CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caroppo;-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1725/2024depositata il 13/01/2025, RGN 1268/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14884/2025Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 12487/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA],infermiere presso una struttura inclusa in fascia A delle tabelle attuativedelle modalità di riparto dei fondi di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n.18/2020, condannando la ASL Bari al pagamento, in suo favore, dellaresidua somma di € 836,52 a titolo di incentivo Covid oltre accessori comeper legge.Riteneva irrilevante che la Regione non avesse in concreto provvedutoalla integrale erogazione dei relativi fondi, trattandosi di questionenon poteva fungere da fatto impeditivo del maggior credito azionato con ilricorso, tanto più che un finanziamento vi era stato ed era quello giàutilizzato per la corresponsione delle minori somme in favore dell’istante.2. L’ASL impugnava tale decisione solo quanto al fatto che il Tribunalenon aveva tenuto conto, nella liquidazione delle somme rivendicate dallavoratore a titolo di incentivo Covid, delle decurtazioni previste per glioneri sociali e l’Irap.Sosteneva che applicando correttamente le decurtazioni previste(oneri sociali e Irap) l’importo spettante al lavoratore sarebbe statosignificativamente inferiore.3. La Corte d’appello di Bari, ritenuta la propria giurisdizione,escludeva che l’appellato potesse dirsi soggetto ad Irap, tenuto conto chel’attività autonomamente organizzata è riferibile all’[OSCURATO:PERSONA].Richiamava l’accordo regionale sindacale del 28/5/2020 edevidenziava che nello stesso si era dato atto dell’ammontare dellostanziamento, da intendere al “lordo di oneri e Irap che dovranno esseredecurtati da ciascuna azienda” e poi era stata effettuata la quantificazionemediante la suddivisione dei lavoratori in 4 fasce, con la previsione di unlimite massimo lordo ma senza alcun riferimento all’incidenza Irap, la cuidecurtazione, evidentemente, andava fatta a monte e non traslata sullavoratore.RGN 14884/2025Pag.2Numero registro generale 14884/2025Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 12487/2026Data pubblicazione 04/05/2026Riteneva applicabili, mutatis mutandis, i medesimi principi affermati intema di attività intramoenia (Cass. n. 20010/2022) e di incentivi diprogettazione (Cass. n. 21398/2019).4. L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso affidatoad un motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’ASL denuncia violazione dell’art. 1, comma 1,D.L. n. 18/2020 e dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],nonché violazione dell’art. 81 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.Censura l’affermazione della Corte d’Appello di Bari (da pag. 7 a pag. 9della sentenza impugnata) là dove ha ritenuto che il premio “Covid”, comeripartito in fasce dalla tabella contenuta nell’Accordo, non può cheintendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributiprevidenziali e assistenziali e imposte sul reddito), in quanto determinatoa valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli“oneri ed Irap” gravanti sulle risorse assegnate.2. Opportuna è la disamina delle disposizioni normative che quirilevano.2.1. L’art. 1 del d.l. n. 18/2020, per quanto qui rileva, prevede, alcomma 1 (come modificato dall’art. 1, comma 1, della L. n. 27/2020, insede di conversione e successivamente dall’art. 2, comma 6, lett. a), delD.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020) che: «1.Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinareprioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alleparticolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende edegli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nellediffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavorodella dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondiRGN 14884/2025Pag.3Numero registro generale 14884/2025Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 12487/2026Data pubblicazione 04/05/2026contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale delcomparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivantisono complessivamente incrementati, per ogni regione e provinciaautonoma, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente inmateria di spesa di personale, dell’importo indicato per ciascuna di essenella tabella A allegata al presente decreto» ed al comma 2 che: «2. Perl’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro avalere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Alrelativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabilisconoper le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale alfinanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019 e per gliimporti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importipossono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importonon può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalleprovince autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, acondizione che sia salvaguardato l’equilibrio economico del sistemasanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazionedelle prestazioni di cui al comma 1, compresa l’erogazione delle indennitàpreviste dall’articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale dilavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018,pubblicato nel supplemento ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] n. 233 del 6ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate aincrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonomepossono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, diimporto non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali eassistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque perRGN 14884/2025Pag.4Numero registro generale 14884/2025Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 12487/2026Data pubblicazione 04/05/2026una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell’amministrazione, non superiore all’ammontare delle predette risorsedestinate a incrementare i fondi incentivanti».L’indicata normativa prevede, dunque, che la spesa complessivaprevista per incrementare i fondi incentivanti al fine della remunerazionedelle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personaledipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionaledirettamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenzaepidemiologica è «al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell’amministrazione».2.2. Come evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto che lostanziamento previsto sia al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell’amministrazione, non comporta anche una corrispondente riduzione -pro quota - dell’importo spettante ai singoli lavoratori, il quale, secondol’accordo sindacale, va determinato tenendo già conto della detrazioneIrap, da effettuare a monte e non a valle.Il ragionamento è corretto.2.3. La questione dell’incidenza dell’Irap si pone, in termini generali, inrelazione ad ogni compenso corrisposto al personale perché ai sensi deld.lgs. n. 446/1997 determina un innalzamento della base imponibile (v.Cass. n. 21398/2019).2.4. Vale, allora, il principio già affermato da questa Corte (v. explurimis Cass. n. 10402/2025; Cass. 9655/2025), da cui non si èdiscostata la Corte territoriale, secondo cui l’Irap non può essere traslatasul dipendente sicché qualora quest’ultimo abbia diritto ad un emolumentoprevisto dalla contrattazione collettiva la somma non può essere ridottadell’ammontare corrispondente al maggiore onere Irap e non puòassumere alcun rilievo il mancato rispetto delle regole di contabilitàpubblica, con la sola eccezione dei casi in cui lo stesso si risolva nellaviolazione di limiti massimi di spesa posti inderogabilmente a caricodell’amministrazione.RGN 14884/2025Pag.5Numero registro generale 14884/2025Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 12487/2026Data pubblicazione 04/05/20262.5. Il ricorso, poi, nella parte in cui denuncia la violazione dell’accordosindacale è inammissibile perché non si è in presenza di contrattazionenazionale e perché l’Azienda ricorrente non menziona neppure le regole diermeneutica contrattuale violate dai Giudice del merito.3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 100,00 (cento) per esborsi ed euro 500,00(cinquecento) per compensi professionali, oltre accessori di legge erimborso forfetario delle spese al 15%, da corrispondersi all’avvocatoNicola [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 14884/2025Pag.6