CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 18833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13358-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] T ERAMO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del prefetto di Teramo che, in data 20/12/2021, ne hadisposto l’espulsione dal territorio dello Stato. 1.2. Il giudice, in particolare, ha rilevato che l’opponente, al momento del controllo in data 20/12/2021, era privo di Ric. 2022n.13358 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 permesso di soggiorno, scaduto il 30/6/2005 e mai rinnovato nei termini di legge, e che ciò comportava la possibilità di procedere alla sua espulsione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 268/1998. 1.3. L’opponente, inoltre, ha aggiunto il giudice, risulta essere stato condannato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti ed è privo di passaporto in corso di validità. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 31/5/2022, ha chiesto, per duemotiv i , la cassazione del l’ordinanza . 1.5. Il prefetto di Teramo , insieme al ministero dell’interno, hadepositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omessa valutazione di prove documentali prodotte in giudizio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed il vizio della motivazione, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice ha assu nto a fondamento della propria decisione soltanto la discrasia esistente fra il permesso di soggiorno posseduto negli anni fino al 2005 e la presenza del ricorrente in Italia alla data del 21/12/2021, desumendo da tale elemento la provata irregolarità di soggiorno, senza , tuttavia, considerare che:- l’opponente nel 2015 era stato arrestato e condannato a pena detentiva, che ha scontat o a seguito di ordine di carcerazione del 30/8/2017, con ammissione a lavoro esternoin data 8/5/2017, e, quindi, regolarmente soggiornante fino alla data del 3/8/2021, data in cui ha fatto rientro in Albania, come certificato dal timbro sul passaporto; -l’opponente, comparendo personalmente in udienza, ha evidenziato la buona condotta tenuta durante il periodo di detenzione e l’ammissione ai benefici concedibili, dalla quale si poteva desumere, anche se non era stata richiesta ed evidenziata, l’assenza di una pericolosità Ric. 2022n.13358 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 sociale; - l’opponente aveva fatto rientro in Albania e solo il 26/11/2021 aveva fatto ritorno in Italia, per cui, al momento dell’adozione del provvedimento di espulsione, lo stesso stava soggiornando regolarmente, pur se in assenza di un permesso di soggiorno. 2.2. Il giudice, pertanto, ha concluso il ricorrente, dopo aver ammesso le prove documentali, non ha, in realtà, provveduto al loro esame in quantotali documenti consentivano di smentire l’assunto relativo alla mancanza di premesso di soggiorno, sussistendo per contro fatti che pro vavano la possibile regolarità del soggiorno. 2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 6della. l. n. 241/1990 e della l. n. 68/2007, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice non ha considerato che il questore ed il p refetto, prima di procedere all’adozione del provvedimento di espulsione, avrebbero dovuto svolgere la necessaria istruttoria tesa alla verifica della possibile regolarità della posizione di soggiorno dell’opponente posto che, a norma della l. n. 68/2007,non è più richiesta, per i cittadini albanesi che entrano in un Paese dell’area Schengen, la dichiarazione di presenza e il rilascio di un permesso di soggiorno. 2.4. Tali stranieri, infatti, ha osservato il ricorrente, possono soggiornare per periodi brevi fino a un massimo di novanta giorni dall’ingresso. Se la q uestura e la p refettura avessero adempiuto alle prescrizioni amministrative e compiuto una adeguata istruttoria, anche acquisendo le eventuali osservazioni del ricorrente, avrebbero, dunque, potuto agevolmente accertare che lo straniero, fino al 5 / 11 / 2021 , era in Albania e, quindi, che la sua dichiarazione di ingresso in Italia in data 26/11/2021 era verosimile e che, in definitiva, il giorno Ric. 2022n.13358 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 20/12/2021 era entro il termine legale dei novantagiorni per un soggiorno breve in Italia. 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 3.2. Il ricorrente, infatti, lamenta, in sostanza, l’apprezzamento delle prove raccolte da parte del giudice di pace, il quale, tuttavia, può essere denunciato in sede di legittimità solo per il vizio, nella specie neppure specificamente invocato come tale, previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè l’omesso l’esame di uno o più fatti decisivi emergenti, come specificamente esposto in ricorso , dagli atti del giudizio, dovendosi, per contro, escludereogni rilievo all’omesso esame delle risultanze istruttorie quando, com’è avvenuto nel caso in esame, il fatto (costitutivo del diritto azionato) rilevante ai fini della decisione, e cioè la sussistenza o meno del permesso di soggiorno, sia stato comunque esaminato dal giudice di merito. 3.3. Il controllo dell’autorità giurisdizionale ordinaria sul provvedimento prefettizio di espulsione è, infatti, solo quello avente ad oggetto il riscontro dell’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che lo impongono, come la carenza del permesso di soggiorno, la quale, anche se temporanea, determina il venir meno il diritto dello straniero di rimanere in Italia (Cass. n. 15676 del 2018). 4. Il ricorso, quindi, per l’inammissibilità dei motiviarticolati, è, a sua volta, inammissibile. 5. Nulla per le spese di lite in difetto di un’effettiva attività difensiva dei resistenti. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un Ric. 2022n.13358 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm