CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22786/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al terzo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia; lette le conclusioni della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la conferma della sentenza impugnata ed eventualmente, in accoglimento del terzo motivo, per l'annullamento senza rinvio sul punto, con la condanna del ricorrente alla refusione delle spese, come da nota depositata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di estorsione (capi 1 e 2) e di sostituzione di persona (capo 3). 1.1. All'imputato era stato contestato: - (artt. 110, 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma n. 1 cod. pen.) di aver, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con la minaccia consistita nel prospettare ai fratelli Cristian e [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe malmenato il primo e la sua famiglia se non avessero consegnato il danaro, costretto, in riunione tra loro, [OSCURATO:PERSONA] a consegnare loro la somma di 230 euro, procurandosi un ingiusto profitto (capo 1); - (artt. 110, 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma n. 1 cod. pen.) di aver, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le minacce poste in essere in unione tra loro il Bagaglini e il Cardinali e con il sostegno in alcune occasioni del Girolanni e della Clemente, consistite nel prospettare a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero fatto male a lui e alla sua famiglia, bruciato le sue attività commerciali e che la Clementi era la ex moglie di un malavitoso deceduto, se non avesse consegnato il danaro, costretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnare loro la somma di 3.150 euro, procurandosi un ingiusto profitto (capo 2); - (artt. 110 e 494 cod. pen.) di aver, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di farsi consegnare del danaro da [OSCURATO:PERSONA], indotto in errore quest'ultimo sull'identità di [OSCURATO:PERSONA], sostituita con quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (capo 3); - (artt. 110 e 628, primo e terzo comma n. 1 cod. pen.), di aver, in concorso con persone rimaste ignote, dopo i fatti di cui al capo 2), dato appuntamento a [OSCURATO:PERSONA] per farsi consegnare altro danaro, costretto quest'ultimo, sotto violenza e minaccia, a consegnare la somma di 3.000 euro (capo 4). Secondo l'ipotesi accusatoria, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] si era rivolta a [OSCURATO:PERSONA] e all'imputato per risolvere - tramite l'intervento di un legale - un problema di recupero di crediti, consegnando loro assegni per somme non riscosse; successivamente costoro, anche in alcuni casi con le persone sopra indicate, avevano minacciato la persona offesa per ottenere danaro, poi effettivamente consegnato da quest'ultima.1.2. Con sentenza del 26 marzo 2018, la Corte di appello di Ancona aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato per tutti i reati allo stesso ascritti. In particolare, aveva assolto l'imputato dal reato di rapina di cui al capo 4) perché il fatto non sussiste, e concesse le circostanze generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, gli aveva ridotto la pena in quella di anni due, mesi quattro e giorni sei di reclusione e euro 1.000 di multa. La Corte di cassazione con sentenza del 4 ottobre 2019 aveva annullato la sentenza di appello, sul rilievo assorbente sugli altri motivi (relativi all'aggravante delle più persone riunite e alla determinazione della pena) che la Corte territoriale, nell'assolvere l'imputato dal reato di rapina (capo 4), ritenendo, nella sostanza, inattendibili le dichiarazioni della persona offesa su tale fatto, non aveva fatto applicazione dei principi di diritto in tema di attendibilità frazionata, con riferimento all'utilizzazione delle medesime dichiarazioni per la prova dei restanti reati. La Corte di appello, in sede di rinvio, riteneva attendibile il racconto della persona offesa in ordine ai reati residui - stante sia la autonomia delle vicende sia i riscontri che le sue dichiarazioni avevano trovato - disattendendo in quanto irrilevanti o infondate le censure difensive volte a dimostrare l'inattendibilità della persona offesa. La Corte di appello procedeva invece a ricalcolare la pena, tenuto conto della avvenuta concessione delle attenuanti generiche in via di prevalenza e della esclusione della sola recidiva e non delle altre aggravanti, in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione e euro 900 di multa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'attendibilità c.d. frazionata della persona offesa - parte civile per i fatti adi cui ai capi 1) e 2), visto il contrasto con le statuizioni poste dalla Corte di cassazione ex art. 627, comma 3 cod. proc. pen. e con travisamento della prova in ordine alla centralità dei fatti di rapina al capo 4). La Corte di appello in modo illogico ha definito non centrali e rilevanti le vicende della rapina rispetto ai restanti reati, escludendo pertanto quella che era una palese interferenza fattuale e logica delle prime sulle altre, così come riconosciuto dalla sentenza di annullamento e anche dal primo giudice (che aveva ritenuto i fatti avvinti dalla continuazione).I fatti sono stati denunciati nella medesima denuncia e riguardano fatti commessi nell'arco di 10 giorni in una asserita escalation che vedeva la rapina come suo indiscusso climax, come emerge dalla lettura della citata denuncia. La Corte di appello non ha esaminato la parte del racconto ritenuto inattendibile, finendo per pretermettere l'analisi dell'incidenza e/o interferenza e comunque della rilevanza qualitativa e/o quantitativa della parte del narrato della persona offesa già "cassato". O meglio, per fare una valutazione manifestamente illogica in quanto contraddittoria della palese interferenza fattuale e logica di tutti i fatti contestati, e anche in contrasto con il dictum della Corte di cassazione, che richiedeva una valutazione globale e contestuale di tutte le frazioni del narrato. Va richiamato sul punto l'insegnamento della Suprema Corte sulla attendibilità frazionata (Cass. n. 21886 del 2018 e n. 21640 del 2010). 2.2. Vizio di motivazione in relazione a plurimi travisamenti delle prove in atti, con accessoria e conseguente mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i fatti di cui ai capi 1) e 2) "al di là di ogni ragionevole dubbio" ed a fronte della possibile derubricazione nella fattispecie della truffa continuata. La Corte di appello è incorsa in plurimi travisamenti probatori e si chiede di verificare in primo luogo se i riscontri probatori, oggetto dei suddetti travisamenti, anche in una loro lettura congiunta, presentino una forza logica contraria ed incompatibile rispetto al percorso giustificativo della condanna del ricorrente; e in secondo luogo se il residuo quadro probatorio risulti carente ed insufficiente per affermare con la dovuta certezza la responsabilità dell'imputato per le condotte estorsive, invece ben qualificabili in reati meno gravi (la truffa). Quanto ai travisamenti si segnalano: - la genesi del procedimento (secondo la Corte di appello, la persona offesa avrebbe aderito all'invito del legale di rivolgersi al Commissariato per denunciare l'accaduto; dagli atti invece risulta che era stato lo stesso avvocato a contattare la polizia giudiziaria e questa avrebbe a sua volta contattato la persona offesa), che dimostrerebbe come la persona offesa non stesse subendo fatti estorsivi ma soltanto truffaldini (solo una volta scoperta la truffa, la persona offesa avrebbe reagito). Tale dato è rilevante poiché da tale errore la Corte di appello trae il convincimento della affidabilità del narrato della persona offesa, anche alla luce dei dati forniti "dettagliati, precisi e concreti". In ogni caso è anche illogico il ragionamento della Corte di appello, posto che sullo sfondo vi è una vicenda di recupero crediti da effettuare con atti illeciti di cui sarebbe mandante la stesa ' persona offesa. Si rinvia a quanto esposto per la rapina in ordine ai dati forniti dalla persona offesa "dettagliati, precisi e concreti".- le "dubbiose" affermazioni della persona offesa in ordine alle condotte a suo danno (la difesa aveva evidenziato come la persona offesa avesse espresso un dubbio sulla qualificazione delle condotte, così dimostrando di non aver percepito minacce). - la vicenda dell'assegno consegnato alla persona offesa dall'imputato per un cambio (vicenda incompatibile con la ipotesi estorsiva e dimostrativa del clima di serenità tra le parti, confermata dalla rilettura degli sms allegati). - gli sms del giorno dopo della presunta rapina. - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (inattendibili e false come dimostra la stessa persona offesa nella denuncia). - la discesa in campo del finto avvocato (va tenuto conto che l'imputato ha ammesso di aver soltanto truffato la persona offesa facendo ricorso al raggiro del falso legale, le cui chiamate sono iniziate — come confermato anche dalla P.G. - il 17 novembre 2016; il che dimostra che fino a quel momento non poteva esserci una condotta estorsiva, non avendo senso far scendere in campo poi il finto avvocato). - l'incontro del 16 novembre 2016 (a dimostrazione che non vi fosse un clima di minaccia è la circostanza che la persona offesa si è recata di notte al buio e in luogo isolato ad incontrare l'imputato, tanto da portare con sé 3.000 euro in contanti). 2.3. Violazione di legge e in particolare dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63, 64 e 69 cod. pen. e 648 cod. proc. pen. per la dichiarata applicazione della circostanza aggravante ex art. 629, secondo comma, cod. pen. per i fatti ai capi 1) e 2), invece già esclusa e disapplicata in primo grado, con tale capo già in giudicato. Nel rideterminare la pena, la Corte di appello in dispositivo ha concesso le attenuanti generiche in via di prevalenza e in motivazione ha tenuto conto dell'avvenuta concessione da parte del precedente giudizio di appello delle attenuanti generiche in via di prevalenza e della esclusione della sola recidiva ma non delle altre aggravanti. Peraltro, nessuna recidiva era stata contestata all'imputato e il primo giudice non ha riconosciuto alcuna circostanza attenuante e aveva implicitamente disapplicato (non applicando alcun aumento a tale titolo) la aggravante ex art.629, secondo comma cod. pen. Quindi alcun bilanciamento con tale aggravante andava fatto, una volta concesse le attenuanti generiche. Tale riconoscimento dell'aggravante determina un regime esecutivo deteriore (tra tante, Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312).3. Con motivi nuovi, presentati il 25 febbraio 2022, la difesa dell'imputato ha altresì dedotto. 3.1. La sopravvenuta assoluzione in sede dibattimentale (di primo grado ed ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) dei computati per i fatti di estorsione ai capi 1) e 2), perché' "il fatto non sussiste", e le conseguenze logico/sostanziali di tale pronuncia. Si segnala di aver appreso che, in data 16 febbraio 2022, con la sentenza n. 132/2022 il Tribunale di Fermo ha assolto tutti i coimputati del ricorrente ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per i fatti ai capi 1) e 2) delle imputazioni "perché il fatto non sussiste", come da relativo dispositivo che si allega in copia informale. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i fatti di concorso in sostituzione di persona del capo 3). La difesa, pur non disconoscendo l'autonomia dei procedimenti, soggetti a diverso regime probatorio, evidenzia in ogni caso il rischio di insanabile conflitto di giudicati e che l'esito del suddetto procedimento corrobora la fondatezza dei rilievi sollevati con il ricorso. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le altre parti processuali hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, nonché la difesa del ricorrente anche memorie di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi avanzano censure manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo sulla questione - oggetto di censura della Corte di cassazione - della attendibilità frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, va osservato quanto segue. La Suprema Corte aveva in particolare rilevato che sostanzialmente sulla base delle stesse dichiarazioni la Corte di appello di Ancona aveva ritenuto credibile la/ persona offesa relativamente alle estorsioni compendiate ai capi 1) e 2), pur a fronte di specifiche censure difensive, del tutto pretermesse, volte a convalidare la tesi dell'imputato di essere stato autore di una truffa senza alcuna minaccia, \ , , ricostruzione idonea a giustificare i numerosi contatti tra vittima e autore del reato, le dazioni di danaro, la condotta di sostituzione di persona. Aveva richiamato al riguardo i principi di diritto in tema di attendibilità "frazionata" di una dichiarazione accusatoria (per tutte, Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Rv. 270153), soprattutto quando riguardi la persona offesa costituitasi parte civile, la cui dichiarazione stia alla base dell'impianto accusatorio a carico dell'imputato e le accuse smentite attengono ad un fatto centrale e rilevante della vicenda - quale doveva ritenersi, nel caso di specie, l'episodio di rapina di cui al capo 4). Aveva rilevato come di tale operazione logico-ricostruttiva nella sentenza impugnata non vi fosse alcun cenno. La Corte di appello, in sede di rinvio, si è attenuta alle suddette coordinate esegetiche per l'esame delle censure di appello. Ha infatti da un lato analizzato le censure difensive quanto alla diversa ricostruzione del fatto in termini di truffa e dall'altro verificato, sulla base dei principi esegetici sopra indicati, la possibilità di isolare le dichiarazioni ritenute attendibili da quelle relative ai fatti di rapina. Ha in primo luogo evidenziato come le ragioni che avevano portato la Corte di appello di Ancona ad escludere il reato di rapina non venissero a minare il restante racconto: la sentenza di assoluzione aveva rilevato che nella denuncia del 19 novembre 2016 la p.o. non ne aveva parlato; non ne aveva parlato la fidanzata Goga; che non erano note le modalità della rapina e l'entità della somma; che l'imputato aveva negato una sua responsabilità nella vicenda. Tali ragioni consentivano quindi di isolare la parte di racconto sul punto, tenuto conto che si trattava di condotta distinta da quelle attribuite all'imputato, in quanto evento svincolato (e quindi non scontato) rispetto alla sequenza criminale descritta. Si tratta di valutazione non censurabile in quanto non manifestamente illogica (la difesa offre una sua personale rilettura delle evidenze) né giuridicamente non corretta (sia alla luce del principio di diritto dettato dalla sentenza di annullamento sia quanto all'applicazione dei principi in tema di attendibilità frazionata). La Corte di appello ha infatti esaminato interamente la vicenda, per collocare l'episodio della rapina nel contesto di essa. 2.2. Il secondo motivo, dietro il richiamo del vizio di travisamento della prova, mira in definitiva a proporre una diversa lettura, nell'ottica difensiva, "più logica" delle evidenze probatorie. Le stesse censure si presentano a tratti generiche, rinviando meramente ad atti processuali. Operazione che è notoriamente preclusa in questa sede, dove, con il vizio di travisamento della prova, è possibile sottoporre a verifica soltanto la logicità deljz(— motivazione per aver utilizzato una prova che in realtà non esiste o per Aver omesso di considerare una prova esistente, quando da tale vizio derivi la disarticolazione della motivazione e sempre che l'errore abbia un oggetto "definito e non opinabile" (ex multis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492). Ed in particolare, generico e non consentito è il primo travisamento denunciato, che rinvia ad atti processuali (verbale di arresto), neppure sintetizzati in calce, e propone una più logica lettura della vicenda. Così non sono consentite le censure relative agli altri travisamenti, con le quali ancora una volta il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità la maggiore plausibilità del ragionamento difensivo nella lettura di atti processuali, come tale estranea al sindacato ex art. 606 cod. proc. pen. 3. Quanto al terzo motivo, va rilevato che in primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente (così in motivazione) la aggravante del fatto commesso da più persone riunite, mentre aveva escluso la recidiva. Nel dispositivo il Tribunale escludeva espressamente soltanto tale ultima circostanza. Con l'appello la difesa nulla aveva osservato quanto alla mancata esclusione della suddetta aggravante delle estorsioni (questione che aveva interesse evidentemente a sollevare anche in quella sede) e anzi aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche in ogni caso "prevalenti sulle eventuali aggravanti ritenute sussistenti" (richiesta che la Corte di appello di Ancona aveva accolto, con la concessione delle attenuanti generiche "prevalenti sulle aggravanti contestate"). Nel giudizio di rinvio, si è ribadito tale bilanciamento. Quindi il punto della ritenuta sussistenza dell'aggravante (come risulta dal dispositivo di primo grado e della relativa motivazione) non è stato oggetto di appello (che anzi dava per possibile il bilanciamento delle circostanze) e non può pertanto essere per la prima volta sollevato in questa sede. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La inammissibilità dei motivi principali travolge la sorte di quelli presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.Consegue, ancora, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile costituita, che saranno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione de