CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 38513/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 12097-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del compenso maturato per le prestazioni professionali. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito alla domanda proposta dal ricorrente.Il tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha respinto la domanda proposta ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/4/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell'ordinanza, dichiaratamente comunicata il 2/2/2021. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte ritiene che il ricorso è palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1°, n. 3 c.p.c., in quanto il medesimo manca di un'esposizione dei fatti della causa che consenta alla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa e il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 24291 del 2016; Cass. n. 22860 del 2014). 1.2. In effetti, come questa Corte ha di recente ribadito, "l'art. 366 cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di "forma-contenuto" dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio "modello legale" del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso. Con particolare riferimento al requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ. e Ric. 2021 n. 12097 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 quello - che lo segue nel modello legale del ricorso - della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati. In altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione - questa - che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una "sintesi" dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. Perciò, il difensore chiamato a redigere il ricorso per cassazione - che, per legge, dev'essere un professionista munito di quella particolare specializzazione attestata dalla sua iscrizione nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione - deve procedere ad elaborare autonomamente "una sintesi della vicenda fattuale e processuale", selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, che le consenta di cogliere agevolmente il significato delle censure, la loro ammissibilità e la loro pertinenza rispetto alle rationes Ric. 2021 n. 12097 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 decidendi della sentenza impugnata .... Per quanto rileva ai fini dello scrutinio del presente ricorso, va osservato che l'esposizione dei fatti della causa deve precedere i motivi di ricorso ed essere autonoma rispetto ad essi (cfr. Cass., Sez. 2, n. 18887 del 2017, non massimata); ciò si ricava dal significato della diversa e susseguente numerazione che, nell'ambito dell'art. 366 cod. proc. civ. e del "modello legale" di ricorso da esso configurato, è attribuita a «l'esposizione sommaria dei fatti della causa» ed a «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme su cui si fondano», rispettivamente indicati ai numeri 3) e 4) della disposizione codicistica; e si ricava prima ancora dalla anzidetta funzione complementare e strumentale della esposizione sommaria dei fatti rispetto alla comprensione dei motivi. Deriva da ciò che la mancanza o la carenza dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato determina ex se l'inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, né attraverso l'esame di altri atti processuali ..."(così, Cass. n. 10072 del 2018). 1.3. Nel caso di specie, il ricorrente ha ricostruito lo svolgimento del processo con un mero riferimento, per un verso, alle conclusioni delle parti, e, per altro verso, al dispositivo dell'ordinanza impugnata. Si tratta, com'è evidente, di una esposizione dei fatti del tutto insufficiente nella quale, invero, lo stesso ricorrente, senza aver compiutamente riportato né le domande né le eccezioni delle parti, con l'indicazione dei fatti dedotti a relativo fondamento, ha del tutto omesso di esporre quale sia stata la decisione assunta dal tribunale e le ragioni poste a fondamento della stessa. In tali condizioni, alla stregua delle ragioni e dei principi di diritto dianzi evidenziati, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia Ric. 2021 n. 12097 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 compiutamente assolto l'onere previsto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso dev'essere, quindi, dichiarato inammissibile. 3. Nulla per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva da parte della resistente, che è rimasta intimata. 4. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso