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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 38066/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi i ricorsi; udito il difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza depositata il 9 giugno 2021, per quanto qui di interesse, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per autoriciclaggio e reati fiscali aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen., e la misura degli arresti domiciliati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati fiscali aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che Coppola era stato ritenuto intraneo al clan Moccia, nella veste di imprenditore affiliato al sodalizio all'interno del quale, in pieno accordo con [OSCURATO:PERSONA], operava sul piano imprenditoriale, provvedendo ad investimenti e ripulendo denaro proveniente da attività delittuose del sodalizio nel settore della commercializzazione dei petroli, operando quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA] e fruendo dei capitali e della forza di penetrazione del clan.

Il difensore eccepisce violazione degli artt. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8, erronea applicazione degli artt. 416 bis, 648 ter, 512 bis cod.pen. e 273 cod.proc.pen., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, osservando che Coppola non poteva essere considerato come soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso, visto che il solo rapporto di parentela con Moccia, il presunto coinvolgimento del nipote [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta frequentazione con soggetti dei clan Avventurato o Mazzarella erano insufficienti a sorreggere gli indizi per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; se si fossero lette nella loro unitarietà tutte !e intercettazioni riguardanti l'indagato, si sarebbe notato che lo stesso era un imprenditore autonomo rispetto al clan Moccia, al quale mai si era vantato di appartenere, e che aveva avuto a che fare con contesti criminali solo come vittima.

Il difensore richiama poi la giurisprudenza intervenuta in materia di associazione di tipo mafioso, su quali siano gli elementi in base ai quali si possa considerare un soggetto "partecipe" dell'associazione, sul fatto che l'art. 416 bis comma 3 cod.pen. individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti -forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà-, rilevando come non era possibile ritenere che sussistesse una associazione mafiosa sulla scorta di una serie di presunte violazioni di natura finanziaria (art. 512 bis cod.pen., capo 2, o ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio per i capi 3 e 4 ); anche la ritenuta ambiguità dei rapporti con altri sodalizi rendeva assolutamente fluida ed equivoca la presunta partecipazione che si basava esclusivamente su millanterie di conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] da parte di un imprenditore che voleva soltanto restare sereno nei suoi rapporti commerciali (in costanza delle ritorsioni che lo stesso subiva, pag.407 ordinanza di custodia cautelare); a tale proposito, il difensore richiama la giurisprudenza che esclude che possano far parte di un'associazione mafiosa ai soggetti che mantengano una "posizione ambigua", vista la peculiare solidità dell'adesione.

Il difensore eccepisce la palese violazione dell'art. 416 bis cod.pen., in quanto tale reato richiede la prova di fatti concludenti sul piano probatorio idonei a riverberare gli effetti sul piano della partecipazione punibile, richiamando la giurisprudenza in tema di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 1.2 Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore evidenzia l'assenza del requisito della attualità, in quanto si parlava di fatti datati nel tempo ed in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA]: l'assenza di ogni motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e la mancanza di rapporti con il clan Moccia costituiva ulteriore vizio logico del provvedimento impugnato. 1.3 In relazioni ai reati fine (capi da 4 a 89), il difensore osserva che le intercettazioni disposte non lasciavano trapelare le ipotesi sottese alle contestate violazioni, che facevano leva sulla ritenuta partecipazione occulta nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (creata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia Silvia di [OSCURATO:PERSONA]: per ritenere sussistente il reato in esame non bastava che vi fosse una intestazione fittizia di beni ma, soprattutto, che questa avvenisse al fine di aggirare le norme in materia di misure di prevenzione, occorrendo che si trattasse di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad un scopo elusivo; la palese esternazione di una partecipazione di Moccia lo faceva qualificare non come socio occulto, ma come colui che interviene senza nascondersi in vicende societarie e che consentiva di affermare il venir meno della natura asserìtamente elusiva della sua condotta, da cui derivava il venir meno dei successivi delitti fiscali nonché di riciclaggio ed autoriciclaggio. 1.2 Il difensore presentava motivi nuovi, con i quali ribadiva la violazione di legge relativamente all'art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8, all'art. 648 ter cod.pen. e all'art. 512 bis cod.pen., e la mancanza di coerenza e completezza in merito alla interpretazione dei dati risultanti dalle indagini; il Tribunale di Napoli aveva motivato sulla aggravante di cui all'ad, 416 bis 1 cod.pen. in termini inadeguati a dar conto della esistenza rei relativi presupposti fattuali., presentando in premessa un generico quanto inammissibile richiamo testuale alS "esaudiente e completo percorso argomentativo tracciato nel titolo detentivo con riferimento all'indicazione delle pregnanti fonti di prova enucleate, sia degli elementi da cui desumere l'effettiva sussistenza delle specifiche ipotesi delittuose contestate ai ricorrenti" (pag. 1 provvedimento di riesame); sui gravi indizi di colpevolezza circa l'aggravante di cui all'art. 416 bis (1) cod.pen., il Tribunale si era limitato ad un richiamo alla lunga ed esaustiva sezione di cui alle pagine 33-196 della richiesta del Pubblico ministero con riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. con sentenza divenuta irrevocabile il 21.11.2001 (sentenza inesistente), senza alcun elemento argomentativo che potesse far evincere a carico di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'ad 416 bis cod.pen. in tutte le sue articolazioni; in nessuna parte dell'ordinanza cautelare e dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma era dato evincere, nella commissione dei fatti addebitati a [OSCURATO:PERSONA], un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso, essendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a partecipare quale autonomo imprenditore all'acquisto di un deposito di carburanti ad un'asta giudiziaria, che non aveva mai avuto alcun rapporto di affari con il cugino [OSCURATO:PERSONA] e che era stato vittima di intimidazioni estorsive; il collegamento operato tra la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] ed il clan Moccia non trovava alcun riscontro nella rappresentazione fattuale pur minuziosamente operata dal Tribunale del riesame con la pressocché integrale riproduzione delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dove non risultava che il ricorrente avesse mai evocato la forza e la capacità di intervento di un gruppo criminale; l'insussistenza della aggravante mafiosa implicava la necessaria rivalutazione del profilo del "periculum" che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto effettuare, anche alla luce della incensuratezza dell'indagato.

Il difensore rileva che l'estraneità di Coppola al clan Moccia era confermata dalla conversazione registrata presso lo studio di Abbondandolo (pag.4 del provvedimento di riesame), in cui [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto soggetto non affidabile, circostanza confermata dallo stesso Abbondandolo nella intercettazione del 23 gennaio 2017 (pag.171 dell'ordinanza cautelare); risultava anche provato e dimostrato che l'aumento di capitale sociale da C 1.000,00 a 500.000,00 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui apporto economico veniva ascritto a [OSCURATO:PERSONA], era assolutamente inesistente e fittizio, visto che lo stesso era stato deliberato, ma mai versato (pag.126 ordinanza cautelare).Il difensore conclude affermando che l'imputazione di cui all'art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8 cod.pen. era assolutamente illegittima, visto che Coppola sarebbe risultato intraneus al clan Moccia solo per avere un rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e solo per avere avuto un unico e mero rapporto di collaborazione commerciale (acquisto di un deposito di carburanti) mai perfezionatosi.

2. Il medesimo difensore propone ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore premette che l'indagata era stata ritenuta parte attiva di un complesso sistema di frodi fiscali mediante l'utilizzo di società "cartiere" finalizzate alla truffa ed alla frode in materia di IVA e accise sui carburanti e che l'azione imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] si collocava nella commercializzazione dei petroli, nella quale avrebbe operato come prestanome di [OSCURATO:PERSONA] fruendo, con piena consapevolezza e reciproco profitto, dei capitali e della forza del clan.

Il difensore eccepisce violazione degli artt. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8, erronea applicazione degli artt. 416 bis, 648 ter, 512 bis cod.pen. e 273 cod.proc.pen., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, osservando che il padre dell'indagata, [OSCURATO:PERSONA],non poteva essere considerato come soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso, visto che il solo rapporto di parentela con Moccia era insufficiente a sorreggere gli indizi per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; se si fossero lette nella loro unitarietà tutte le intercettazioni riguardanti l'indagata, si sarebbe notato che la stessa era un imprenditore autonomo rispetto al clan Moccia, al quale mai si era vantato di appartenere, e che aveva avuto a che fare con contesti criminali solo come vittima; il difensore esprime poi considerazioni identiche a quelle contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il medesimo difensore propone ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso propone considerazioni identiche a quelle contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Come osservato nei ricorsi, il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indìziario a caricò dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez.

U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).

Deve anche essere osservato, però, che la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dì correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, v.

Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568.

In tutti e tre i ricorsi (che sono formalmente identici, tranne che per due incisi a pag.13 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) sono contenute affermazioni di carattere generale, con richiami alla giurisprudenza in materia di associazioni mafiose, che non si confrontano in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, rendendo così inammissibili gli stessi perché privi di specificità.L'ordinanza, infatti, dopo una ricostruzione analitica dei fatti, ha esaminato dapprima la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 15 e seguenti), l'inizio della sua collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. (ricavata dai messaggi su facebook e dalle intercettazioni, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], di cui era il referente (pag.17 e 18, in cui vengono riportate la conversazione nella quale Coppola spiega a [OSCURATO:PERSONA] i suoi progetti imprenditoriali con Moccia e quella in cui dice a [OSCURATO:PERSONA] che il "deposito di [OSCURATO:PERSONA]...è mio e di mio cugino Antonio"; pag. 19, conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la protezione data da Moccia al deposito gestito da Coppola (pag.20), la spartizione degli utili derivanti dai reati (pag.20, 23, 24), l'esistenza della struttura finalizzata alle frodi fiscali (pagg. 25 e seguenti); l'ordinanza ha poi esaminato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle pagine 30 in avanti, relativo alla gestione di alcune società cartiere, create appositamente per interporsì tra il deposito fiscale MP e le società acquirenti dei prodotti, ruolo reso evidente dalle conversazioni intercettate (richiamate nelle pagine 31 e seguenti).

Su tutti questi punti, lo si ripete, non vi è alcuna censura specifica nei ricorsi, che si limitano genericamente a lamentare la violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa e senza confrontarsi in alcun modo con la stessa. 1.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., vi è una ampia motivazione dalle pagine 34 a 40 dell'ordinanza impugnata, sulla quale, anche in questo caso, non vi è alcun motivo specifico di ricorso; così come nessuna censura specifica vi è in riferimento alle esigenze cautelari, limitandosi i ricorsi a contestare il requisito dell'attualità, senza alcun confronto con la motivazione contenuta nelle pagine da 42 a 44 dell'ordinanza impugnata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi i ricorsi; udito il difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza depositata il 9 giugno 2021, per quanto qui di interesse, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per autoriciclaggio e reati fiscali aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen., e la misura degli arresti domiciliati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati fiscali aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che Coppola era stato ritenuto intraneo al clan Moccia, nella veste di imprenditore affiliato al sodalizio all'interno del quale, in pieno accordo con [OSCURATO:PERSONA], operava sul piano imprenditoriale, provvedendo ad investimenti e ripulendo denaro proveniente da attività delittuose del sodalizio nel settore della commercializzazione dei petroli, operando quale prestanome di [OSCURATO:PERSONA] e fruendo dei capitali e della forza di penetrazione del clan. Il difensore eccepisce violazione degli artt. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8, erronea applicazione degli artt. 416 bis, 648 ter, 512 bis cod.pen. e 273 cod.proc.pen., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, osservando che Coppola non poteva essere considerato come soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso, visto che il solo rapporto di parentela con Moccia, il presunto coinvolgimento del nipote [OSCURATO:PERSONA] e la ritenuta frequentazione con soggetti dei clan Avventurato o Mazzarella erano insufficienti a sorreggere gli indizi per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; se si fossero lette nella loro unitarietà tutte !e intercettazioni riguardanti l'indagato, si sarebbe notato che lo stesso era un imprenditore autonomo rispetto al clan Moccia, al quale mai si era vantato di appartenere, e che aveva avuto a che fare con contesti criminali solo come vittima. Il difensore richiama poi la giurisprudenza intervenuta in materia di associazione di tipo mafioso, su quali siano gli elementi in base ai quali si possa considerare un soggetto "partecipe" dell'associazione, sul fatto che l'art. 416 bis comma 3 cod.pen. individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti -forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà-, rilevando come non era possibile ritenere che sussistesse una associazione mafiosa sulla scorta di una serie di presunte violazioni di natura finanziaria (art. 512 bis cod.pen., capo 2, o ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio per i capi 3 e 4 ); anche la ritenuta ambiguità dei rapporti con altri sodalizi rendeva assolutamente fluida ed equivoca la presunta partecipazione che si basava esclusivamente su millanterie di conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] da parte di un imprenditore che voleva soltanto restare sereno nei suoi rapporti commerciali (in costanza delle ritorsioni che lo stesso subiva, pag.407 ordinanza di custodia cautelare); a tale proposito, il difensore richiama la giurisprudenza che esclude che possano far parte di un'associazione mafiosa ai soggetti che mantengano una "posizione ambigua", vista la peculiare solidità dell'adesione. Il difensore eccepisce la palese violazione dell'art. 416 bis cod.pen., in quanto tale reato richiede la prova di fatti concludenti sul piano probatorio idonei a riverberare gli effetti sul piano della partecipazione punibile, richiamando la giurisprudenza in tema di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 1.2 Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore evidenzia l'assenza del requisito della attualità, in quanto si parlava di fatti datati nel tempo ed in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA]: l'assenza di ogni motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e la mancanza di rapporti con il clan Moccia costituiva ulteriore vizio logico del provvedimento impugnato. 1.3 In relazioni ai reati fine (capi da 4 a 89), il difensore osserva che le intercettazioni disposte non lasciavano trapelare le ipotesi sottese alle contestate violazioni, che facevano leva sulla ritenuta partecipazione occulta nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (creata da [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia Silvia di [OSCURATO:PERSONA]: per ritenere sussistente il reato in esame non bastava che vi fosse una intestazione fittizia di beni ma, soprattutto, che questa avvenisse al fine di aggirare le norme in materia di misure di prevenzione, occorrendo che si trattasse di operazione volta ad attribuire fittiziamente nuove utilità e diretta ad un scopo elusivo; la palese esternazione di una partecipazione di Moccia lo faceva qualificare non come socio occulto, ma come colui che interviene senza nascondersi in vicende societarie e che consentiva di affermare il venir meno della natura asserìtamente elusiva della sua condotta, da cui derivava il venir meno dei successivi delitti fiscali nonché di riciclaggio ed autoriciclaggio. 1.2 Il difensore presentava motivi nuovi, con i quali ribadiva la violazione di legge relativamente all'art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8, all'art. 648 ter cod.pen. e all'art. 512 bis cod.pen., e la mancanza di coerenza e completezza in merito alla interpretazione dei dati risultanti dalle indagini; il Tribunale di Napoli aveva motivato sulla aggravante di cui all'ad, 416 bis 1 cod.pen. in termini inadeguati a dar conto della esistenza rei relativi presupposti fattuali., presentando in premessa un generico quanto inammissibile richiamo testuale alS "esaudiente e completo percorso argomentativo tracciato nel titolo detentivo con riferimento all'indicazione delle pregnanti fonti di prova enucleate, sia degli elementi da cui desumere l'effettiva sussistenza delle specifiche ipotesi delittuose contestate ai ricorrenti" (pag. 1 provvedimento di riesame); sui gravi indizi di colpevolezza circa l'aggravante di cui all'art. 416 bis (1) cod.pen., il Tribunale si era limitato ad un richiamo alla lunga ed esaustiva sezione di cui alle pagine 33-196 della richiesta del Pubblico ministero con riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. con sentenza divenuta irrevocabile il 21.11.2001 (sentenza inesistente), senza alcun elemento argomentativo che potesse far evincere a carico di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'ad 416 bis cod.pen. in tutte le sue articolazioni; in nessuna parte dell'ordinanza cautelare e dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma era dato evincere, nella commissione dei fatti addebitati a [OSCURATO:PERSONA], un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso, essendo accertato che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a partecipare quale autonomo imprenditore all'acquisto di un deposito di carburanti ad un'asta giudiziaria, che non aveva mai avuto alcun rapporto di affari con il cugino [OSCURATO:PERSONA] e che era stato vittima di intimidazioni estorsive; il collegamento operato tra la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] ed il clan Moccia non trovava alcun riscontro nella rappresentazione fattuale pur minuziosamente operata dal Tribunale del riesame con la pressocché integrale riproduzione delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dove non risultava che il ricorrente avesse mai evocato la forza e la capacità di intervento di un gruppo criminale; l'insussistenza della aggravante mafiosa implicava la necessaria rivalutazione del profilo del "periculum" che il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto effettuare, anche alla luce della incensuratezza dell'indagato. Il difensore rileva che l'estraneità di Coppola al clan Moccia era confermata dalla conversazione registrata presso lo studio di Abbondandolo (pag.4 del provvedimento di riesame), in cui [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto soggetto non affidabile, circostanza confermata dallo stesso Abbondandolo nella intercettazione del 23 gennaio 2017 (pag.171 dell'ordinanza cautelare); risultava anche provato e dimostrato che l'aumento di capitale sociale da C 1.000,00 a 500.000,00 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui apporto economico veniva ascritto a [OSCURATO:PERSONA], era assolutamente inesistente e fittizio, visto che lo stesso era stato deliberato, ma mai versato (pag.126 ordinanza cautelare).Il difensore conclude affermando che l'imputazione di cui all'art. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8 cod.pen. era assolutamente illegittima, visto che Coppola sarebbe risultato intraneus al clan Moccia solo per avere un rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA] e solo per avere avuto un unico e mero rapporto di collaborazione commerciale (acquisto di un deposito di carburanti) mai perfezionatosi. 2. Il medesimo difensore propone ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore premette che l'indagata era stata ritenuta parte attiva di un complesso sistema di frodi fiscali mediante l'utilizzo di società "cartiere" finalizzate alla truffa ed alla frode in materia di IVA e accise sui carburanti e che l'azione imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] si collocava nella commercializzazione dei petroli, nella quale avrebbe operato come prestanome di [OSCURATO:PERSONA] fruendo, con piena consapevolezza e reciproco profitto, dei capitali e della forza del clan. Il difensore eccepisce violazione degli artt. 416 bis commi 1,2,3,4,5,6,8, erronea applicazione degli artt. 416 bis, 648 ter, 512 bis cod.pen. e 273 cod.proc.pen., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, osservando che il padre dell'indagata, [OSCURATO:PERSONA],non poteva essere considerato come soggetto appartenente ad un sodalizio mafioso, visto che il solo rapporto di parentela con Moccia era insufficiente a sorreggere gli indizi per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; se si fossero lette nella loro unitarietà tutte le intercettazioni riguardanti l'indagata, si sarebbe notato che la stessa era un imprenditore autonomo rispetto al clan Moccia, al quale mai si era vantato di appartenere, e che aveva avuto a che fare con contesti criminali solo come vittima; il difensore esprime poi considerazioni identiche a quelle contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il medesimo difensore propone ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso propone considerazioni identiche a quelle contenute nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Come osservato nei ricorsi, il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indìziario a caricò dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Deve anche essere osservato, però, che la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dì correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, v. Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568. In tutti e tre i ricorsi (che sono formalmente identici, tranne che per due incisi a pag.13 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) sono contenute affermazioni di carattere generale, con richiami alla giurisprudenza in materia di associazioni mafiose, che non si confrontano in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata, rendendo così inammissibili gli stessi perché privi di specificità.L'ordinanza, infatti, dopo una ricostruzione analitica dei fatti, ha esaminato dapprima la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 15 e seguenti), l'inizio della sua collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. (ricavata dai messaggi su facebook e dalle intercettazioni, i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], di cui era il referente (pag.17 e 18, in cui vengono riportate la conversazione nella quale Coppola spiega a [OSCURATO:PERSONA] i suoi progetti imprenditoriali con Moccia e quella in cui dice a [OSCURATO:PERSONA] che il "deposito di [OSCURATO:PERSONA]...è mio e di mio cugino Antonio"; pag. 19, conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la protezione data da Moccia al deposito gestito da Coppola (pag.20), la spartizione degli utili derivanti dai reati (pag.20, 23, 24), l'esistenza della struttura finalizzata alle frodi fiscali (pagg. 25 e seguenti); l'ordinanza ha poi esaminato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle pagine 30 in avanti, relativo alla gestione di alcune società cartiere, create appositamente per interporsì tra il deposito fiscale MP e le società acquirenti dei prodotti, ruolo reso evidente dalle conversazioni intercettate (richiamate nelle pagine 31 e seguenti). Su tutti questi punti, lo si ripete, non vi è alcuna censura specifica nei ricorsi, che si limitano genericamente a lamentare la violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa e senza confrontarsi in alcun modo con la stessa. 1.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., vi è una ampia motivazione dalle pagine 34 a 40 dell'ordinanza impugnata, sulla quale, anche in questo caso, non vi è alcun motivo specifico di ricorso; così come nessuna censura specifica vi è in riferimento alle esigenze cautelari, limitandosi i ricorsi a contestare il requisito dell'attualità, senza alcun confronto con la motivazione contenuta nelle pagine da 42 a 44 dell'ordinanza impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ade
Sentenza Cassazione n. 38066/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris