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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 39335/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Dt PE' 2 IcaaS l ( [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 2 marzo 2021 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza del 15 febbraio 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai reati di detenzione illegale di armi e ricettazione, ai sensi degli artt. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 648 cod. pen., perché - secondo l'accusa - gli stessi, in concorso tra loro, dopo aver ricevuto, consapevoli dell'illecita provenienza, una bomba artigianale, c.d.

"marmotta", efficiente e in grado di avere una portata micidiale, l'avevano detenuta in un locale di pertinenza della loro abitazione in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72.

Il G.i.p. ha evidenziato che era provata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; che, infatti, all'interno di un locale a esclusiva disponibilità degli indagati era stata rinvenuta la c.d. marmotta, generalmente usata per l'apertura violenta della cassaforte dei bancomat; che tale ordigno era micidiale, come accertato dalle prove di verifica poste in essere dalla polizia giudiziaria; che all'interno di uno zaino rinvenuto nel medesimo luogo erano contenuti indumenti del tipo "scaldacollo", guanti da lavoro, calze di colore nero, materiale pirotecnico (necessario per alimentare l'ordigno) e un'agenda con manoscritti riconducibili a Sanginensi (contenente un elenco di istituti di credito con relativi indirizzi); che non era verosimile la versione difensiva di Sanginensi, secondo la quale la pertinenza dell'immobile era stata locata a dei soggetti sconosciuti dei quali la stessa non aveva fornito alcun riferimento; che Sanginesi, dopo vari tentennamenti, aveva ammesso che quel locale fosse nella sua disponibilità e che, al momento della perquisizione, il cancello dell'immobile era stato aperto dal marito, Apostol; che, inoltre, tali circostanze di fatto e i precedenti penali degli indagati avevano reso elevato il pericolo di recidiva dei reati; che, pertanto, l'unica misura cautelare adeguata a recidere i contatti tra gli indagati e i pericolosi ambienti criminali nei quali gli stessi risultavano inseriti era la custodia in carcere; che, infatti, sia gli arresti domiciliari (anche se assistiti dal c.d. braccialetto elettronico, in grado solo di segnalare indebiti allontanamenti) che le misure non custodiali (che, per loro natura, avrebbero permesso liberi movimenti e contatti) non potevano assicurare tale finalità.

2. I ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274 e 275, commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di Roma si sarebbe limitato a ritenere sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati in forza della gravità e della natura dei reati contestati.

Il giudice di merito, inoltre, avrebbe offerto una motivazione del tutto apodittica (basti considerare che i precedenti penali erano molto risalenti nel tempo), e avrebbe omesso di prendere in considerazione gli elementi positivi indicati e documentati dalla difesa, di fatto non offrendo motivazione alcuna in ordine alla personalità degli indagati.

Il Tribunale, infine, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all'idoneità o meno dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico, così come richiesto dal legislatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Giova premettere in diritto che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

In forza del principio di diritto sopra evidenziato, la Corte rileva che i ricorsi sono in parte genericamente articolati.

I ricorrenti, infatti, denunciano l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero e nel far ciò, da un lato, non si confrontano, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio; dall'altro, non hanno adempiuto l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso.

Nei ricorsi, invece, ci si limita ad affermare che «nell'ordinanza gravata, il Tribunale del riesame non prende in considerazione alcuni elementi positivamente indicati e documentati dalla difesa, che considerati complessivamente sono tali da incidere sulla valutazione di concretezza ed attualità della misura».

I ricorrenti, quindi, non adempiono all'onere di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame e di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Dall'altra parte, il Tribunale del riesame, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la versione fornita da Sanginesi (secondo la quale le stanze erano state affittate a degli sconosciuti dei quali gli indagati non avevano alcun riferimento) appariva essere del tutto inverosimile, anche in considerazione del fatto che la stessa, dopo un primo momento, aveva ammesso che quel locale era nella loro esclusiva disponibilità.

Secondo il Tribunale, quindi, il G.i.p. aveva correttamente ritenuto che fosse provata la riferibilità agli attuali ricorrenti del materiale trovato che, a seguito di accertamenti, era stato ritenuto perfettamente funzionante e idoneo a provocare una violenta esplosione, tanto da poterlo definire micidiale.

