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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2025

Cassazione n. 27237/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 8309 /2024 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresen- tatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo P.E.C.:[OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – Oggetto: PDA opposta contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rap- presentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 930 / 1 4 /202 4 , depositata in data 5 / 2 /202 4 e che non risultanotificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 930 / 14 /202 4 veniva accolto l’appello proposto dalla so- cietàD.[OSCURATO:SOCIETA]. , avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 340 / 3 /20 20 con la quale era stato accolto il ricorsoproposto da lla contribuente contro tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA per gli anni di imposta 2011 e 201 3 e i tre relativi provvedimentidi irrogazione sanzioni . 2.In particolare, s i legge nella sentenza impugnata che per l’anno di imposta 2011, con a vviso di accertamento n.

TY9034B02502/2015 l’[OSCURATO:PERSONA] entrate, ritenendo la sussistenza di una interposizione fittiziadella [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], disconosceva costi percanoni di locazione per un totale di euro 2.731.714,00.

Ne l con- tempo, con altro autonomo avviso di accertamento (n.

TY9074B02416/2016)accertava maggiori ritenute alla fonte per euro 202.745,00.Con riferimento all’anno di imposta 2013 (Avviso di accer- tamento n.

TY9030402473/2018), l’Agenzia muoveva contestazioni sostanzialmentesovrapponibili a quelle del 2011, disconoscendo costi percanoni di locazione per euro 1.586.080,00) e riprendendo a tas sa- zionel’importo delle fatture relative al servizio di trasporto effettuato dallaItaltir srl ritenute inesistenti. 3.Il giudice di prime cure , previa riunione dei ricorsi per connessione soggettivae oggettiva li accoglieva ritenendo violate le norme sul con- traddittorioendoprocedimentale, nonché l’art. 10 della legge 212 del 2000.

La decisione veniva integralmente riformata in appello e, rite- nute,tra l’altro , superabil i l e question i preliminar i di nullità degli avvisi perdifetto di loro motivazione e per mancato rispetto del contradditto- rio preventivo , le riprese e sanzioni venivano integralmente confer- mate.

4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso e ricorso incidentale condizionato per un motivo .

Ha replicatola contribuente con memoria scritta.

Il7.7.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. ci v ., proposta opposta dal la ricorrente incidentale con istanzadi decisione del giudizio .

La contribuente da depositato telema- ticamenteulteriore nota.

Consideratoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] prende atto del deposito da parte della contribuente in data25.8.2025 di copia conforme all’originale della sentenza penale del Tribunale di Ivrea n. 532 del 20.11.2020, depositata in data 21.12.2020, proc. pen. n. 1473/16 R.G.R.N., passata in giudicato il 16.3.2022e invoca l’applicazione dell’art. 21 - bis, comma 2, d. lgs. n. 74/2000.

2. La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo posto che nelle more del giudizio è stata sollevata questione di legittimità costituzio- nalecirca gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tri- butario, con ordinanza del 10.3.2025 della CGT di 2° grado del Pie- monte e poi con ordinanza 1838/13/2025 della CGT e, a seguito di ordinanzainterlocutoria n. 5714 del 2025 , è pendente avanti alle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione la questione interpretativa dell’art.21-bis, incluso il suo effetto circa il rapporto impositivo o limi- tazioneal profilo sanzionatorio e la rilevanza dell’a ssoluzione ex art. 530,comma 2, c.p.p. .

P.Q.M LaC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 8309 /2024 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresen- tatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo P.E.C.:[OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – Oggetto: PDA opposta contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rap- presentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 930 / 1 4 /202 4 , depositata in data 5 / 2 /202 4 e che non risultanotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 930 / 14 /202 4 veniva accolto l’appello proposto dalla so- cietàD.[OSCURATO:SOCIETA]. , avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 340 / 3 /20 20 con la quale era stato accolto il ricorsoproposto da lla contribuente contro tre avvisi di accertamento per II.DD. e IVA per gli anni di imposta 2011 e 201 3 e i tre relativi provvedimentidi irrogazione sanzioni . 2.In particolare, s i legge nella sentenza impugnata che per l’anno di imposta 2011, con a vviso di accertamento n. TY9034B02502/2015 l’[OSCURATO:PERSONA] entrate, ritenendo la sussistenza di una interposizione fittiziadella [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], disconosceva costi percanoni di locazione per un totale di euro 2.731.714,00. Ne l con- tempo, con altro autonomo avviso di accertamento (n. TY9074B02416/2016)accertava maggiori ritenute alla fonte per euro 202.745,00.Con riferimento all’anno di imposta 2013 (Avviso di accer- tamento n. TY9030402473/2018), l’Agenzia muoveva contestazioni sostanzialmentesovrapponibili a quelle del 2011, disconoscendo costi percanoni di locazione per euro 1.586.080,00) e riprendendo a tas sa- zionel’importo delle fatture relative al servizio di trasporto effettuato dallaItaltir srl ritenute inesistenti. 3.Il giudice di prime cure , previa riunione dei ricorsi per connessione soggettivae oggettiva li accoglieva ritenendo violate le norme sul con- traddittorioendoprocedimentale, nonché l’art. 10 della legge 212 del 2000. La decisione veniva integralmente riformata in appello e, rite- nute,tra l’altro , superabil i l e question i preliminar i di nullità degli avvisi perdifetto di loro motivazione e per mancato rispetto del contradditto- rio preventivo , le riprese e sanzioni venivano integralmente confer- mate. 4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso e ricorso incidentale condizionato per un motivo . Ha replicatola contribuente con memoria scritta. Il7.7.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380 - bis cod. proc. ci v ., proposta opposta dal la ricorrente incidentale con istanzadi decisione del giudizio . La contribuente da depositato telema- ticamenteulteriore nota. Consideratoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] prende atto del deposito da parte della contribuente in data25.8.2025 di copia conforme all’originale della sentenza penale del Tribunale di Ivrea n. 532 del 20.11.2020, depositata in data 21.12.2020, proc. pen. n. 1473/16 R.G.R.N., passata in giudicato il 16.3.2022e invoca l’applicazione dell’art. 21 - bis, comma 2, d. lgs. n. 74/2000. 2. La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo posto che nelle more del giudizio è stata sollevata questione di legittimità costituzio- nalecirca gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tri- butario, con ordinanza del 10.3.2025 della CGT di 2° grado del Pie- monte e poi con ordinanza 1838/13/2025 della CGT e, a seguito di ordinanzainterlocutoria n. 5714 del 2025 , è pendente avanti alle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione la questione interpretativa dell’art.21-bis, incluso il suo effetto circa il rapporto impositivo o limi- tazioneal profilo sanzionatorio e la rilevanza dell’a ssoluzione ex art. 530,comma 2, c.p.p. . P.Q.M LaC
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