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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27600/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità delricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso riportandosi aimotivi di cui ai punti 1 e 3 e chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 16 dicembre 2025 la Corte d’appello di Torinoconfermava la sentenza emessa il 16 aprile 2024 dal Tribunale di Novara con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato diricettazione continuata in concorso e condannato alle pene di legge.In particolare, all’imputato era stato contestato di avere acquistato ocomunque ricevuto preziosi e monili provento di furto, rinvenuti all’interno di unapposito incavo ricavato a fianco della porta centrale di ingresso del camperoccupato dallo stesso imputato al momento della perquisizione.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del proprio difensore chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 192,comma 2, cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità dellamotivazione.Dopo avere illustrato le argomentazioni con le quali la Corte territorialeaveva ritenuto l’infondatezza dei rilievi difensivi rassegnati con l’atto di appello,la difesa deduceva che il riconoscimento dei gioielli oggetto della ricettazione daparte delle persone offese non era attendibile, considerato che i moniliriconosciuti erano di fattura comune e che, per altro verso, la conviventedell’imputato aveva dichiarato che i detti beni erano di sua proprietà, essendostati fatti oggetto di regali ricevuti dalla madre e dalla defunta sorella, esibendoalcuni scontrini di acquisto di gioielli nonché alcune fotografie che la ritraevanoinsieme alla figlia mentre avevano indosso alcuni dei preziosi poi fatti oggetto disequestro.Assumeva che i monili ritratti nelle fotografie non potevano essereragionevolmente considerati provento di delitto, poiché mai l’autore dellaricettazione o i suoi familiari avrebbero esibito la refurtiva in pubblico, néavrebbero esibito una foto che dimostrasse la detenzione di beni di provenienzadelittuosa.In relazione alla ritenuta disponibilità dei detti beni in capo all’imputato ladifesa assumeva che i beni erano stati rinvenuti all’interno di un camper chenon era di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni del teste di p.g.Tarantola, che aveva affermato che nel corso di un’indagine più ampia era statoaccertato che l’imputato utilizzava il camper come proprio domicilio di fatto, nonavevano alcuna valenza se non di mero indizio, poiché avevano un contenutopuramente valutativo, non risultando ancorate a concreti dati fattuali.Quanto all’elemento soggettivo del reato contestato la difesa assumeva chela Corte d’appello aveva reso una motivazione apodittica in relazione allaritenuta consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa deigioielli, giudizio che aveva fondato esclusivamente sull’elemento fattualecostituito dalle modalità di occultamento dei monili, dovendosi considerare chetale elemento costituiva un unico indizio, difettando così la pluralità indiziariarichiesta per il raggiungimento della piena prova di reità.2.2.

Con il secondo motivo deduceva inosservanza dell’art. 58 dellalegge n. 689/1981 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con ladetenzione domiciliare sostitutiva.Assumeva che la Corte territoriale aveva ritenuto generica la richiesta disostituzione della pena omettendo di motivare in modo specifico al riguardo,dovendosi considerare anche che il beneficio richiesto non era riservato ai solisoggetto incensurati e, sotto altro profilo, che la disposizione di cui all’art. 58citato non prevedeva che la richiesta di sostituzione fosse supportata daargomentazioni o allegazioni, potendo essere la sostituzione di pena oggettoanche dell’esercizio di un potere officioso del giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo non è consentito in quanto si risolve in una rilettura nelmerito delle prove assunte.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comele censure proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspettirimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] come la Corte d’appello abbia reso unamotivazione immune da vizi in relazione al giudizio di responsabilitàdell’imputato, con particolare riferimento ai rilievi sollevato della difesa,evidenziando congruamente che il fatto che i monili fossero di fattura serialenon valeva ad escludere la valenza probatoria del loro riconoscimento effettuatodalle persone offese in termini di certezza, considerato che i gioielli erano statiindividuati fra una serie ben più ampia di monili e in un contesto che avevavisto le persone offese vittime della sottrazione di ulteriori preziosi nonindividuati, e osservando altresì che si trattava comunque di gioielli che lepersone offese avevano utilizzato e custodito per anni.In relazione alle fotografie della moglie e della figlia dell’imputato, ritrattementre indossavano alcuni dei preziosi in seguito riconosciuti dalle personeoffese come oggetto di sottrazione in loro danno, la Corte territoriale hacongruamente osservato che le fotografie prodotte in giudizio dalla difesa nonavevano data certa e, per altro verso, non consentivano di individuare concertezza i gioielli ritratti, così che risultavano prive di qualsivoglia valenzaprobatoria.In relazione al luogo in cui i gioielli erano stati rinvenuti, in un vano ricavatoall’interno di un camper, e alla disponibilità del mezzo da parte dell’imputato, laCorte di merito ha osservato in maniera adeguata che il teste di p.g.

Tarantolaaveva riferito che la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse il camper comedimora abituale era emersa da appositi servizi di osservazione e dai dati emersidai sistemi di localizzazione opportunamente allocati, e non da meresupposizioni.Del resto, risulta immune da censure in quanto improntata a logical’argomentazione, espressa nel provvedimento impugnato, secondo la qualerisultavano sintomatiche della consapevolezza in capo al ricorrente dellaprovenienza delittuosa dei preziosi le modalità di occultamento dei medesimi, inuno all’inattendibilità delle spiegazioni alternative fornite dalla difesa, peraltrorimaste del tutto prive di riscontri, secondo le quali in occasione dellaperquisizione l’imputato si sarebbe trovato occasionalmente all’interno delcamper in ragione di un battesimo festeggiato la sera precedente.Restano, pertanto, esclusi i vizi denunciati dal ricorrente.2.

Il secondo motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio, più volte espresso da questaCorte, secondo il quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ilgiudice di appello non può disporre la sostituzione "ex officio" in mancanza diuno specifico motivo di censura dedotto con l'atto di gravame o con i motivinuovi, questi ultimi nel solo caso in cui sia stato articolato con l'attodi appello un motivo avente ad oggetto direttamente la determinazionedella pena (v., ex multis, Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, A., Rv. 289652 –01).Con la decisione citata è stato efficacemente osservato che l’art. 598-bis,comma 1-bis, cod. proc. pen. disposizione “introdotta con decreto legislativo 19marzo 2024, n. 31 (in vigore a decorrere dal 4/04/2024), applicabile, rationetemporis, al caso in esame, ha dettato una specifica disciplina quantoall'applicazione delle pene sostitutive in grado di appello.

Si prevede che«Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni primadell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivinuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzionedella pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689.

La corte, se ritiene che ne ricorrano ipresupposti, sostituisce la pena detentiva.

Quando, pur essendo acquisito ilconsenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una appositaudienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio diesecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, idocumenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso ilprocesso è sospeso.

Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolgesenza la partecipazione delle parti.» L'incipit del comma 1-bis ("Fermo quantoprevisto dall'art. 597"), vale a rimarcare quanto già affermato dalle SezioniUnite di questa Corte, con sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125-01secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le penesostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risultaformulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto delladecisione, posto l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamenteindicate dall'art. 597, comma 5, c.p.p., che costituisce una eccezione alla regolagenerale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite delpotere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art.58 della legge n. 689 del 1981”.Nel caso di specie la richiesta di applicazione della pena sostitutiva è stataproposta per la prima volta con l’atto di appello.Di qui l’infondatezza del motivo.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità delricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso riportandosi aimotivi di cui ai punti 1 e 3 e chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 16 dicembre 2025 la Corte d’appello di Torinoconfermava la sentenza emessa il 16 aprile 2024 dal Tribunale di Novara con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato diricettazione continuata in concorso e condannato alle pene di legge.In particolare, all’imputato era stato contestato di avere acquistato ocomunque ricevuto preziosi e monili provento di furto, rinvenuti all’interno di unapposito incavo ricavato a fianco della porta centrale di ingresso del camperoccupato dallo stesso imputato al momento della perquisizione.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del proprio difensore chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 192,comma 2, cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità dellamotivazione.Dopo avere illustrato le argomentazioni con le quali la Corte territorialeaveva ritenuto l’infondatezza dei rilievi difensivi rassegnati con l’atto di appello,la difesa deduceva che il riconoscimento dei gioielli oggetto della ricettazione daparte delle persone offese non era attendibile, considerato che i moniliriconosciuti erano di fattura comune e che, per altro verso, la conviventedell’imputato aveva dichiarato che i detti beni erano di sua proprietà, essendostati fatti oggetto di regali ricevuti dalla madre e dalla defunta sorella, esibendoalcuni scontrini di acquisto di gioielli nonché alcune fotografie che la ritraevanoinsieme alla figlia mentre avevano indosso alcuni dei preziosi poi fatti oggetto disequestro.Assumeva che i monili ritratti nelle fotografie non potevano essereragionevolmente considerati provento di delitto, poiché mai l’autore dellaricettazione o i suoi familiari avrebbero esibito la refurtiva in pubblico, néavrebbero esibito una foto che dimostrasse la detenzione di beni di provenienzadelittuosa.In relazione alla ritenuta disponibilità dei detti beni in capo all’imputato ladifesa assumeva che i beni erano stati rinvenuti all’interno di un camper chenon era di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni del teste di p.g.Tarantola, che aveva affermato che nel corso di un’indagine più ampia era statoaccertato che l’imputato utilizzava il camper come proprio domicilio di fatto, nonavevano alcuna valenza se non di mero indizio, poiché avevano un contenutopuramente valutativo, non risultando ancorate a concreti dati fattuali.Quanto all’elemento soggettivo del reato contestato la difesa assumeva chela Corte d’appello aveva reso una motivazione apodittica in relazione allaritenuta consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa deigioielli, giudizio che aveva fondato esclusivamente sull’elemento fattualecostituito dalle modalità di occultamento dei monili, dovendosi considerare chetale elemento costituiva un unico indizio, difettando così la pluralità indiziariarichiesta per il raggiungimento della piena prova di reità.2.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza dell’art. 58 dellalegge n. 689/1981 nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con ladetenzione domiciliare sostitutiva.Assumeva che la Corte territoriale aveva ritenuto generica la richiesta disostituzione della pena omettendo di motivare in modo specifico al riguardo,dovendosi considerare anche che il beneficio richiesto non era riservato ai solisoggetto incensurati e, sotto altro profilo, che la disposizione di cui all’art. 58citato non prevedeva che la richiesta di sostituzione fosse supportata daargomentazioni o allegazioni, potendo essere la sostituzione di pena oggettoanche dell’esercizio di un potere officioso del giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è consentito in quanto si risolve in una rilettura nelmerito delle prove assunte.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comele censure proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspettirimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il [OSCURATO:PERSONA] come la Corte d’appello abbia reso unamotivazione immune da vizi in relazione al giudizio di responsabilitàdell’imputato, con particolare riferimento ai rilievi sollevato della difesa,evidenziando congruamente che il fatto che i monili fossero di fattura serialenon valeva ad escludere la valenza probatoria del loro riconoscimento effettuatodalle persone offese in termini di certezza, considerato che i gioielli erano statiindividuati fra una serie ben più ampia di monili e in un contesto che avevavisto le persone offese vittime della sottrazione di ulteriori preziosi nonindividuati, e osservando altresì che si trattava comunque di gioielli che lepersone offese avevano utilizzato e custodito per anni.In relazione alle fotografie della moglie e della figlia dell’imputato, ritrattementre indossavano alcuni dei preziosi in seguito riconosciuti dalle personeoffese come oggetto di sottrazione in loro danno, la Corte territoriale hacongruamente osservato che le fotografie prodotte in giudizio dalla difesa nonavevano data certa e, per altro verso, non consentivano di individuare concertezza i gioielli ritratti, così che risultavano prive di qualsivoglia valenzaprobatoria.In relazione al luogo in cui i gioielli erano stati rinvenuti, in un vano ricavatoall’interno di un camper, e alla disponibilità del mezzo da parte dell’imputato, laCorte di merito ha osservato in maniera adeguata che il teste di p.g. Tarantolaaveva riferito che la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse il camper comedimora abituale era emersa da appositi servizi di osservazione e dai dati emersidai sistemi di localizzazione opportunamente allocati, e non da meresupposizioni.Del resto, risulta immune da censure in quanto improntata a logical’argomentazione, espressa nel provvedimento impugnato, secondo la qualerisultavano sintomatiche della consapevolezza in capo al ricorrente dellaprovenienza delittuosa dei preziosi le modalità di occultamento dei medesimi, inuno all’inattendibilità delle spiegazioni alternative fornite dalla difesa, peraltrorimaste del tutto prive di riscontri, secondo le quali in occasione dellaperquisizione l’imputato si sarebbe trovato occasionalmente all’interno delcamper in ragione di un battesimo festeggiato la sera precedente.Restano, pertanto, esclusi i vizi denunciati dal ricorrente.2. Il secondo motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio, più volte espresso da questaCorte, secondo il quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ilgiudice di appello non può disporre la sostituzione "ex officio" in mancanza diuno specifico motivo di censura dedotto con l'atto di gravame o con i motivinuovi, questi ultimi nel solo caso in cui sia stato articolato con l'attodi appello un motivo avente ad oggetto direttamente la determinazionedella pena (v., ex multis, Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, A., Rv. 289652 –01).Con la decisione citata è stato efficacemente osservato che l’art. 598-bis,comma 1-bis, cod. proc. pen. disposizione “introdotta con decreto legislativo 19marzo 2024, n. 31 (in vigore a decorrere dal 4/04/2024), applicabile, rationetemporis, al caso in esame, ha dettato una specifica disciplina quantoall'applicazione delle pene sostitutive in grado di appello. Si prevede che«Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni primadell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivinuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzionedella pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano ipresupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito ilconsenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una appositaudienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio diesecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, idocumenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso ilprocesso è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolgesenza la partecipazione delle parti.» L'incipit del comma 1-bis ("Fermo quantoprevisto dall'art. 597"), vale a rimarcare quanto già affermato dalle SezioniUnite di questa Corte, con sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125-01secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le penesostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risultaformulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto delladecisione, posto l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamenteindicate dall'art. 597, comma 5, c.p.p., che costituisce una eccezione alla regolagenerale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite delpotere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art.58 della legge n. 689 del 1981”.Nel caso di specie la richiesta di applicazione della pena sostitutiva è stataproposta per la prima volta con l’atto di appello.Di qui l’infondatezza del motivo.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris