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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39757/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Contro: Ministero dell'Economia edelle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La C orte di appello di Lecce, con l’ ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita a seguito dell’applicazione di misura di custodia cautelare in carcere dal 6/06/2016 al 17/11/2017 nell’ambito di unprocedimento nel quale era indagata per il delitto di associazione mafiosa.

Tale procedimento si è concluso con pronuncia di assoluzione del Tribunale di Lecce del 16 gennaio 2018 con formula «perché il fatto non sussiste», divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2019 .

I n particolare, la Corte territoriale ha rilevato la esistenza di una precedente ordinanza di inammissibilità divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 13/02/2024.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, erronea applicazione dell’art.666, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo la difesa non sussisterebbe un precedente giudicato in difetto di identità della richiesta,sotto il profilo dei presupposti inerenti alla tempestività della richiesta stessa.

In particolare, si assume, il precedente procedimento si fondava sul presupposto che il termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione non fosse ancora spirato in ragione delle sospensioni occorse nel periodo COVID e dell’erronea valutazione di incompetenza della Corte di appello di Lecce,presso la quale la richiesta era stata in origine depositata nei termini.

Nella seconda richiesta, invece, la difesa ha fondato l’assunto cheil termine non fosse spirato sul presupposto che l’impugnazione da parte dei coimputati impedisce che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile, per cui al momento dell’istanza non era trascorso il biennio dalla irrevocabilità per l’ultimo dei coimputati, datata 25 febbraio 2023.

N el ricorso vengono svolte argomentazioni per sostenere la necessità di attendere l’irrevocabilità per tutti i coimputati prima di poter proporre la domanda di riparazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità .

2. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, la presente procedura è stata incardinata successivamente alla sentenza della Corte di Cassazione n.8303 del 13/02/2024, che ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza d’inammissibilità per tardività della domanda di riparazione pronunciata dalla Corte di appello il 15/11/2023.

Tale sentenza ha ritenuto corretta la declaratoria d’inammissibilità della domanda, proposta oltre il termine previsto dall’art. 315, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, pur trattandosi di procedimento penale nei confronti di più coimputati, la difesa aveva trascurato di allegare in maniera specifica gli elementi emersi nei processi proseguiti a carico dei coimputati che fosseroidonei a incidere sulla colpa del ricorrente «apparendo quindi logico e conforme alla ratiodell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione ritenere che il giudice di merito adito debba tenere conto del termine biennale decorrente dalla irrevocabilità delle situazioni relative agli altri coimputati, a due condizioni: 1) che non si sia in presenza di processo per imputazione monosoggettiva; 2) e che il richiedente alleghi puntualmente nella propria domanda exart. 314 cod. proc. pen. le ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati possa, in tesi, incidere sulla situazione del soggetto che agisce; onere di allegazione, a propria volta, che si pone in linea con la natura essenzialmente civilistica del procedimento di riparazione».

3. Da quanto sopra si desume che,nel primo procedimento, la difesa aveva già allegato, a sostegno della tempestività della domanda , la presenza di coimputati nei cui confronti il processo di cognizione non si era concluso, tanto è vero che la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendo omessa l’allegazione delle ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati potesse incidere sulla situazione del soggetto richiedente la riparazione.

Nel ricorso qui in esame si premette , invece, che la tempestività della domanda sarebbe stata fondata, nel primo procedimento, su altri presupposti, in palese contrasto con quanto desumibile dagli atti.

4. Il ricorso è da ritenerein ogni caso manifestamente infondato in quanto, anche nel caso in cui la causa petendi fosse stata diversa, il provvedimento adottatonel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ha un contenuto decisorio definitivo e non è, come le ordinarie ordinanze, revocabile e modificabile, salva la possibilità del ricorso per cassazione; una volta espletato tale rimedio impugnatorio, la decisione acquista valore di giudicato, così da coprire non solo le questioni dedotte ma anche quelle deducibili.

Giova qui richiamareuna precedente decisione di questa Sezione in cui si è affermato che«il divieto di un secondo giudizio previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., espressione del principio del ne bis in idem, opera anche quando il precedente giudizio sul medesimo fatto si sia concluso non con sentenza bensì con ordinanza, purché questa abbia contenuto decisorio definitivo assimilabile a quello proprio della sentenza» (Sez. 4, n. 24222 del 27/01/2015, Rinaldi,Rv. 263719 – 01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannataal pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.281713).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Null

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Contro: Ministero dell'Economia edelle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La C orte di appello di Lecce, con l’ ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita a seguito dell’applicazione di misura di custodia cautelare in carcere dal 6/06/2016 al 17/11/2017 nell’ambito di unprocedimento nel quale era indagata per il delitto di associazione mafiosa. Tale procedimento si è concluso con pronuncia di assoluzione del Tribunale di Lecce del 16 gennaio 2018 con formula «perché il fatto non sussiste», divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2019 . I n particolare, la Corte territoriale ha rilevato la esistenza di una precedente ordinanza di inammissibilità divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 13/02/2024. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, erronea applicazione dell’art.666, comma 2, cod. proc. pen. Secondo la difesa non sussisterebbe un precedente giudicato in difetto di identità della richiesta,sotto il profilo dei presupposti inerenti alla tempestività della richiesta stessa. In particolare, si assume, il precedente procedimento si fondava sul presupposto che il termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione non fosse ancora spirato in ragione delle sospensioni occorse nel periodo COVID e dell’erronea valutazione di incompetenza della Corte di appello di Lecce,presso la quale la richiesta era stata in origine depositata nei termini. Nella seconda richiesta, invece, la difesa ha fondato l’assunto cheil termine non fosse spirato sul presupposto che l’impugnazione da parte dei coimputati impedisce che la sentenza di proscioglimento divenga irrevocabile, per cui al momento dell’istanza non era trascorso il biennio dalla irrevocabilità per l’ultimo dei coimputati, datata 25 febbraio 2023. N el ricorso vengono svolte argomentazioni per sostenere la necessità di attendere l’irrevocabilità per tutti i coimputati prima di poter proporre la domanda di riparazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità . 2. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, la presente procedura è stata incardinata successivamente alla sentenza della Corte di Cassazione n.8303 del 13/02/2024, che ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza d’inammissibilità per tardività della domanda di riparazione pronunciata dalla Corte di appello il 15/11/2023. Tale sentenza ha ritenuto corretta la declaratoria d’inammissibilità della domanda, proposta oltre il termine previsto dall’art. 315, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, pur trattandosi di procedimento penale nei confronti di più coimputati, la difesa aveva trascurato di allegare in maniera specifica gli elementi emersi nei processi proseguiti a carico dei coimputati che fosseroidonei a incidere sulla colpa del ricorrente «apparendo quindi logico e conforme alla ratiodell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione ritenere che il giudice di merito adito debba tenere conto del termine biennale decorrente dalla irrevocabilità delle situazioni relative agli altri coimputati, a due condizioni: 1) che non si sia in presenza di processo per imputazione monosoggettiva; 2) e che il richiedente alleghi puntualmente nella propria domanda exart. 314 cod. proc. pen. le ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati possa, in tesi, incidere sulla situazione del soggetto che agisce; onere di allegazione, a propria volta, che si pone in linea con la natura essenzialmente civilistica del procedimento di riparazione». 3. Da quanto sopra si desume che,nel primo procedimento, la difesa aveva già allegato, a sostegno della tempestività della domanda , la presenza di coimputati nei cui confronti il processo di cognizione non si era concluso, tanto è vero che la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendo omessa l’allegazione delle ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati potesse incidere sulla situazione del soggetto richiedente la riparazione. Nel ricorso qui in esame si premette , invece, che la tempestività della domanda sarebbe stata fondata, nel primo procedimento, su altri presupposti, in palese contrasto con quanto desumibile dagli atti. 4. Il ricorso è da ritenerein ogni caso manifestamente infondato in quanto, anche nel caso in cui la causa petendi fosse stata diversa, il provvedimento adottatonel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ha un contenuto decisorio definitivo e non è, come le ordinarie ordinanze, revocabile e modificabile, salva la possibilità del ricorso per cassazione; una volta espletato tale rimedio impugnatorio, la decisione acquista valore di giudicato, così da coprire non solo le questioni dedotte ma anche quelle deducibili. Giova qui richiamareuna precedente decisione di questa Sezione in cui si è affermato che«il divieto di un secondo giudizio previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., espressione del principio del ne bis in idem, opera anche quando il precedente giudizio sul medesimo fatto si sia concluso non con sentenza bensì con ordinanza, purché questa abbia contenuto decisorio definitivo assimilabile a quello proprio della sentenza» (Sez. 4, n. 24222 del 27/01/2015, Rinaldi,Rv. 263719 – 01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannataal pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv.281713). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Null
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