senza che, per altro verso – e come lamentato con il secondo motivo –la C.T.R. si sia confrontata gli elementi di segno contrario, indicati dall’Ufficio (e puntualmente decritti nell’avviso di accertamento riprodotto, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. alle pp. 4-8 del ricorso); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in
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