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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 33382/2026

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rmelina [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 17/3/2026 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria del Procuratore generale contenente anticipazione dellarequisitoria orale;letta la memoria in data 8/7/2026 di replica alla memoria del Procuratoregenerale ed a firma del difensore dell’imputato;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, inpresenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso al qualesi è riportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 17 marzo 2026 la Corte di Appello di Palermo haconfermato la sentenza in data 24 ottobre 2024 del Tribunale della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità di UmbertoAverardi in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso tra il 14luglio 2017 ed il 3 settembre 2017.In sintesi, si contesta all’imputato di avere usufruito di un soggiorno pressola struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA], utilizzando per ipagamenti (successivamente non andati a buon fine in quanto le transazionisono state revocate per effetto del disconoscimento da parte dei titolari dellecarte), della caparra di euro 1.000,00 e del saldo di euro 2.092,50rispettivamente una carta di credito intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed una carta dicredito intestata a [OSCURATO:PERSONA], entrambi ignari delle operazioni, così inducendoin errore [OSCURATO:PERSONA] sulla effettività delle operazioni e procurandosil’ingiusto profitto consistente nella fruizione del soggiorno.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1.

Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’erronea qualificazione giuridica dei fattioperata dai Giudici di merito in quanto la condotta addebitata all’imputatodoveva essere al più ricondotta al delitto di insolvenza fraudolenta di cui all’art.641 cod. pen., ciò anche perché la condotta dell’imputato non ha integratoalcuna azione decettiva finalizzata ad ottenere la prestazione dei servizialberghieri dei quali l’Averardi ha beneficiato, ma il tutto si è manifestato ex postal momento del definitivo mancato incasso delle somme corrispondenti alcorrispettivo delle prestazioni ottenute per effetto, come detto, deldisconoscimento operato dagli intestatari delle carte con le quali erano statieseguiti i pagamenti.La frode non ha quindi inciso sulla volontà della vittima a contrarre masoltanto sulla successiva fase solutoria.2.2.

Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. in relazione alla sussistenza degli artifizi e raggiri e dell’elemento soggettivodel reato.Quanto agli artifizi e raggiri deduce la difesa del ricorrente che la Corte diappello si sarebbe limitata ad affermare che la condotta fu “certamentefraudolenta” non tenendo conto del fatto che il semplice utilizzo di carte dicredito, le cui transazioni ebbero inizialmente buon fine all’esito dei controlli dellastruttura, non può costituire un artifizio e raggiro idoneo ad ingannare la vittimasecondo lo schema tipico dell’art. 640 cod. pen.A ciò si aggiunge che la Corte territoriale nel ricostruire la dinamica deifatti attribuisce le condotte materiali rilevanti (il contatto telefonico con lastruttura, la trasmissione via e-mail del primo numero di carta di credito, lafornitura del secondo numero all’atto del saldo) non all’imputato bensì alsoggetto qualificatosi come “[OSCURATO:PERSONA]” e, ancora, che risulta dalladeposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che al momento del check-out l’imputatointrattenne soltanto una breve telefonata di conferma con il “[OSCURATO:PERSONA]” e che fuquest’ultimo a fornire il numero della seconda carta poi utilizzato dal personaledella struttura per il pagamento.Quanto poi all’elemento soggettivo del reato lo stesso sarebbe statoritenuto provato dai Giudici di merito con delle espressioni lapidarie senza che sisia tenuto conto che non fu l’imputato a fornire direttamente i numeri delle cartedi credito e che la consapevolezza dell’illiceità delle operazioni non può esserededotta dal mero fatto che le carte erano intestate ad altri.I Giudici del merito non avrebbero altresì tenuto in debito conto il fattoche l’imputato ha asserito di avere intrattenuto con il sedicente “[OSCURATO:PERSONA]” unpregresso rapporto commerciale legato alla frequentazione del centro esteticodell’Averardi e che quest’ultimo riteneva pertanto legittima la compensazione delproprio credito attraverso il pacchetto vacanze offerto dal titolare della carta.Inoltre, l’imputato ha anche affermato che il soggetto che aveva frequentato ilsuo centro estetico si era all’evidenza presentato con l’identità usurpata delCasoria, sicché la negazione del rapporto da parte del vero [OSCURATO:PERSONA] è del tuttocompatibile con la tesi difensiva ed è invece incompatibile con la ritenutasussistenza del dolo del reato di truffa.La tesi difensiva troverebbe poi riscontro negli atti di indagine acquisiti alfascicolo processuale e dei quali è stato omesso ogni esame da parte della Corteterritoriale, atti dai quali è possibile evincere:a) che l’utenza telefonica indicata sul portale Booking.com è risultataintestata a tale [OSCURATO:PERSONA], persona del tutto estranea alle indagini e maiascoltata dagli inquirenti;b) i tabulati del traffico telefonico relativo a detta utenza non recanoalcuna conversazione tra detta utenza e l’odierno imputato;c) la e-mail con la quale il sedicente “[OSCURATO:PERSONA]” comunicò al personale dellastruttura il numero della prima carta di credito risulta inviata da un indirizzo IPallocato presso l’utenza fissa intestata a [OSCURATO:PERSONA] presso il locale diristorazione di Napoli “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.”,soggetti del tutto estranei all’imputato e gravati da precedenti per il reato ditruffa, senza che sia emerso alcun contatto tra gli stessi e l’Averardi;d) l’identità di “[OSCURATO:PERSONA]” utilizzata dall’ignoto soggetto perinterloquire telefonicamente con la struttura alberghiera corrisponde ad una realepersona fisica che ha presentato due autonome denunce-querele per sostituzionedi persona ed uso fraudolento delle carte di credito per fatti analoghi a quelli peri quali si procede;e) la carta di identità esibita dall’imputato all’atto della registrazionepresso la struttura alberghiera è risultata del tutto genuina, situazione del tuttoincompatibile con una volontà truffaldina.2.3.

Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento all’imputato delle circostanzeLamenta la difesa del ricorrente che al riguardo non sono stati applicati iprincipi di diritto che governano la materia e che sono finalizzati all’adeguamentodel trattamento sanzionatorio al caso concreto.

La Corte avrebbe omesso divalutare sul punto elementi di segno favorevole all’imputato quali lo stato diincensuratezza dello stesso, la sua condotta processuale, il tempo trascorso daifatti e le condizioni di comprovata indigenza economica nella quali versal’Averardi.2.4.

Rappresenta, infine, la difesa del ricorrente di riservarsi primadell’udienza innanzi a questa Corte di legittimità di documentare una eventualeintervenuta remissione della querela da parte della persona offesa.3.

Con memoria datata 8 luglio 2026, depositata per via telematica, ildifensore del ricorrente ha controbattuto alla memoria depositata dal Procuratoregenerale contenente anticipazione scritta al contenuto della propria requisitoriaorale sostanzialmente ribadendo ed integrando argomenti già sviluppati nelricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica dellacondotta dell’imputato non è fondato.Come è noto «Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenzafraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione dicircostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri inerrore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con ladissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente» (ex ceteris: Sez. 5, n.44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174-01).Ritiene la Corte che nel caso in esame corretta sia la qualificazionegiuridica delle condotte dell’imputato come truffa atteso che, come si evince dallaricostruzione cronologica del fatti operata in entrambe le sentenze di merito,l’intento decettivo posto in essere dall’imputato nei confronti del gestore dellastruttura alberghiera si è manifestato fin dall’atto della prenotazione presso lastessa ed in particolare fin dal pagamento dell’acconto, operato attraverso unacarta di credito indebitamente utilizzata a tal fine, elemento certamente idoneoad indurre con tale artifizio la persona offesa a concludere il contratto diprestazione di servizi.A nulla rileva, poi, il fatto che l’operazione di pagamento in un primotempo sia (solo apparentemente) andata a buon fine perché è un dato di fattoche poi tale operazione non si è concretizzata essendo emerso in un secondomomento l’indebito utilizzo della carta stessa e proprio ciò ha determinato il buonesito dell’inganno perpetrato ai danni del gestore della struttura alberghiera econforta la tesi accusatoria relativa al fatto che ci si trova in presenza di unacondotta avente chiara natura truffaldina.Infine, non è emerso alcun elemento tale da ritenere che ci si trovi inpresenza di una dissimulazione dello stato di insolvenza dell’imputato.2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre cheperché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni in quantoreitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già nonaccolte dai Giudici di merito che con argomentazioni giuridicamente corrette,nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizirilevabili in questa sede, hanno spiegato le ragioni dell’inverosimiglianza dellaversione difensiva addotta dall’imputato.E’ appena il caso di ricordare che per consolidato orientamento di questaCorte di legittimità «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motiviche riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più conl'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi edapodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, perconfutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non sono stati accolti» (ex multis: Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.,Rv. 281521-01).Al riguardo deve, poi, essere ricordato che, «ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza diappello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censureproposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice edoperando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01).Ne consegue che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello,nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sianella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possonoessere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpodecisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01) ed in talsenso non può che procedersi nell’esaminare il motivo di ricorso in esame.I Giudici di merito risultano, infatti, avere debitamente preso in esame laversione difensiva fornita dall’imputato, ribadita anche in questa sede dilegittimità, ed avere chiarito (v. pag. 7 della sentenza del Tribunale) che «non èemerso alcun riscontro a quanto dichiarato dall’imputato; le prove acquisite nonhanno lasciato alcun dubbio sulla riconducibilità dei fatti contestati nei confrontidell’imputato» e, ancora, che (v. pagg. 2 e 3 della sentenza di appello) «non ècontraddetta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che negava di conoscere Averardi, [inquanto – ndr.] priva di qualsivoglia riscontro e incompleta laddove non forniscespiegazioni in merito all’uso della carta intestata a [OSCURATO:PERSONA] … la tesi difensivasecondo cui Averardi sarebbe una vittima dello stesso soggetto che si sostituivaa [OSCURATO:PERSONA] è inverosimile, non tenendo questa conto dell’utilizzo di una secondacarta (intestata a [OSCURATO:PERSONA]) e risultando contraddetta dalle dichiarazioni resedallo stesso imputato che dichiarava di conoscere [OSCURATO:PERSONA], circostanza daquest’ultimo poi negata».Al riguardo non resta che osservare che, a fronte dei profili valutativi dicui si è detto, parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione edell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materialeprobatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovogiudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottatidal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, laCorte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nelquadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - eresta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta,così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965).Deve, poi, altresì evidenziarsi che, come detto, nel caso in esame la difesadel ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici dimerito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile lamanifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett.e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimentoargomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentaresoltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimentoa massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998,Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementisostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementimeramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv.260409).Sotto quest’ultimo profilo occorre solo aggiungere che gli ulteriorielementi addotti nel ricorso qui in esame quali l’indimostrata conoscenza tral’imputato, la titolare dell’utenza telefonica indicata sul portale Booking.comutilizzata per la prenotazione e gli intestatari dell’utenza dalla quale sarebbepervenuto il messaggio di posta elettronica con il quale il sedicente “[OSCURATO:PERSONA]”comunicò al personale della struttura il numero della prima carta di credito nonrisultano oggetto di richiamo e di specifica contestazione nell’originario atto diappello.A nulla rileva, pertanto, che detti elementi fossero presenti negli atti diindagine richiamati nel ricorso e ciò legittima il fatto che la Corte di appello nonne ha fatto menzione.Per dovere di completezza deve solo aggiungersi che comunque glielementi da ultimo indicati non sarebbero tali da superare la cd.

“prova diresistenza” della tesi accusatoria sol che si pensi che si tratta di elementi ex sénon idonei né a confortare la diversa – ritenuta “inverosimile” - versione dei fattiaddotta dell’imputato il quale, è appena il caso di ricordarlo, è stato l’unicobeneficiario della condotta, non ha mai provveduto al saldo del corrispettivo deiservizi comunque ottenuti e risulta dalle sentenza di primo grado (pag. 8) avereanche prodotto, per tramite del proprio difensore, una ricevuta/fatturadell’effettuato pagamento rivelatasi falsa (circostanza quest’ultima obliterata nelricorso in esame).Da ultimo occorre evidenziare che sia il Tribunale (pag. 7) che la Corte diappello (pag. 2) hanno adeguatamente motivato anche con riguardo all’elementosoggettivo del contestato reato di truffa e che la valutazione dell’elementosoggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacatodalla Corte di cassazione quando, come nel caso in esame, sia sorretto da logicae adeguata motivazione.3.

Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorsorelativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cuiall’art. 62-bis cod. pen.Il Tribunale, dopo avere sottolineato al fine del trattamento sanzionatoriole modalità dei fatti criminosi e l’intensità del dolo oltre alla non tenuità del fatto,ha testualmente evidenziato che «non sono emersi elementi positivamentevalutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche».La Corte di appello (pag. 3) ha ribadito tali valutazioni.Ricorda l’odierno Collegio che «Il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato conl'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lamodifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertitocon modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che«Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899).4.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmelina [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 17/3/2026 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria del Procuratore generale contenente anticipazione dellarequisitoria orale;letta la memoria in data 8/7/2026 di replica alla memoria del Procuratoregenerale ed a firma del difensore dell’imputato;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, inpresenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso al qualesi è riportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 17 marzo 2026 la Corte di Appello di Palermo haconfermato la sentenza in data 24 ottobre 2024 del Tribunale della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità di UmbertoAverardi in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) commesso tra il 14luglio 2017 ed il 3 settembre 2017.In sintesi, si contesta all’imputato di avere usufruito di un soggiorno pressola struttura alberghiera [OSCURATO:PERSONA], utilizzando per ipagamenti (successivamente non andati a buon fine in quanto le transazionisono state revocate per effetto del disconoscimento da parte dei titolari dellecarte), della caparra di euro 1.000,00 e del saldo di euro 2.092,50rispettivamente una carta di credito intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed una carta dicredito intestata a [OSCURATO:PERSONA], entrambi ignari delle operazioni, così inducendoin errore [OSCURATO:PERSONA] sulla effettività delle operazioni e procurandosil’ingiusto profitto consistente nella fruizione del soggiorno.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen.Deduce la difesa del ricorrente l’erronea qualificazione giuridica dei fattioperata dai Giudici di merito in quanto la condotta addebitata all’imputatodoveva essere al più ricondotta al delitto di insolvenza fraudolenta di cui all’art.641 cod. pen., ciò anche perché la condotta dell’imputato non ha integratoalcuna azione decettiva finalizzata ad ottenere la prestazione dei servizialberghieri dei quali l’Averardi ha beneficiato, ma il tutto si è manifestato ex postal momento del definitivo mancato incasso delle somme corrispondenti alcorrispettivo delle prestazioni ottenute per effetto, come detto, deldisconoscimento operato dagli intestatari delle carte con le quali erano statieseguiti i pagamenti.La frode non ha quindi inciso sulla volontà della vittima a contrarre masoltanto sulla successiva fase solutoria.2.2. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. in relazione alla sussistenza degli artifizi e raggiri e dell’elemento soggettivodel reato.Quanto agli artifizi e raggiri deduce la difesa del ricorrente che la Corte diappello si sarebbe limitata ad affermare che la condotta fu “certamentefraudolenta” non tenendo conto del fatto che il semplice utilizzo di carte dicredito, le cui transazioni ebbero inizialmente buon fine all’esito dei controlli dellastruttura, non può costituire un artifizio e raggiro idoneo ad ingannare la vittimasecondo lo schema tipico dell’art. 640 cod. pen.A ciò si aggiunge che la Corte territoriale nel ricostruire la dinamica deifatti attribuisce le condotte materiali rilevanti (il contatto telefonico con lastruttura, la trasmissione via e-mail del primo numero di carta di credito, lafornitura del secondo numero all’atto del saldo) non all’imputato bensì alsoggetto qualificatosi come “[OSCURATO:PERSONA]” e, ancora, che risulta dalladeposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che al momento del check-out l’imputatointrattenne soltanto una breve telefonata di conferma con il “[OSCURATO:PERSONA]” e che fuquest’ultimo a fornire il numero della seconda carta poi utilizzato dal personaledella struttura per il pagamento.Quanto poi all’elemento soggettivo del reato lo stesso sarebbe statoritenuto provato dai Giudici di merito con delle espressioni lapidarie senza che sisia tenuto conto che non fu l’imputato a fornire direttamente i numeri delle cartedi credito e che la consapevolezza dell’illiceità delle operazioni non può esserededotta dal mero fatto che le carte erano intestate ad altri.I Giudici del merito non avrebbero altresì tenuto in debito conto il fattoche l’imputato ha asserito di avere intrattenuto con il sedicente “[OSCURATO:PERSONA]” unpregresso rapporto commerciale legato alla frequentazione del centro esteticodell’Averardi e che quest’ultimo riteneva pertanto legittima la compensazione delproprio credito attraverso il pacchetto vacanze offerto dal titolare della carta.Inoltre, l’imputato ha anche affermato che il soggetto che aveva frequentato ilsuo centro estetico si era all’evidenza presentato con l’identità usurpata delCasoria, sicché la negazione del rapporto da parte del vero [OSCURATO:PERSONA] è del tuttocompatibile con la tesi difensiva ed è invece incompatibile con la ritenutasussistenza del dolo del reato di truffa.La tesi difensiva troverebbe poi riscontro negli atti di indagine acquisiti alfascicolo processuale e dei quali è stato omesso ogni esame da parte della Corteterritoriale, atti dai quali è possibile evincere:a) che l’utenza telefonica indicata sul portale Booking.com è risultataintestata a tale [OSCURATO:PERSONA], persona del tutto estranea alle indagini e maiascoltata dagli inquirenti;b) i tabulati del traffico telefonico relativo a detta utenza non recanoalcuna conversazione tra detta utenza e l’odierno imputato;c) la e-mail con la quale il sedicente “[OSCURATO:PERSONA]” comunicò al personale dellastruttura il numero della prima carta di credito risulta inviata da un indirizzo IPallocato presso l’utenza fissa intestata a [OSCURATO:PERSONA] presso il locale diristorazione di Napoli “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.”,soggetti del tutto estranei all’imputato e gravati da precedenti per il reato ditruffa, senza che sia emerso alcun contatto tra gli stessi e l’Averardi;d) l’identità di “[OSCURATO:PERSONA]” utilizzata dall’ignoto soggetto perinterloquire telefonicamente con la struttura alberghiera corrisponde ad una realepersona fisica che ha presentato due autonome denunce-querele per sostituzionedi persona ed uso fraudolento delle carte di credito per fatti analoghi a quelli peri quali si procede;e) la carta di identità esibita dall’imputato all’atto della registrazionepresso la struttura alberghiera è risultata del tutto genuina, situazione del tuttoincompatibile con una volontà truffaldina.2.3. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento all’imputato delle circostanzeLamenta la difesa del ricorrente che al riguardo non sono stati applicati iprincipi di diritto che governano la materia e che sono finalizzati all’adeguamentodel trattamento sanzionatorio al caso concreto. La Corte avrebbe omesso divalutare sul punto elementi di segno favorevole all’imputato quali lo stato diincensuratezza dello stesso, la sua condotta processuale, il tempo trascorso daifatti e le condizioni di comprovata indigenza economica nella quali versal’Averardi.2.4. Rappresenta, infine, la difesa del ricorrente di riservarsi primadell’udienza innanzi a questa Corte di legittimità di documentare una eventualeintervenuta remissione della querela da parte della persona offesa.3. Con memoria datata 8 luglio 2026, depositata per via telematica, ildifensore del ricorrente ha controbattuto alla memoria depositata dal Procuratoregenerale contenente anticipazione scritta al contenuto della propria requisitoriaorale sostanzialmente ribadendo ed integrando argomenti già sviluppati nelricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica dellacondotta dell’imputato non è fondato.Come è noto «Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenzafraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione dicircostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri inerrore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con ladissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente» (ex ceteris: Sez. 5, n.44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174-01).Ritiene la Corte che nel caso in esame corretta sia la qualificazionegiuridica delle condotte dell’imputato come truffa atteso che, come si evince dallaricostruzione cronologica del fatti operata in entrambe le sentenze di merito,l’intento decettivo posto in essere dall’imputato nei confronti del gestore dellastruttura alberghiera si è manifestato fin dall’atto della prenotazione presso lastessa ed in particolare fin dal pagamento dell’acconto, operato attraverso unacarta di credito indebitamente utilizzata a tal fine, elemento certamente idoneoad indurre con tale artifizio la persona offesa a concludere il contratto diprestazione di servizi.A nulla rileva, poi, il fatto che l’operazione di pagamento in un primotempo sia (solo apparentemente) andata a buon fine perché è un dato di fattoche poi tale operazione non si è concretizzata essendo emerso in un secondomomento l’indebito utilizzo della carta stessa e proprio ciò ha determinato il buonesito dell’inganno perpetrato ai danni del gestore della struttura alberghiera econforta la tesi accusatoria relativa al fatto che ci si trova in presenza di unacondotta avente chiara natura truffaldina.Infine, non è emerso alcun elemento tale da ritenere che ci si trovi inpresenza di una dissimulazione dello stato di insolvenza dell’imputato.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre cheperché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni in quantoreitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già nonaccolte dai Giudici di merito che con argomentazioni giuridicamente corrette,nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizirilevabili in questa sede, hanno spiegato le ragioni dell’inverosimiglianza dellaversione difensiva addotta dall’imputato.E’ appena il caso di ricordare che per consolidato orientamento di questaCorte di legittimità «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motiviche riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più conl'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi edapodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, perconfutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi diappello non sono stati accolti» (ex multis: Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.,Rv. 281521-01).Al riguardo deve, poi, essere ricordato che, «ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza diappello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censureproposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice edoperando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01).Ne consegue che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello,nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sianella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possonoessere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpodecisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01) ed in talsenso non può che procedersi nell’esaminare il motivo di ricorso in esame.I Giudici di merito risultano, infatti, avere debitamente preso in esame laversione difensiva fornita dall’imputato, ribadita anche in questa sede dilegittimità, ed avere chiarito (v. pag. 7 della sentenza del Tribunale) che «non èemerso alcun riscontro a quanto dichiarato dall’imputato; le prove acquisite nonhanno lasciato alcun dubbio sulla riconducibilità dei fatti contestati nei confrontidell’imputato» e, ancora, che (v. pagg. 2 e 3 della sentenza di appello) «non ècontraddetta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che negava di conoscere Averardi, [inquanto – ndr.] priva di qualsivoglia riscontro e incompleta laddove non forniscespiegazioni in merito all’uso della carta intestata a [OSCURATO:PERSONA] … la tesi difensivasecondo cui Averardi sarebbe una vittima dello stesso soggetto che si sostituivaa [OSCURATO:PERSONA] è inverosimile, non tenendo questa conto dell’utilizzo di una secondacarta (intestata a [OSCURATO:PERSONA]) e risultando contraddetta dalle dichiarazioni resedallo stesso imputato che dichiarava di conoscere [OSCURATO:PERSONA], circostanza daquest’ultimo poi negata».Al riguardo non resta che osservare che, a fronte dei profili valutativi dicui si è detto, parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione edell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materialeprobatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovogiudizio di merito.[OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo dellamotivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottatidal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, laCorte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nelquadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - eresta - giudice della motivazione.In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta,così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965).Deve, poi, altresì evidenziarsi che, come detto, nel caso in esame la difesadel ricorrente propone una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici dimerito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile lamanifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett.e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimentoargomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentaresoltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimentoa massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998,Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementisostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementimeramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv.260409).Sotto quest’ultimo profilo occorre solo aggiungere che gli ulteriorielementi addotti nel ricorso qui in esame quali l’indimostrata conoscenza tral’imputato, la titolare dell’utenza telefonica indicata sul portale Booking.comutilizzata per la prenotazione e gli intestatari dell’utenza dalla quale sarebbepervenuto il messaggio di posta elettronica con il quale il sedicente “[OSCURATO:PERSONA]”comunicò al personale della struttura il numero della prima carta di credito nonrisultano oggetto di richiamo e di specifica contestazione nell’originario atto diappello.A nulla rileva, pertanto, che detti elementi fossero presenti negli atti diindagine richiamati nel ricorso e ciò legittima il fatto che la Corte di appello nonne ha fatto menzione.Per dovere di completezza deve solo aggiungersi che comunque glielementi da ultimo indicati non sarebbero tali da superare la cd. “prova diresistenza” della tesi accusatoria sol che si pensi che si tratta di elementi ex sénon idonei né a confortare la diversa – ritenuta “inverosimile” - versione dei fattiaddotta dell’imputato il quale, è appena il caso di ricordarlo, è stato l’unicobeneficiario della condotta, non ha mai provveduto al saldo del corrispettivo deiservizi comunque ottenuti e risulta dalle sentenza di primo grado (pag. 8) avereanche prodotto, per tramite del proprio difensore, una ricevuta/fatturadell’effettuato pagamento rivelatasi falsa (circostanza quest’ultima obliterata nelricorso in esame).Da ultimo occorre evidenziare che sia il Tribunale (pag. 7) che la Corte diappello (pag. 2) hanno adeguatamente motivato anche con riguardo all’elementosoggettivo del contestato reato di truffa e che la valutazione dell’elementosoggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacatodalla Corte di cassazione quando, come nel caso in esame, sia sorretto da logicae adeguata motivazione.3. Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorsorelativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cuiall’art. 62-bis cod. pen.Il Tribunale, dopo avere sottolineato al fine del trattamento sanzionatoriole modalità dei fatti criminosi e l’intensità del dolo oltre alla non tenuità del fatto,ha testualmente evidenziato che «non sono emersi elementi positivamentevalutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche».La Corte di appello (pag. 3) ha ribadito tali valutazioni.Ricorda l’odierno Collegio che «Il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato conl'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lamodifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertitocon modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che«Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899).4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris