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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00207/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta pubblicazione della sentenza, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice di pace, ha: - dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per aver offeso la reputazione commerciale della società [OSCURATO:SOCIETA]; - ritenuta caducata la "sanzione accessoria" della pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani "La Repubblica' e "[OSCURATO:PERSONA] della Sera"; - confermato le ulteriori statuizioni civili a favore della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo sul punto della decisione che ha posto nel nulla l'ordine, disposto dal giudice di pace ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza sui quotidiani "La Repubblica" e "[OSCURATO:PERSONA] della Sera", a titolo di riparazione del danno.

Il Tribunale ha giustificato tale decisione sul rilievo che il venire meno delle statuizioni penali, conseguenti alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, travolge anche "la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza".

La ricorrente lamenta l'errore giuridico commesso dal Tribunale nell'inquadrare la sanzione in rassegna nei novero delle "sanzioni accessorie" anziché nelle componenti riparatorie del danno di natura civilistica.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui fa rilevare che l'imputata aveva proposto motivo di gravame anche sul punto oggetto del ricorso per cassazione; pertanto chiede che, nel caso di annullamento della sentenza, il procedimento venga rinviato al giudice civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen. 4.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ordinato, ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza di condanna di primo grado sui quotidiani La Repubblica e [OSCURATO:PERSONA] della Sera, a titolo di riparazione del danno.

2.1. L'art. 186 del codice penale stabilisce che ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

L'art. 543 del codice di rito detta la disciplina processuale per l'attuazione di questo obbligo, laddove prevede che la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

È pacifico che si tratti di una statuizione attinente agli interessi della parte civile, che rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale.

Come insegnano le Sezioni Unite (sentenza n. 6168 del 21/05/1988, dep. 1989, Iori, Rv. 181124): «La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito.

Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità date alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno».

La pubblicazione della sentenza, ex art. :186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale (Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011, dep. 2012, Pitton, Rv. 252469 - 01; Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016, Calise, Rv. 267979; Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv. 279264).

Diverso è l'istituto della "pena accessoria" della pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen. che è sanzione penale.

2.2. Ne consegue che, anche nel caso di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità agli effetti civili, l'ordine di pubblicazione ex art:t. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., rimane fermo ex art. 578 cod. pen. al pari delle altre statuizioni civili.

Erra pertanto il Tribunale quando collega alla declaratoria di prescrizione la caducazione dell'ordine di pubblicazione ex art. 186 cod. pen. 3.

Consegue l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata limitatamente al punto della pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen..

L'annullamento va disposto "con rinvio" - al giudice civile competente per valore in grado di appello - perché l'imputata aveva presentato sul punto uno specifico motivo di gravame su cui il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendolo erroneamente assorbito dalla statuizione sulla estinzione del reato.

Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata limitatamente al punto della pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen., e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta pubblicazione della sentenza, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice di pace, ha: - dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per aver offeso la reputazione commerciale della società [OSCURATO:SOCIETA]; - ritenuta caducata la "sanzione accessoria" della pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani "La Repubblica' e "[OSCURATO:PERSONA] della Sera"; - confermato le ulteriori statuizioni civili a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo sul punto della decisione che ha posto nel nulla l'ordine, disposto dal giudice di pace ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza sui quotidiani "La Repubblica" e "[OSCURATO:PERSONA] della Sera", a titolo di riparazione del danno. Il Tribunale ha giustificato tale decisione sul rilievo che il venire meno delle statuizioni penali, conseguenti alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, travolge anche "la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza". La ricorrente lamenta l'errore giuridico commesso dal Tribunale nell'inquadrare la sanzione in rassegna nei novero delle "sanzioni accessorie" anziché nelle componenti riparatorie del danno di natura civilistica. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui fa rilevare che l'imputata aveva proposto motivo di gravame anche sul punto oggetto del ricorso per cassazione; pertanto chiede che, nel caso di annullamento della sentenza, il procedimento venga rinviato al giudice civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen. 4. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ordinato, ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza di condanna di primo grado sui quotidiani La Repubblica e [OSCURATO:PERSONA] della Sera, a titolo di riparazione del danno. 2.1. L'art. 186 del codice penale stabilisce che ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. L'art. 543 del codice di rito detta la disciplina processuale per l'attuazione di questo obbligo, laddove prevede che la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. È pacifico che si tratti di una statuizione attinente agli interessi della parte civile, che rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale. Come insegnano le Sezioni Unite (sentenza n. 6168 del 21/05/1988, dep. 1989, Iori, Rv. 181124): «La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità date alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno». La pubblicazione della sentenza, ex art. :186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale (Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011, dep. 2012, Pitton, Rv. 252469 - 01; Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016, Calise, Rv. 267979; Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv. 279264). Diverso è l'istituto della "pena accessoria" della pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen. che è sanzione penale. 2.2. Ne consegue che, anche nel caso di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità agli effetti civili, l'ordine di pubblicazione ex art:t. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., rimane fermo ex art. 578 cod. pen. al pari delle altre statuizioni civili. Erra pertanto il Tribunale quando collega alla declaratoria di prescrizione la caducazione dell'ordine di pubblicazione ex art. 186 cod. pen. 3. Consegue l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata limitatamente al punto della pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen.. L'annullamento va disposto "con rinvio" - al giudice civile competente per valore in grado di appello - perché l'imputata aveva presentato sul punto uno specifico motivo di gravame su cui il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendolo erroneamente assorbito dalla statuizione sulla estinzione del reato. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile. P.Q.M. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata limitatamente al punto della pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen., e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di app
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