Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:350
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑319/06
Commissione delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
«Inadempimento di uno Stato — Distacco di lavoratori — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 96/71/CE — Disposizioni di ordine pubblico — Riposo settimanale — Obbligo di presentare i documenti relativi a un distacco su semplice richiesta delle autorità nazionali — Obbligo di designare un mandatario ad hoc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i documenti necessari ai fini dei controlli»
Massime della sentenza
1.
Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Direttiva 96/71
— Condizioni di lavoro e di occupazione — Disposizioni di ordine pubblico — Nozione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 3, n. 10)
2.
Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Direttiva 96/71
— Condizioni di lavoro e di occupazione — Disposizioni di ordine pubblico
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 3, n. 10)
3.
Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Direttiva 96/71
— Condizioni di lavoro e di occupazione — Disposizioni di ordine pubblico
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 3, n. 10)
4.
Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Direttiva 96/71
— Condizioni di lavoro e di occupazione — Disposizioni di ordine pubblico — Disposizioni derivanti da contratti collettivi
dichiarati di applicazione generale
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71, art. 3, n. 10)
5.
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
6.
Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi
— Controlli da parte dello Stato membro ospitante
(Art. 49 CE)
7.
Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi
— Controlli da parte dello Stato membro ospitante
(Art. 49 CE)
1.
L’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 96/71, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di
servizi, dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro,
le imprese con sede in un altro Stato membro che distaccano lavoratori nel loro territorio nell’ambito di una prestazione
di servizi transfrontaliera garantiscano ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro e di occupazione, relative alle
materie indicate nel medesimo articolo, che sono fissate nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro. A tal
fine, la detta disposizione elenca in maniera tassativa le materie nelle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono dare prevalenza alle
norme in vigore nello Stato membro ospitante.
Tuttavia l’art. 3 di tale direttiva, al n. 10, primo trattino, riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità, nel rispetto del
Trattato CE, di imporre in modo non discriminatorio alle imprese che distaccano lavoratori sul loro territorio condizioni
di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al n. 1, primo comma, del medesimo articolo,
laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico.
A tale riguardo, le disposizioni nazionali qualificate da uno Stato membro come norme imperative di applicazione necessaria
sono le disposizioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale
o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di
quest’ultimo o a qualunque rapporto giuridico localizzato in tale territorio. Pertanto, l’eccezione attinente all’ordine pubblico
costituisce una deroga al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi, da intendersi in modo restrittivo e
la cui portata non può essere determinata unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Nell’ambito della direttiva 96/71, l’art. 3, n. 10, primo trattino, della stessa costituisce una deroga al principio in base
al quale le materie in cui lo Stato membro ospitante può imporre la propria legislazione a dette imprese sono elencate in
maniera tassativa all’art. 3, n. 1, primo comma, della suddetta direttiva e, di conseguenza, deve essere interpretato restrittivamente.
La suddetta norma, in particolare, non esonera gli [OSCURATO:PERSONA] membri dal rispettare gli obblighi che incombono loro in forza del
Trattato, in particolare quelli relativi alla libera prestazione dei servizi.
(v. punti 25‑31, 33)
2.
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71, relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, lo Stato membro che dichiari che costituiscono disposizioni
imperative rientranti nell’ordine pubblico nazionale le disposizioni di una normativa nazionale intesa alla trasposizione
della direttiva 96/71 che obblighino le imprese interessate, da un lato, a distaccare solo il personale vincolato all’impresa
in base ad un contratto di lavoro scritto o ad un altro documento ritenuto equivalente ai sensi della direttiva 91/533, relativa
all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro,
e, dall’altro, a rispettare la normativa nazionale in tema di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato.
Infatti, tali disposizioni hanno l’effetto di imporre alle imprese che distaccano lavoratori nello Stato membro ospitante
un obbligo che ad esse già incombe nello Stato membro in cui sono stabilite. D’altronde, l’obiettivo della direttiva 96/71,
che consiste nel garantire il rispetto di un nucleo minimo di norme di protezione dei lavoratori, rende a fortiori superflua
l’esistenza di un siffatto obbligo supplementare il quale, in considerazione delle procedure che comporta, può dissuadere
le imprese con sede in un altro Stato membro dall’esercitare la loro libertà di prestazione dei servizi.
Orbene, se il diritto comunitario non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri estendano le loro leggi o gli accordi collettivi di lavoro
stipulati dalle parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, ancorché temporaneo, indipendentemente dallo Stato
membro in cui è stabilito il datore di lavoro, resta il fatto che tale facoltà è subordinata alla condizione che i lavoratori
interessati, che svolgono temporaneamente attività lavorativa nello Stato membro ospitante, non godano già della stessa protezione,
o di una protezione sostanzialmente analoga, in virtù degli obblighi ai quali il loro datore di lavoro è già soggetto nello
Stato membro in cui è stabilito.
In particolare, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo
da norme giustificate da ragioni imperative d’interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino
un’attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore
è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito.
(v. punti 41‑44, 60 e dispositivo)
3.
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71, relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, lo Stato membro che imponga alle imprese che effettuano
un distacco di lavoratori sul suo territorio la prescrizione relativa all’adeguamento automatico dei salari diversi dai salari
minimi all’evoluzione del costo della vita, qualora esso non abbia validamente dimostrato che tale disposizione nazionale
rientra nelle disposizioni di ordine pubblico ai sensi della citata norma della direttiva.
La detta disposizione della direttiva 96/71 concede allo Stato membro ospitante la possibilità di imporre alle imprese che
effettuano un distacco di lavoratori sul suo territorio condizioni di lavoro e di occupazione relative a materie diverse da
quelle elencate all’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 96/71, purché si tratti di disposizioni di ordine pubblico.
Pertanto tale riserva, prevista all’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71, rappresenta un’eccezione al sistema
realizzato da quest’ultima, nonché una deroga al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi sul quale tale
direttiva si fonda, e deve essere interpretata restrittivamente.
Infatti, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano essenzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali, le
norme di ordine pubblico, tuttavia, nel contesto comunitario e, in particolare, in quanto giustificazione di una deroga al
principio fondamentale della libera prestazione dei servizi, tale nozione deve essere intesa in senso restrittivo, di guisa
che la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni
della Comunità europea. Ne deriva che l’ordine pubblico può essere invocato solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente
grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività. Infatti, le ragioni che possono essere addotte da uno Stato
membro al fine di giustificare una deroga al principio della libera prestazione dei servizi devono essere corredate di un’analisi
dell’opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché di elementi circostanziati
che consentano di suffragare la sua argomentazione. Pertanto, per permettere di valutare se le misure in questione siano necessarie
e proporzionate rispetto all’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico, uno Stato membro è tenuto a produrre elementi che consentano
di stabilire se e in che misura l’applicazione ai lavoratori distaccati sul proprio territorio nazionale della prescrizione
relativa all’adeguamento automatico dei salari all’evoluzione del costo della vita possa contribuire alla realizzazione del
suddetto obiettivo.
(v. punti 49‑52, 54‑55 e dispositivo)
4.
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71, relativa al
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, lo Stato membro che dichiari che le disposizioni derivanti,
segnatamente, da accordi collettivi dichiarati di applicazione generale costituiscono disposizioni imperative rientranti nell’ordine
pubblico nazionale.
Una simile normativa nazionale non può costituire un’eccezione attinente all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 10,
primo trattino, della direttiva 96/71. In primo luogo, nulla giustifica il fatto che le disposizioni riguardanti gli accordi
collettivi di lavoro, ossia quelle che ne disciplinano l’elaborazione e l’attuazione, possano rientrare, di per sé stesse
e senza ulteriori precisazioni, nella nozione di ordine pubblico. Ciò vale parimenti, in secondo luogo, per le disposizioni
propriamente dette di tali accordi collettivi, che non possono neanch’esse rientrare tutte indistintamente in tale nozione
per il semplice fatto di essere contenute in questo tipo di atti. In terzo luogo, dato che l’art. 3, n. 10, secondo trattino,
della direttiva 96/71 si riferisce esclusivamente alle condizioni di lavoro e di occupazione fissate da accordi collettivi
di lavoro dichiarati di applicazione generale, una normativa nazionale riguardante espressamente i semplici accordi collettivi
di lavoro non potrebbe costituire in fine l’autorizzazione concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi di tale articolo.
(v. punti 64‑67 e dispositivo)
5.
L’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla
scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e non possono essere prese in considerazione dalla Corte le modifiche
intervenute successivamente.
(v. punto 72)
6.
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 49 CE lo Stato membro che enunci, con una normativa interna
istituente un procedimento di denuncia preventiva in caso di distacco di lavoratori, le condizioni di accesso alle indicazioni
essenziali indispensabili per un controllo da parte delle competenti autorità nazionali in modo privo della chiarezza necessaria
per garantire la certezza del diritto alle imprese che intendano distaccare lavoratori sul territorio di tale Stato membro.