Dopo aver evidenziato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, in modo ineccepibile ha ritenuto elevato il pericolo di fuga dei ricorrenti, posto che la disponibilità dell'arma sequestrata aveva reso evidente la probabilità di collegamenti tra questi ultimi e gli ambienti criminali locali; tutto il materiale sequestrato, inoltre, aveva reso chiaro che l'arma sarebbe stata usata in occasione di rapine ai danni di banche o uffici postali.

Il Tribunale, per di più,iNa 1(evidenziato che i due indagati avevano anche precedenti penali, di cui uno significativo, ancorché risalente nel tempo (2011), per aver utilizzato indebitamente carte di credito.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], infine, evidenzia che il giudice di merito ha logicamente spiegato che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica idonea a recidere i contatti con i pericolosi ambienti criminali in cui gli indagati risultavano essere inseriti.

Tale finalità, secondo il Tribunale, non poteva essere assicurata con misure non custodiali (che avrebbero consentito liberi movimenti e contatti), neanche con quella degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico (strumento idoneo solo a segnalare indebiti allontanamenti).

Con tali ultime misure, infatti, l'azzeramento dei contatti illeciti sarebbe rimesso unicamente alle capacità di auto-custodia degli interessati (soggetti che, già in passato, erano stati sottoposti a procedimenti penali ed erano stati interessati da benefici che, però, non avevano sortito l'effetto sperato).

La Corte, pertanto, ritiene manifestamente infondata la doglianza relativa al vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove - a dire dei ricorrenti - il Tribunale non avrebbe fornito motivazione alcuna in merito alla inadeguatezza della sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari con l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha rilevato che il Tribunale del riesame, al fine di adempiere l'obbligo di motivazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico a contenere il pericolo della reiterazione criminosa (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01), può limitarsi ad esprimere il giudizio di inadeguatezza della più generica misura degli arresti domiciliari che, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

3. Stante lo stato di detenzione di Sanginesi e di Apostol, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato 2 3 t . articolo. r a P.Q.M. e x a i p , e , .

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Dt PE' 2 IcaaS l ( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 2 marzo 2021 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza del 15 febbraio 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai reati di detenzione illegale di armi e ricettazione, ai sensi degli artt. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 648 cod. pen., perché - secondo l'accusa - gli stessi, in concorso tra loro, dopo aver ricevuto, consapevoli dell'illecita provenienza, una bomba artigianale, c.d. "marmotta", efficiente e in grado di avere una portata micidiale, l'avevano detenuta in un locale di pertinenza della loro abitazione in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 72. Il G.i.p. ha evidenziato che era provata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; che, infatti, all'interno di un locale a esclusiva disponibilità degli indagati era stata rinvenuta la c.d. marmotta, generalmente usata per l'apertura violenta della cassaforte dei bancomat; che tale ordigno era micidiale, come accertato dalle prove di verifica poste in essere dalla polizia giudiziaria; che all'interno di uno zaino rinvenuto nel medesimo luogo erano contenuti indumenti del tipo "scaldacollo", guanti da lavoro, calze di colore nero, materiale pirotecnico (necessario per alimentare l'ordigno) e un'agenda con manoscritti riconducibili a Sanginensi (contenente un elenco di istituti di credito con relativi indirizzi); che non era verosimile la versione difensiva di Sanginensi, secondo la quale la pertinenza dell'immobile era stata locata a dei soggetti sconosciuti dei quali la stessa non aveva fornito alcun riferimento; che Sanginesi, dopo vari tentennamenti, aveva ammesso che quel locale fosse nella sua disponibilità e che, al momento della perquisizione, il cancello dell'immobile era stato aperto dal marito, Apostol; che, inoltre, tali circostanze di fatto e i precedenti penali degli indagati avevano reso elevato il pericolo di recidiva dei reati; che, pertanto, l'unica misura cautelare adeguata a recidere i contatti tra gli indagati e i pericolosi ambienti criminali nei quali gli stessi risultavano inseriti era la custodia in carcere; che, infatti, sia gli arresti domiciliari (anche se assistiti dal c.d. braccialetto elettronico, in grado solo di segnalare indebiti allontanamenti) che le misure non custodiali (che, per loro natura, avrebbero permesso liberi movimenti e contatti) non potevano assicurare tale finalità. 2. I ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274 e 275, commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di Roma si sarebbe limitato a ritenere sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati in forza della gravità e della natura dei reati contestati. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe offerto una motivazione del tutto apodittica (basti considerare che i precedenti penali erano molto risalenti nel tempo), e avrebbe omesso di prendere in considerazione gli elementi positivi indicati e documentati dalla difesa, di fatto non offrendo motivazione alcuna in ordine alla personalità degli indagati. Il Tribunale, infine, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all'idoneità o meno dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico, così come richiesto dal legislatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Giova premettere in diritto che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). In forza del principio di diritto sopra evidenziato, la Corte rileva che i ricorsi sono in parte genericamente articolati. I ricorrenti, infatti, denunciano l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero e nel far ciò, da un lato, non si confrontano, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio; dall'altro, non hanno adempiuto l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. Nei ricorsi, invece, ci si limita ad affermare che «nell'ordinanza gravata, il Tribunale del riesame non prende in considerazione alcuni elementi positivamente indicati e documentati dalla difesa, che considerati complessivamente sono tali da incidere sulla valutazione di concretezza ed attualità della misura». I ricorrenti, quindi, non adempiono all'onere di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame e di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Dall'altra parte, il Tribunale del riesame, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la versione fornita da Sanginesi (secondo la quale le stanze erano state affittate a degli sconosciuti dei quali gli indagati non avevano alcun riferimento) appariva essere del tutto inverosimile, anche in considerazione del fatto che la stessa, dopo un primo momento, aveva ammesso che quel locale era nella loro esclusiva disponibilità. Secondo il Tribunale, quindi, il G.i.p. aveva correttamente ritenuto che fosse provata la riferibilità agli attuali ricorrenti del materiale trovato che, a seguito di accertamenti, era stato ritenuto perfettamente funzionante e idoneo a provocare una violenta esplosione, tanto da poterlo definire micidiale. Dopo aver evidenziato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, in modo ineccepibile ha ritenuto elevato il pericolo di fuga dei ricorrenti, posto che la disponibilità dell'arma sequestrata aveva reso evidente la probabilità di collegamenti tra questi ultimi e gli ambienti criminali locali; tutto il materiale sequestrato, inoltre, aveva reso chiaro che l'arma sarebbe stata usata in occasione di rapine ai danni di banche o uffici postali. Il Tribunale, per di più,iNa 1(evidenziato che i due indagati avevano anche precedenti penali, di cui uno significativo, ancorché risalente nel tempo (2011), per aver utilizzato indebitamente carte di credito. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], infine, evidenzia che il giudice di merito ha logicamente spiegato che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica idonea a recidere i contatti con i pericolosi ambienti criminali in cui gli indagati risultavano essere inseriti. Tale finalità, secondo il Tribunale, non poteva essere assicurata con misure non custodiali (che avrebbero consentito liberi movimenti e contatti), neanche con quella degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico (strumento idoneo solo a segnalare indebiti allontanamenti). Con tali ultime misure, infatti, l'azzeramento dei contatti illeciti sarebbe rimesso unicamente alle capacità di auto-custodia degli interessati (soggetti che, già in passato, erano stati sottoposti a procedimenti penali ed erano stati interessati da benefici che, però, non avevano sortito l'effetto sperato). La Corte, pertanto, ritiene manifestamente infondata la doglianza relativa al vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove - a dire dei ricorrenti - il Tribunale non avrebbe fornito motivazione alcuna in merito alla inadeguatezza della sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari con l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha rilevato che il Tribunale del riesame, al fine di adempiere l'obbligo di motivazione circa l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico a contenere il pericolo della reiterazione criminosa (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651-01), può limitarsi ad esprimere il giudizio di inadeguatezza della più generica misura degli arresti domiciliari che, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Sanginesi e di Apostol, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato 2 3 t . articolo. r a P.Q.M. e x a i p , e , . Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a
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