CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 15736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 maggio 2022 la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità per assenza di specificità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta preferenziale. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sottolineando la specificità dei motivi di impugnazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'esame dell'atto di appello proposto nell'interesse dell'imputato consente di condividere la conclusione raggiunta dai giudici di secondo grado. Come chiarito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ora, nel caso di specie, le doglianze indicate nei "motivi specifici di impugnazione" si traducono in asserzioni di assoluta genericità con le quali si contestano l'affermazione di responsabilità, anche sotto il profilo soggettivo (punti 1, 2, 5 e 6), e le determinazioni in tema di dosimetria della pena (punti 3 - che riguarda una insussistente applicazione dell'art. 81 cod. pen. - e 4 - con il quale si lamenta il giudizio di mera equivalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in realtà mai concessa dal Tribunale, con ciò rivelando l'assoluta assenza di specificità dell'appello, frutto della trasposizione di altro atto di impugnazione). Né una maggiore profondità critica si coglie nelle pagine precedenti, dedicate alle "prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa erronea valutazione", c:he riproducono prospettazioni nella sostanza esaminate da parte del Tribunale di Fermo, senza che venissero poi contrastate con censure puntuali. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci il 13/01/2023 Il CORTE Di