CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n. 21261/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catania n. 57/2021 pubblicata il 1° febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Catania, che: eradipendente a tempo indeterminato della Provincia regionale di Catania, inquadrato dal 13 dicembre 2004 nella categoria B1 con il profilo professionale di “[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza”, assegnato al 7° dipartimento, Servizio “Parchi, verde ed aree protette”; dal marzo 2005 gli erano state conferite le funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all’art. 39 della legge regionale n. 98 del 1981; dette funzioni erano riferibili al personale inquadrato nell’[OSCURATO:PERSONA] del CCNL del comparto Enti locali del 31 marzo 1999; l’art. 7 del CCNL citato disponeva che il personale dell’area vigilanza, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale, era collocato, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del medesimo CCNL, nella categoria C, con l’attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali; con decreto prefettizio del 15 luglio 2010 gli era stata attribuita la qualifica di agente di P.S. Egli ha chiesto di essere inquadrato nella categoria C a decorrere dalla data di assunzione, con condanna della Provincia al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Catania, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 57/2021, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione sarebbe stata redatta formalmente, ma articolata in termini incongrui e contraddittori. Non sarebbero stati valutati i motivi di appello e non sarebbero state indicate le ragioni del convincimento del giudice di secondo grado. Dedceche sarebbe stata incomprensibilmente esclusa l’applicabilità nei suoi confronti dell’art. 7, comma 4, del CCNL Enti locali del 1999. La censura è inammissibile, atteso che la Corte d’appello di Catania ha spiegato le ragioni del suo convincimento, in particolare evidenziando che le mansioni allegate ed effettivamente esercitate dal ricorrente non corrispondevano a quelle della categoriaC del menzionato CCNL, in quanto non rivelavano le caratteristiche proprie di tale categoria “quanto a complessità, assunzione di responsabilità e contenuto della prestazione”. I motivi d’appello sono stati, poi, valutati dalla corte territoriale, che li ha riportati nella motivazione. Con riferimento all’art. 7, comma 4, del CCNL Enti locali del 31 marzo 1999, si evidenzia che questo dispone che “Il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni”. Si tratta di prescrizione inserita nell’art. 7 del detto CCNL, intitolato “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione”, e la Corte d’appello di Catania ha motivato adeguatamente sul punto, affermando che essa concerneva i dipendenti in servizio all’epoca di sottoscrizione del contrattodel 1999 e non si applicava al ricorrente , il quale era stato assunto nel 2004. 2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del CCNL del comparto Enti locali del 31 marzo 1999 e la motivazione perplessa e contraddittoria. Evidenzia che il menzionato art. 7, comma 4, non sarebbe una norma transitoria e che la complessità delle sue mansioni sarebbe compatibile con la categoria C, alla luce della dichiarazione congiunta n. 5 di cui al detto CCNL. Lamenta che egli avrebbe conseguito la qualifica di agente di PG e di PS, svolgendo i relativi compiti e che il Tribunale di Catania avrebbe accolto, in passato, analoghi ricorsi di suoi colleghi nella medesima situazione. La censura presenta profili sia di inammissibilità sia di manifesta infondatezza, che si traduce in inammissibilità. Risulta inammissibile la contestazione concernente la motivazione perplesso e contraddittoria, non essendo più previsto il relativo vizio nel nostro sistema processuale. Allo stesso modo, non rileva che il ricorrente avesse acquisito le qualifiche di agente di PG e di PS in quanto, come accertato da entrambi i giudizi di merito, egli non ne avrebbe dimostrato l’effettivo esercizio, a fronte di una assunzione avvenuta in seguito a selezione per il ruolo di “operatore dei servizi di sorveglianza” -Cat. B1. Al contrario, la corte territoriale ha verificato, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede in quanto tale, che non vi era stato “l’esercizio di fatto di mansioni più elevate”. Deve essere considerato manifestamente infondato, invece, il motivo nella parte relativa alla “[OSCURATO:PERSONA] n. 5”, secondo la quale “Le parti dichiarano che ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art.7 del presente contratto, per personale dell’area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo-pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all’art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art. 8 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Infatti, tale dichiarazione congiunta, a prescindere dalla natura transitoria o meno del citato art. 7, comma 4, non prova che il ricorrente avesse svolto le rivendicate mansioni superiori. 3)Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 36 Cost. in quanto il personale dell’area vigilanza avrebbe potuto essere inquadrato o nella categoria D (gli ufficiali) o in quella C (gli agenti di polizia locale, fra i quali sarebbe rientrato il medesimo ricorrente). La censura è inammissibile, oltre che per le ragioni già esposte in precedenza, anche perché il ricorrente non tiene conto che la sua ricostruzione non è stata condivisa dal giudice di appello che, nella sostanza, ha verificato che egli non rientrava nellacategoria indicata, non essendo le sue mansioni equiparabili al profilo e alle funzioni dell’agente di polizia municipale. 4)Con il quarto motivo è contestata la violazione dell’art. 91 c.p.c. Al non accoglimento delle precedenti censure consegue l’inammissibilità di quest’ultimo motivo. 5)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di oscuramento dei dati personali, non essendo stati indicati neppure i presupposti della stessache, comunque, non sono individuabili neanche da una lettura degli atti di causa. P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma