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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17572/2026

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l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

L’ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame diS. [OSCURATO:PERSONA], che ha respinto la richiesta di riesame presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli art. 110 cod. pen.e 322, comma 1, lett. a) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e destinatario del sequestrodi un immobile sito a Marano di Napoli, vendutogli dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sottoposta a liquidazione giudiziale e amministrata da [OSCURATO:PERSONA].

Lavendita è stata ritenuta di matrice distrattiva in virtù del momento in cui eraavvenuta, delle modalità di pagamento del prezzo in relazione alla capacitàeconomica del [OSCURATO:PERSONA], del mancato incasso degli assegni dati in pagamento di unaparte del prezzo, dell’anomala assunzione dell’accollo del mutuo e del mancatofrazionamento di quest'ultimo, oltre che per alcune circostanze di fatto relative alcontratto di locazione dell’immobile.

Il Tribunale del riesame, inoltre, havalorizzato un collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attraverso ilsuocero e la cognata, che erano stati dipendenti della società e, la seconda,utilizzatrice a titolo gratuito di un piccolo vano adiacente al laboratorio dipasticceria della [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso l’ordinanza anzidetta a mezzo delproprio difensore, che ha formulato un unico motivo di seguito sintetizzato neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.e degli artt. 322, 326 e 329 d.lgs. 14 del 2019, sostenendo – quanto al fumuscommissi delicti − che il Tribunale avrebbe malamente valutato il suo ruolonell’accadimento, attribuendogli una condivisione delle vicende della società evalorizzando dei legami personali del tutto estranei alla realtà, non potendo inquest'ultimo senso bastare il rapporto di parentela con alcuni ex dipendenti dellesocietà riferibili al [OSCURATO:PERSONA].

Nel contempo, il [OSCURATO:PERSONA] della cautela avrebbe omessoqualsiasi valutazione circa la consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], che la società fosseinsolvente e che, quindi, la vendita potesse avere una finalità distrattiva, tanto piùche, al momento del rogito, non vi era stata ancora la liquidazione giudiziale, névi era alcuna trascrizione o pubblicità legale idonee a rendere conoscibile al terzoacquirente la pendenza del ricorso, con conseguente legittimo affidamento diMango sulla regolarità dell’operazione.

L’assenza di un corretto scrutinio circal’approccio soggettivo alla vicenda da parte del ricorrente vizierebbe ilprovvedimento impugnato.

Inoltre – si legge nell’impugnativa – la relazionetecnica prodotta aveva dimostrato che il prezzo della compravendita era coerentecon i valori di mercato, il che ne renderebbe dubbia la natura depauperativa; lostesso dicasi per la provvista, che la relazione aveva dimostrato provenire daentrate lecite, e per il canone di locazione, che solo il fallimento (rectius laliquidazione giudiziale) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impedito di percepire.In ordine al periculum in mora, poi, la motivazione sarebbe del tuttocarente, perché il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto che tale requisitopotesse essere superato dalla finalità confiscatoria della misura, in spregio agliinsegnamenti di Sezioni Unite n. 36959 del 24 giugno 2021.

Il vincolo sul bene,inoltre, violerebbe il principio di proporzionalità, giacché il Tribunale del riesamenon spiega perché la futura eventuale confisca non potrebbe essere efficacementeassicurata attraverso i normali strumenti dell’ordinamento, quali la trascrizionedella sentenza di fallimento o l’adozione di misure conservative meno afflittive.

Laprospettiva di una futura alienazione del bene, in astratto possibile, non può essereelevata a fondamento del periculum in mora.

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbevalutato positivamente il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] dall’acquisto al sequestro,laddove non si era registrato alcun sintomo di un intento distrattivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.2.

I confini del vaglio di questa Corte sulla cautela reale trovano unriferimento esegetico di sicuro rilievo nella sentenza delle Sezioni Unite Ivanov,secondo la quale il ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi in materiadi sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, intale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal noverodei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costruttoargomentativo (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; in termini,Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 per il sequestroprobatorio; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017,É poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ognidelibazione affidata alla Suprema Corte, giammai può essere richiesta unarivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio nonsolo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, maanche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità.3.

Ciò premesso, l’esame dell’unico motivo di ricorso deve essere ripartitoin ragione degli obiettivi delle censure.3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che è innanzitutto infondata la prima ragione diricorso, che riguarda il fumus commissi delicti e con cui il ricorrente critica ilcostrutto accusatorio validato dai giudici della cautela reale riguardato nellaprospettiva dell’acquirente del bene, contestando solo in maniera marginale lanatura distrattiva dell’operazione ed incentrando il percorso censoriosull’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsiasi disegno distrattivo.

Ebbene, i due aspetti – lamatrice depauperativa della vendita e la compartecipazione consapevole di Mangoalla condotta – sono inscindibili, giacché la costruzione dell’operazione comesimulata e distrattiva non può prescindere dalle anomalie dell’operazione stessa,riferibili anche a chi ha avuto parte nel negozio da cui è derivata la fuoriuscita delbene dal patrimonio societario.

D’altronde, il vaglio circa il difetto del dolo dellafattispecie si scontra con la regola di giudizio, secondo cui il difetto dimostrativocirca il coefficiente psichico del reato è rilevabile in sede di riesame solo se taledeficit emerga ictu oculi (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, inmotivazione; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez.6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).In questo senso, il ricorso è infondato e lambisce l’inammissibilità perché,dietro l’apparenza della denunzia di una violazione di legge, lamenta nella sostanzaun vizio di motivazione, e tenta di promuovere finanche una rivalutazione delcompendio indiziario che mai può trovare spazio nel giudizio di legittimità.Né può intravedersi, nel provvedimento impugnato, un error iuris in puntodi valutazione del quadro indiziario che si risolva in un cattivo scrutinio del fumuso in una motivazione apparente, dal momento che il Tribunale del riesame ha datoluogo ad un vaglio effettivo ed argomentato, enumerando tutti gli elementi da cuiha tratto gli indicatori della natura simulata della vendita, finalizzata solo asottrarre il bene alla garanzia dei creditori.

Il riferimento è ai tempi dell’operazione,al pagamento dell’anticipo con assegni mai incassati, al mancato frazionamentodell’ipoteca, alla capacità reddituale dell’imputato in rapporto all’accollo del mutuoancora gravante sull’immobile, oltre che, in via secondaria, ai rapporti esistenti traaffini dell’indagato e [OSCURATO:PERSONA].

Di fronte alla composizione ragionata di questi dati,i limiti del vaglio della Corte di cassazione sulla cautela reale non consentono diandare oltre.Da ultimo va pure osservato che, se anche [OSCURATO:PERSONA] fosse stato una pedinainconsapevole delle manovre altrui, come sostenuto nel ricorso, la doppia naturadel sequestro, sia impeditivo che prodromico alla confisca, imporrebbe di “seguire”il bene anche nel patrimonio di un terzo al fine di soddisfare le esigenze dicautelare reale di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. a prescinderedall’atteggiarsi soggettivo dell’attuale proprietario (Sez. 3 n. 24065 del11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 – 01).3.2.

Quanto al periculum in mora, il ricorso non è fondato nella misura incui la motivazione del Tribunale del riesame, sia pur stringata, esiste e, indefinitiva, è ancorata all’in sé dell’operazione che integra la condotta distrattiva,che dimostra la volontà di ostacolare la sottoposizione del bene alla proceduraconcorsuale e l’esistenza del pericolo che il cespite venga ulteriormente cedutosiccome eloquente della volontà di interporre uno schermo formale onde impediredi attrarre il bene alla massa attiva a disposizione dei creditori; tale motivazionegiustifica il perdurare di un vincolo che impedisca ulteriori passaggi di manodell’immobile, sia ove la misura reale sia riguardata sotto il profilo impeditivo, siaconsiderandola prodromica alla confisca del bene quale corpo del reato (data laduplice connotazione del sequestro quale si evince sia dal decreto genetico chedall’ordinanza impugnata).4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale del riesame diS. [OSCURATO:PERSONA], che ha respinto la richiesta di riesame presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli art. 110 cod. pen.e 322, comma 1, lett. a) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e destinatario del sequestrodi un immobile sito a Marano di Napoli, vendutogli dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sottoposta a liquidazione giudiziale e amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. Lavendita è stata ritenuta di matrice distrattiva in virtù del momento in cui eraavvenuta, delle modalità di pagamento del prezzo in relazione alla capacitàeconomica del [OSCURATO:PERSONA], del mancato incasso degli assegni dati in pagamento di unaparte del prezzo, dell’anomala assunzione dell’accollo del mutuo e del mancatofrazionamento di quest'ultimo, oltre che per alcune circostanze di fatto relative alcontratto di locazione dell’immobile. Il Tribunale del riesame, inoltre, havalorizzato un collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attraverso ilsuocero e la cognata, che erano stati dipendenti della società e, la seconda,utilizzatrice a titolo gratuito di un piccolo vano adiacente al laboratorio dipasticceria della [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso l’ordinanza anzidetta a mezzo delproprio difensore, che ha formulato un unico motivo di seguito sintetizzato neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.e degli artt. 322, 326 e 329 d.lgs. 14 del 2019, sostenendo – quanto al fumuscommissi delicti − che il Tribunale avrebbe malamente valutato il suo ruolonell’accadimento, attribuendogli una condivisione delle vicende della società evalorizzando dei legami personali del tutto estranei alla realtà, non potendo inquest'ultimo senso bastare il rapporto di parentela con alcuni ex dipendenti dellesocietà riferibili al [OSCURATO:PERSONA]. Nel contempo, il [OSCURATO:PERSONA] della cautela avrebbe omessoqualsiasi valutazione circa la consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], che la società fosseinsolvente e che, quindi, la vendita potesse avere una finalità distrattiva, tanto piùche, al momento del rogito, non vi era stata ancora la liquidazione giudiziale, névi era alcuna trascrizione o pubblicità legale idonee a rendere conoscibile al terzoacquirente la pendenza del ricorso, con conseguente legittimo affidamento diMango sulla regolarità dell’operazione. L’assenza di un corretto scrutinio circal’approccio soggettivo alla vicenda da parte del ricorrente vizierebbe ilprovvedimento impugnato. Inoltre – si legge nell’impugnativa – la relazionetecnica prodotta aveva dimostrato che il prezzo della compravendita era coerentecon i valori di mercato, il che ne renderebbe dubbia la natura depauperativa; lostesso dicasi per la provvista, che la relazione aveva dimostrato provenire daentrate lecite, e per il canone di locazione, che solo il fallimento (rectius laliquidazione giudiziale) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva impedito di percepire.In ordine al periculum in mora, poi, la motivazione sarebbe del tuttocarente, perché il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto che tale requisitopotesse essere superato dalla finalità confiscatoria della misura, in spregio agliinsegnamenti di Sezioni Unite n. 36959 del 24 giugno 2021. Il vincolo sul bene,inoltre, violerebbe il principio di proporzionalità, giacché il Tribunale del riesamenon spiega perché la futura eventuale confisca non potrebbe essere efficacementeassicurata attraverso i normali strumenti dell’ordinamento, quali la trascrizionedella sentenza di fallimento o l’adozione di misure conservative meno afflittive. Laprospettiva di una futura alienazione del bene, in astratto possibile, non può essereelevata a fondamento del periculum in mora. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbevalutato positivamente il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] dall’acquisto al sequestro,laddove non si era registrato alcun sintomo di un intento distrattivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.2. I confini del vaglio di questa Corte sulla cautela reale trovano unriferimento esegetico di sicuro rilievo nella sentenza delle Sezioni Unite Ivanov,secondo la quale il ricorso per cassazione contro provvedimenti emessi in materiadi sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, intale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal noverodei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costruttoargomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; in termini,Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 per il sequestroprobatorio; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017,É poi appena il caso di osservare che, naturalmente, come in ognidelibazione affidata alla Suprema Corte, giammai può essere richiesta unarivalutazione che concerna il merito della regiudicanda, esulando tale scrutinio nonsolo dai limiti cognitivi della Corte di cassazione in materia di riesame reale, maanche da ogni altra valutazione che sia rimessa al Giudice di legittimità.3. Ciò premesso, l’esame dell’unico motivo di ricorso deve essere ripartitoin ragione degli obiettivi delle censure.3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che è innanzitutto infondata la prima ragione diricorso, che riguarda il fumus commissi delicti e con cui il ricorrente critica ilcostrutto accusatorio validato dai giudici della cautela reale riguardato nellaprospettiva dell’acquirente del bene, contestando solo in maniera marginale lanatura distrattiva dell’operazione ed incentrando il percorso censoriosull’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a qualsiasi disegno distrattivo. Ebbene, i due aspetti – lamatrice depauperativa della vendita e la compartecipazione consapevole di Mangoalla condotta – sono inscindibili, giacché la costruzione dell’operazione comesimulata e distrattiva non può prescindere dalle anomalie dell’operazione stessa,riferibili anche a chi ha avuto parte nel negozio da cui è derivata la fuoriuscita delbene dal patrimonio societario. D’altronde, il vaglio circa il difetto del dolo dellafattispecie si scontra con la regola di giudizio, secondo cui il difetto dimostrativocirca il coefficiente psichico del reato è rilevabile in sede di riesame solo se taledeficit emerga ictu oculi (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, inmotivazione; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; Sez.6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 4, n. 23944 del21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).In questo senso, il ricorso è infondato e lambisce l’inammissibilità perché,dietro l’apparenza della denunzia di una violazione di legge, lamenta nella sostanzaun vizio di motivazione, e tenta di promuovere finanche una rivalutazione delcompendio indiziario che mai può trovare spazio nel giudizio di legittimità.Né può intravedersi, nel provvedimento impugnato, un error iuris in puntodi valutazione del quadro indiziario che si risolva in un cattivo scrutinio del fumuso in una motivazione apparente, dal momento che il Tribunale del riesame ha datoluogo ad un vaglio effettivo ed argomentato, enumerando tutti gli elementi da cuiha tratto gli indicatori della natura simulata della vendita, finalizzata solo asottrarre il bene alla garanzia dei creditori. Il riferimento è ai tempi dell’operazione,al pagamento dell’anticipo con assegni mai incassati, al mancato frazionamentodell’ipoteca, alla capacità reddituale dell’imputato in rapporto all’accollo del mutuoancora gravante sull’immobile, oltre che, in via secondaria, ai rapporti esistenti traaffini dell’indagato e [OSCURATO:PERSONA]. Di fronte alla composizione ragionata di questi dati,i limiti del vaglio della Corte di cassazione sulla cautela reale non consentono diandare oltre.Da ultimo va pure osservato che, se anche [OSCURATO:PERSONA] fosse stato una pedinainconsapevole delle manovre altrui, come sostenuto nel ricorso, la doppia naturadel sequestro, sia impeditivo che prodromico alla confisca, imporrebbe di “seguire”il bene anche nel patrimonio di un terzo al fine di soddisfare le esigenze dicautelare reale di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. a prescinderedall’atteggiarsi soggettivo dell’attuale proprietario (Sez. 3 n. 24065 del11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 – 01).3.2. Quanto al periculum in mora, il ricorso non è fondato nella misura incui la motivazione del Tribunale del riesame, sia pur stringata, esiste e, indefinitiva, è ancorata all’in sé dell’operazione che integra la condotta distrattiva,che dimostra la volontà di ostacolare la sottoposizione del bene alla proceduraconcorsuale e l’esistenza del pericolo che il cespite venga ulteriormente cedutosiccome eloquente della volontà di interporre uno schermo formale onde impediredi attrarre il bene alla massa attiva a disposizione dei creditori; tale motivazionegiustifica il perdurare di un vincolo che impedisca ulteriori passaggi di manodell’immobile, sia ove la misura reale sia riguardata sotto il profilo impeditivo, siaconsiderandola prodromica alla confisca del bene quale corpo del reato (data laduplice connotazione del sequestro quale si evince sia dal decreto genetico chedall’ordinanza impugnata).4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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