CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/10/2022 della corte di appello di L'Aquila; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio o con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022, la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del tribunale di Chieti del 2 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 9 comma 1 del Dlgs. 471/97 e vizi di motivazione. La corte non avrebbe motivato in ordine al punto di gravame relativo alla rilevanza meramente amministrativa dell'illecito ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DIgs. 471/19. Su tale questione la corte sarebbe incorsa in una motivazione illogica e apodittica, laddove sostiene che la contestazione è riferita a più annualità e la società del ricorrente aveva operato nel corso delle stesse. Sarebbe altresì contraddittoria e illogica la stessa motivazione, alla luce di alcuni passaggi, riportati in ricorso per stralcio, di una informativa della guardia di finanza. Nella stessa informativa mai si farebbe riferimento all'occultamento o distruzione di scritture contabili in rapporto alla fattispecie contestata. Da qui la configurabilità della mera fattispecie amministrativa di mancata tenuta delle scritture contabili ex art. 9 prima citato, in assenza di documentazione da poter poi occultare o distruggere. Non sarebbe sufficiente, per il giudizio di responsabilità, la valorizzazione di documentazione fornita dall'imputato a clienti siccome parziale, occasionale e farraginosa. Non sarebbe adeguata la motivazione sulla esistenza della documentazione essendo insufficienti le dichiarazioni di un commercialista circoscritte ad una sola annualità e mancando la descrizione dei tempi, luoghi e circostanze della distruzione. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 62 bis cod. pen. Sul diniego delle attenuanti generiche sarebbe intervenuto un vizio di difetto di motivazione in assenza di esami critici circa il motivo di appello sul punto proposto e in presenza della mancata analisi della prima sentenza. 5. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riguardo al primo motivo occorre evidenziare che la corte ha illustrato il coerente procedimento investigativo prima, e motivazionale poi, intervenuto in ordine al reato contestato, a fronte della emersione di dati dimostrativi della predisposizione della contabilità, tuttavia poi non rinvenuta e quindi ritenuta occultata secondo un ragionevole criterio logico. Si tratta di una motivazione che laddove evidenzia l'avvenuto accertamento del rilascio, a clienti, di documentazione circa le operazioni economiche effettuate, come tale obbligatoria, con particolare riguardo a fatture, appare del resto in linea con plurimi principi: quello per cui i documenti da conservarsi obbligatoriamente, cui si riferisce il richiamato art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, sono quelli che riguardano accadimenti rilevanti sotto il profilo fiscale, la cui individuazione deve essere effettuata tenendo conto del disposto degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra i quali assume rilevanza, in particolare, l'art. 22, recante "Disposizioni comuni in 2 e/, materia di accertamento delle imposte sui redditi". Da tali norme emerge l'obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai sensi del menzionato decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali (v. il citato art. 22, comma 2) (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 45950 del 20/06/2017 Rv. 271794 — 01). Nonché il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento. (Sez. 3 - n. 41683 del 02/03/2018 Rv. 274862 - 01 6. Inammissibile è anche il secondo motivo in ordine alle attenuanti generiche. Sia per la formulazione, da parte della corte di appello, di una esplicita affermazione sulla insussistenza di dati in grado di fondare il relativo riconoscimento - in linea con il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 — 01) -, sia a fronte delle intrinseche caratteristiche della censura in esame, estremamente generica ed apodittica, nella parte in cui rivendica l'applicabilità delle attenuanti in parola sulla base della asserita e non illustrata "scarsa rilevanza delittuosa dei fatti" e dell'incensuratezza dell'imputato. Oltre che nella parte in cui si contesta la mancata valutazione del corrispondente motivo di gravame senza in alcun modo illustrarlo specificamente nei contenuti e nelle parti, decisive, non considerate, laddove invece, come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 (dep. 04/09/2015 ) Rv. 264879 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d