Infatti, l’obbligo incombente a tutte le imprese di rendere accessibile alle autorità nazionali prima dell’inizio dei lavori,
su semplice richiesta e nel più breve termine possibile, le indicazioni essenziali indispensabili per un controllo non è privo
di ambiguità atte a dissuadere le imprese che intendano distaccare lavoratori nel territorio di detto Stato membro dall’esercitare
la loro libertà di prestazione dei servizi. Considerando che, da un lato, la portata dei diritti e degli obblighi di tali
imprese non emerge chiaramente dalla detta disposizione e, dall’altro, le imprese che non hanno osservato gli obblighi previsti
da quest’ultima incorrono in sanzioni di una certa gravità, una simile normativa nazionale è, a causa della sua mancanza di
chiarezza e delle ambiguità che comporta, incompatibile con l’art. 49 CE.
(v. punti 80‑82 e dispositivo)
7.
Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 49 CE lo Stato membro che obblighi le imprese con sede legale
all’estero che distacchino lavoratori nel suo territorio nazionale a depositare presso un mandatario ad hoc ivi residente
i documenti necessari per il controllo degli obblighi ad esse incombenti in applicazione della normativa nazionale, prima
dell’inizio del distacco, e a lasciarveli per un periodo di tempo indeterminato successivo alla fine della prestazione.
Siffatte condizioni, costituendo una restrizione alla libera prestazione dei servizi, non possono essere giustificate, dal
momento che un controllo effettivo del rispetto della normativa del lavoro può essere ottenuto con provvedimenti meno restrittivi.
(v. punti 90‑95 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 giugno 2008 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Distacco di lavoratori – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Disposizioni di ordine pubblico – Riposo settimanale – Obbligo di presentare i documenti relativi a un distacco su semplice richiesta delle autorità nazionali – Obbligo di designare un mandatario ad hoc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i documenti necessari ai fini dei controlli»
Nella causa C‑319/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 luglio 2006,
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. J. Enegren e G. Rozet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
rappresentato dal sig. C. Schiltz, in qualità di agente,
convenuto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič ed E. Levits (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che:
– dichiarando che le disposizioni di cui all’art. 1, n. 1, punti 1, 2, 8 e 11, della legge 20 dicembre 2002, recante norme per
la trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, nonché per la disciplina del controllo sull’applicazione del diritto
del lavoro (
Mémorial
A 2002, pag. 3722; in prosieguo: la «legge 20 dicembre 2002»), costituiscono disposizioni imperative rientranti nell’ordine
pubblico nazionale;
– avendo trasposto in modo incompleto le disposizioni di cui all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
(GU 1997, L 18, pag. 1);
– enunciando, all’art. 7, n. 1, della legge 20 dicembre 2002, le condizioni relative all’accesso alle indicazioni essenziali
indispensabili per un controllo da parte delle competenti autorità nazionali in modo privo della chiarezza necessaria per
garantire la certezza del diritto alle imprese che intendano distaccare lavoratori in Lussemburgo, e
– imponendo, all’art. 8 della medesima legge, la conservazione in Lussemburgo, tra le mani di un mandatario ad hoc ivi residente,
dei documenti necessari per il controllo,
il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 3, nn. 1 e 10, della direttiva
96/71, nonché degli artt. 49 CE e 50 CE.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
Sotto la rubrica «Condizioni di lavoro e di occupazione», l’art. 3 della direttiva 96/71 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo
1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative
alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate:
– da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
e/o
– da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, sempreché vertano sulle
attività menzionate in allegato:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima delle ferie annuali retribuite;
c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi
pensionistici integrativi di categoria;
d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese
di lavoro temporaneo;
e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.
Ai fini della presente direttiva, la nozione di tariffa minima salariale di cui al primo comma, lettera c) è definita dalla
legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato.
(...)
10. La presente direttiva non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel rispetto del Trattato, impongano alle imprese nazionali ed a quelle
di altri [OSCURATO:PERSONA], in pari misura:
– condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, primo comma del presente
articolo laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico;
– condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in contratti collettivi o arbitrati a norma del paragrafo 8 riguardanti attività
diverse da quelle contemplate dall’allegato».
3
In occasione dell’adozione della direttiva 96/71, la dichiarazione n. 10 relativa all’art. 3, n. 10, primo trattino, della
direttiva stessa (in prosieguo: la «dichiarazione n. 10») è stata inserita nei verbali del Consiglio dell’Unione europea nei
termini seguenti:
«Il Consiglio e la Commissione dichiarano:
“Con il termine ‘disposizioni di ordine pubblico’ devono intendersi comprese le disposizioni vincolanti cui non si può derogare
e che, per la loro natura ed il loro obiettivo, rispondono alle esigenze imperative dell’interesse pubblico. Dette disposizioni
possono comprendere, in particolare, il divieto del lavoro forzato o il coinvolgimento di autorità pubbliche nella sorveglianza
del rispetto della legislazione concernente le condizioni di lavoro”».
La normativa lussemburghese
4
L’art. 1 della legge 20 dicembre 2002 dispone:
«(1) Costituiscono disposizioni imperative di ordine pubblico nazionale – in particolare per quanto riguarda le norme di natura
pattizia o contrattuale ai sensi della legge 27 marzo 1986 relativa all’attuazione della Convenzione di Roma del 19 giugno
1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – e valgono come tali per tutti i lavoratori che esercitano un’attività
nel [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, inclusi quelli ivi distaccati a titolo temporaneo, a prescindere dalla durata e dalla natura
del loro distacco, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché tutte quelle derivanti da accordi
collettivi dichiarati di applicazione generale o da decisioni arbitrali aventi un ambito di applicazione analogo a quello
degli accordi collettivi di applicazione generale, riguardanti:
1. il contratto di lavoro scritto o il documento formato in base alla direttiva [del Consiglio] 14 ottobre 1991, 91/533/CEE,
relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto
di lavoro [(GU L 288, pag. 32)];
2. il salario sociale minimo e l’adeguamento automatico della retribuzione al costo della vita;
3. l’orario di lavoro e il periodo di riposo settimanale;
4. le ferie retribuite;
5. le ferie aziendali;
6. i giorni festivi legali;
7. la disciplina del lavoro interinale e della cessione temporanea di lavoratori;
8. la disciplina del lavoro a tempo parziale e dei contratti di lavoro a tempo determinato;
9. le misure di protezione relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di bambini e giovani, nonché di gestanti e puerpere;
10. la non discriminazione;
11. gli accordi collettivi di lavoro;
12. l’inattività obbligatoria in base alla legislazione sulla disoccupazione dovuta a motivi tecnici o alle intemperie;
13. il lavoro clandestino o illegale, incluse le disposizioni sui permessi di lavoro per i lavoratori che non provengono da uno
Stato membro dello Spazio economico europeo;
14. la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in generale e, più in particolare, le prescrizioni sulla prevenzione
degli infortuni dell’Associazione assicurativa contro gli infortuni emanate ai sensi dell’art. 154 del Codice delle assicurazioni
sociali, nonché le prescrizioni minime in tema di sicurezza e di salute stabilite con regolamento granducale, da adottarsi
previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato e con l’accordo della Conferenza dei Presidenti della Camera dei deputati
ai sensi dell’art. 14 della legge 17 giugno 1994 relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa.
(2) Le previsioni contenute nel primo paragrafo del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori, senza riguardo alla loro
cittadinanza, che sono alle dipendenze di qualsiasi impresa, a prescindere dalla nazionalità e dalla sede legale od effettiva
di quest’ultima».
5
L’art. 2 della legge 20 dicembre 2002 recita:
«(1) Le disposizioni dell’art. 1 della presente legge si applicano anche alle imprese che, nel quadro di una prestazione di servizi
transnazionale, distacchino lavoratori nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, ad eccezione del personale navigante
della marina mercantile marittima.
(2) Con il termine “distacco” ai sensi del paragrafo 1 che precede s’intendono le attività di seguito indicate, che vengono effettuate
dalle imprese interessate, se ed in quanto durante il periodo del distacco esista un rapporto di lavoro tra l’impresa distaccante
ed il lavoratore:
1. il distacco di un lavoratore, anche per un periodo breve o predeterminato, per conto e sotto la direzione delle imprese individuate
al paragrafo 1 del presente articolo, nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, nell’ambito di un contratto concluso tra
l’impresa distaccante ed il destinatario della prestazione di servizi stabilito o esercente la propria attività in Lussemburgo;
2. il distacco di un lavoratore, anche per un periodo breve o predeterminato, nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, presso
una filiale dell’impresa distaccante o presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo di cui fa parte l’impresa distaccante;
3. il distacco di un lavoratore, senza pregiudizio dell’applicazione della legge 19 maggio 1994 che disciplina il lavoro interinale
e la cessione temporanea di lavoratori, da parte di un’impresa di lavoro interinale o nell’ambito di una cessione temporanea
di lavoratori, presso un’impresa beneficiaria avente la propria sede o esercente la propria attività nel [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
anche per un periodo breve o predeterminato.
(3) Per lavoratore distaccato si intende qualsiasi lavoratore che lavori abitualmente all’estero e che fornisca le proprie prestazioni
di lavoro, per un periodo limitato, nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo.
(4) La nozione di “rapporto di lavoro” viene definita in conformità al diritto lussemburghese».
6
L’art. 7 della legge 20 dicembre 2002 dispone quanto segue:
«(l) Ai fini dell’applicazione della presente legge, un’impresa, anche avente la propria sede fuori del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
o esercitante abitualmente la propria attività fuori del territorio lussemburghese, della quale uno o più lavoratori forniscano
le proprie prestazioni lavorative in Lussemburgo, inclusi quelli che sono oggetto di un distacco temporaneo in conformità
a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente legge, deve, prima di iniziare i lavori, rendere accessibili all’Ispettorato
del lavoro, a semplice richiesta e nel più breve termine possibile, le indicazioni essenziali indispensabili per un controllo,
tra le quali in particolare:
– cognome, nome, data e luogo di nascita, stato civile, nazionalità e professione dei lavoratori;
– l’esatta qualificazione professionale dei lavoratori;
– la qualifica con la quale essi sono inseriti nell’impresa e l’attività che vi svolgono regolarmente;
– il domicilio ed, eventualmente, la residenza abituale dei lavoratori;
– eventualmente il permesso di soggiorno o di lavoro;
– il luogo o i luoghi di lavoro in Lussemburgo e la durata dei lavori;
– la copia del formulario E 101 o, eventualmente, l’indicazione precisa degli organismi di assicurazione sociale cui sono iscritti
i lavoratori durante il loro soggiorno sul territorio lussemburghese;
– la copia del contratto di lavoro o del documento formato ai sensi della direttiva 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all’obbligo
del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
(2) Un regolamento granducale potrà successivamente precisare l’applicazione del presente articolo».
7
L’art. 8 della medesima legge recita:
«Qualsiasi impresa stabilita e avente la propria sede legale all’estero, ovvero non avente una sede stabile in Lussemburgo
ai sensi della legge fiscale, uno o più lavoratori della quale esercitino, a qualsiasi titolo, un’attività lavorativa in Lussemburgo,
è tenuta a conservare in Lussemburgo, presso un mandatario ad hoc ivi residente, i documenti necessari per il controllo degli
obblighi che le incombono in applicazione della presente legge, in particolare dell’art. 7.
Tali documenti devono essere presentati nel più breve termine possibile all’Ispettorato del lavoro, a semplice richiesta di
quest’ultimo. L’Ispettorato del lavoro deve essere informato in anticipo, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno
da parte dell’impresa o del mandatario nominato ai sensi del comma che precede, in merito al luogo esatto di deposito dei
documenti, al più tardi prima dell’inizio della prevista attività di lavoro dipendente».
Il procedimento precontenzioso
8
Con lettera di diffida in data 1° aprile 2004 la Commissione ha denunciato alle autorità lussemburghesi la possibile incompatibilità
della legge 20 dicembre 2002 con il diritto comunitario. In particolare, tale legge:
– obbligherebbe le imprese con sede in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Lussemburgo a rispettare condizioni
di lavoro e di occupazione che vanno oltre quanto prescritto dall’art. 3, nn. 1 e 10, della direttiva 96/71;
– non garantirebbe ai lavoratori distaccati, fatto salvo il riposo settimanale, il rispetto di nessun altro periodo di riposo
(riposo giornaliero);
– sarebbe priva della chiarezza necessaria per garantire la certezza del diritto, in quanto obbliga le imprese che distaccano
lavoratori in Lussemburgo a rendere accessibile all’Ispettorato del lavoro prima dell’inizio dei lavori, su semplice richiesta
e nel più breve tempo possibile le informazioni essenziali e indispensabili per un controllo, e
– limiterebbe la libera prestazione dei servizi, in quanto obbliga le imprese con sede legale al di fuori del territorio del
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, o prive di una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato, a conservare tra le mani di un mandatario
ad hoc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i documenti necessari ai controlli.
9
Nella sua lettera di risposta del 30 agosto 2004 il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha sostenuto che le condizioni di lavoro e di
occupazione oggetto della prima censura sollevata nella suddetta lettera di diffida rientravano nelle «disposizioni di ordine
pubblico» previste dall’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71.
10
Esso ha riconosciuto la fondatezza della seconda censura sollevata nella suddetta lettera di diffida.
11
Per quanto riguarda la terza e la quarta censura contenute in questa medesima lettera, il detto Stato membro ha fatto presente,
da un lato, che l’art. 7 della legge 20 dicembre 2002 non imporrebbe dichiarazioni preventive e, dall’altro, che l’obbligo
di comunicare all’Ispettorato del lavoro il nome di un depositario che conservi i documenti richiesti dalla legge rappresenterebbe
un requisito non discriminatorio, necessario per lo svolgimento dei controlli esercitati da tale organo.
12
Reputando tali risposte insoddisfacenti, la Commissione ha riproposto le sue censure in un parere motivato in data 12 ottobre
2005, con cui ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti nel termine di due mesi
a decorrere dal ricevimento del parere stesso.
13
Dopo aver chiesto una proroga del termine di sei settimane, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha ritenuto necessario rispondere
al suddetto parere motivato.
14
Di conseguenza, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.
Sul ricorso
Sulla prima censura, relativa all’inesatta trasposizione dell’art. 3, nn. 1 e 10, della direttiva 96/71
Argomenti delle parti
15
Con la prima censura la Commissione sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha trasposto in modo inesatto l’art. 3, nn. 1
e 10, della direttiva 96/71.
16
Più in particolare, la Commissione afferma che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, qualificando erroneamente come norme imperative
rientranti nell’ordine pubblico nazionale le disposizioni nazionali relative agli ambiti individuati dalle prescrizioni controverse,
obbligando quindi le imprese che distaccano lavoratori sul suo territorio a rispettarle, impone a tali imprese obblighi che
vanno oltre quanto previsto dalla direttiva 96/71. Secondo la detta istituzione, la nozione di ordine pubblico di cui all’art. 3,
n. 10, di tale direttiva non può essere determinata in modo unilaterale dal singolo Stato membro, in quanto questo non è libero
di imporre unilateralmente tutte le disposizioni vincolanti del suo diritto del lavoro ai prestatori di servizi stabiliti
in un altro Stato membro.
17
In primo luogo, configurerebbe un obbligo del tipo suddetto quello imposto dall’art. 1, n. 1, punto 1, della legge 20 dicembre
2002, che consente di distaccare solo il personale vincolato all’impresa in base ad un contratto di lavoro scritto o ad un
altro documento ritenuto equivalente ai sensi della direttiva 91/533.
18
A tale proposito, la Commissione rammenta che il controllo sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 91/533 spetta
comunque alle autorità dello Stato membro di stabilimento dell’impresa interessata che ha trasposto tale direttiva e non,
nel caso di distacco, allo Stato membro ospitante.
19
In secondo luogo, per quanto attiene all’adeguamento automatico della retribuzione all’evoluzione del costo della vita, previsto
dall’art. 1, n. 1, punto 2, della legge 20 dicembre 2002, la Commissione sostiene che la legislazione lussemburghese è in
contrasto con la direttiva 96/71, la quale prevede una regolamentazione delle tariffe salariali da parte dello Stato membro
ospitante unicamente per i salari minimi.
20
In terzo luogo, con riferimento al rispetto della disciplina del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato prevista all’art. 1,
n. 1, punto 8, della legge 20 dicembre 2002, la Commissione sostiene che, in base alla direttiva 96/71, non spetta allo Stato
membro ospitante imporre la propria legislazione in tema di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato alle imprese che
distaccano i lavoratori sul suo territorio.
21
In quarto luogo, per quanto concerne l’obbligo di rispettare gli accordi collettivi di lavoro, previsto all’art. 1, n. 1,
punto 11, della legge 20 dicembre 2002, la Commissione asserisce che atti appartenenti ad una categoria di atti in quanto
tale non possono costituire, indipendentemente dal loro contenuto, disposizioni imperative rientranti nell’ordine pubblico
nazionale.
22
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo afferma che le prescrizioni oggetto della prima censura della Commissione si riferiscono tutte
a disposizioni imperative rientranti nell’ordine pubblico nazionale ai sensi dell’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva
96/71. Esso sostiene, a tale proposito, da un lato, che la dichiarazione n. 10 non può essere dotata di alcun valore giuridico
vincolante e, dall’altro, che la nozione di disposizioni di ordine pubblico comprende tutte le disposizioni che, ad avviso
dello Stato ospitante, rispondono a esigenze imperative dell’interesse pubblico. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo fa
riferimento al procedimento legislativo che ha portato all’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).
Giudizio della Corte
– Osservazioni preliminari
23
In via preliminare, per rispondere all’argomento principale di difesa avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, occorre sottolineare
che la direttiva 2006/123, ai sensi del suo art. 3, n. 1, lett. a), non mira a sostituire la direttiva 96/71, in quanto, in
caso di conflitto, quest’ultima prevale sulla prima. Il detto Stato membro non può pertanto trarre spunto dal procedimento
legislativo che ha portato all’adozione della direttiva 2006/123 per sostenere l’interpretazione di una disposizione della
direttiva 96/71 che esso difende.
24
Dal tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 96/71 risulta che le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere coordinate
per definire un nucleo di norme imperative di protezione minima cui deve attenersi, nello Stato ospitante, il datore di lavoro
che distacca dipendenti (v. sentenza 18 dicembre 2007, causa C‑341/05, Laval un Partneri, Racc. pag. I‑11767, punto 59).
25
L’art. 3, n. 1, primo comma, di tale direttiva dispone dunque che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione
applicabile al rapporto di lavoro, le imprese con sede in un altro Stato membro che distaccano lavoratori nel loro territorio
nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera garantiscano ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro e
di occupazione, relative alle materie indicate nel medesimo articolo, che sono fissate nello Stato membro in cui è fornita
la prestazione di lavoro (sentenza 18 luglio 2007, causa C‑490/04, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑6095, punto 18).
26
A tal fine, la detta disposizione elenca in maniera tassativa le materie nelle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono dare prevalenza
alle norme in vigore nello Stato membro ospitante.
27
Tuttavia l’art. 3 della direttiva 96/71, al n. 10, primo trattino, riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità, nel rispetto
del Trattato CE, di imporre in modo non discriminatorio alle imprese che distaccano lavoratori sul loro territorio condizioni
di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al n. 1, primo comma, del medesimo articolo,
laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico.
28
Come risulta dall’art. 1, n. 1, della legge 20 dicembre 2002, secondo il quale le disposizioni di cui ai punti 1‑14 di tale
paragrafo costituiscono disposizioni imperative rientranti nell’ordine pubblico nazionale, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha
inteso avvalersi dell’art. 3, n. 10, primo trattino, della suddetta direttiva.
29
A tale proposito si deve ricordare che le disposizioni nazionali qualificate da uno Stato membro come norme imperative di
applicazione necessaria sono le disposizioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione
politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio
nazionale di tale Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato nel suo territorio (sentenza 23 novembre 1999,
cause riunite C‑369/96 e C‑376/96, Arblade e a., Racc. pag. I‑8453, punto 30).
30
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, l’eccezione attinente all’ordine pubblico costituisce
una deroga al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi, da intendersi in modo restrittivo e la cui portata
non può essere determinata unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in materia di libera circolazione delle persone, sentenza
31 gennaio 2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punto 45).
31
Nell’ambito della direttiva 96/71, l’art. 3, n. 10, primo trattino, della stessa costituisce una deroga al principio in base
al quale le materie in cui lo Stato membro ospitante può imporre la propria legislazione alle imprese che distaccano lavoratori
sul suo territorio sono elencate in maniera tassativa all’art. 3, n. 1, primo comma, della suddetta direttiva. Di conseguenza,
la prima disposizione sopra indicata deve essere interpretata restrittivamente.
32
Peraltro la dichiarazione n. 10 – in merito alla quale l’avvocato generale ha giustamente rilevato, al paragrafo 45 delle
sue conclusioni, che essa può rappresentare un ausilio nell’interpretazione dell’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva
96/71 – afferma che con l’espressione «disposizioni di ordine pubblico» devono intendersi comprese le disposizioni vincolanti
cui non si può derogare e che, per la loro natura ed il loro obiettivo, rispondono alle esigenze imperative dell’interesse
pubblico.
33
In ogni caso, la suddetta norma della direttiva 96/71 dispone che il richiamo alla possibilità ivi prevista non esonera gli
[OSCURATO:PERSONA] membri dal rispettare gli obblighi che incombono loro in forza del Trattato, in particolare quelli relativi alla libera
prestazione dei servizi, la cui promozione è sottolineata al quinto ‘considerando’ di tale direttiva.
34
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le prescrizioni di cui all’art. 1, n. 1, della legge 20 dicembre
2002, delle quali la Commissione contesta la qualificazione come disposizioni imperative rientranti nell’ordine pubblico nazionale.
– Quanto alla prescrizione relativa al contratto di lavoro scritto o al documento formato ai sensi della direttiva 91/533, stabilita
dall’art. 1, n. 1, punto 1, della legge 20 dicembre 2002
35
In via preliminare è necessario sottolineare che tale prescrizione concerne una materia che non compare nell’elenco di cui
all’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 96/71.
36
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sostiene, da un lato, che la prescrizione contestata si limita a richiamare gli obblighi imposti
dagli artt. 2 e 3 della direttiva 91/533 e, dall’altro, che essa rientra nell’ordine pubblico in quanto ha come obiettivo
la protezione dei lavoratori.
37
Come evidenziato dal secondo ‘considerando’ della direttiva 91/533, la necessità di sottoporre i rapporti di lavoro a requisiti
di forma è fondamentale per meglio tutelare i lavoratori dipendenti da un’eventuale mancata conoscenza dei loro diritti e
per offrire una maggiore trasparenza sul mercato del lavoro.
38
Tuttavia, dall’art. 9, n. 1, della suddetta direttiva risulta anche che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima.
39
Di conseguenza, tutti i datori di lavoro, compresi quelli che procedono al distacco di lavoratori, come previsto dall’art. 4,
n. 1, della direttiva 91/533, sono soggetti agli obblighi imposti da tale direttiva in forza della legislazione dello Stato
membro nel quale sono stabiliti.
40
È quindi giocoforza constatare che il rispetto del requisito previsto all’art. 1, n. 1, punto 1, della legge 20 dicembre 2002
è garantito dallo Stato membro di origine dei lavoratori distaccati.
41
La disposizione contestata ha pertanto l’effetto di imporre alle imprese che distaccano lavoratori in Lussemburgo un obbligo
che ad esse già incombe nello Stato membro in cui sono stabilite. D’altronde, l’obiettivo della direttiva 96/71, che consiste
nel garantire il rispetto di un nucleo minimo di norme di protezione dei lavoratori, rende a fortiori superflua l’esistenza
di un siffatto obbligo supplementare il quale, in considerazione delle procedure che comporta, può dissuadere le imprese con
sede in un altro Stato membro dall’esercitare la loro libertà di prestazione dei servizi.
42
Orbene, se invero, per costante giurisprudenza, il diritto comunitario non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri estendano le loro leggi
o gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, ancorché temporaneo,
indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro, resta il fatto che tale facoltà è subordinata
alla condizione che i lavoratori interessati, che svolgono temporaneamente attività lavorativa nello Stato membro ospitante,
non godano già della stessa protezione, o di una protezione sostanzialmente analoga, in virtù degli obblighi ai quali il loro
datore di lavoro è già soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 2004, causa C‑445/03,
Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑10191, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).
43
In particolare, la Corte ha già statuito che la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato,
può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d’interesse generale e applicabili a tutte le persone
o imprese che esercitino un’attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato
dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (v. sentenze Arblade e a., cit., punto 34,
nonché 25 ottobre 2001, cause riunite C‑49/98, causa C‑50/98, da C‑52/98 a C‑54/98 e da C‑68/98 a C‑71/98, Finalarte e a.,
Racc. pag. I‑7831, punto 31).
44
Poiché tale interesse risulta tutelato per quanto attiene alla protezione dei lavoratori garantita dalla direttiva 91/533
e invocata dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, si deve constatare che la prescrizione di cui all’art. 1, n. 1, punto 1, della legge
20 dicembre 2002 non è conforme all’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71, in quanto non è imposta nel rispetto
del Trattato.
– Quanto alla prescrizione relativa all’adeguamento automatico della retribuzione all’evoluzione del costo della vita di cui
all’art. 1, n. 1, punto 2, della legge 20 dicembre 2002
45
Dal ricorso proposto dalla Commissione emerge che quest’ultima non contesta il fatto che i salari minimi siano indicizzati
in base al costo della vita, dato che tale prescrizione è incontrovertibilmente riconducibile, come fa osservare il [OSCURATO:PERSONA]
di Lussemburgo, all’art. 3, n. 1, primo comma, lett. c), della direttiva 96/71, bensì il fatto che tale indicizzazione riguarda
tutte le retribuzioni, comprese quelle che non rientrano nella categoria dei salari minimi.
46
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sostiene tuttavia che tale disposizione della direttiva 96/71 consentirebbe implicitamente allo
Stato membro ospitante di imporre il proprio sistema di fissazione di tutti i salari alle imprese che effettuano un distacco
di lavoratori sul suo territorio.
47
A tale proposito occorre sottolineare che il legislatore comunitario, mediante l’art. 3, n. 1, primo comma, lett. c), della
direttiva 96/71, ha inteso limitare la facoltà d’intervento degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in materia di salari, all’ambito delle tariffe
minime salariali. Ne risulta che la prescrizione della legge 20 dicembre 2002 relativa all’adeguamento automatico dei salari
diversi dai salari minimi all’evoluzione del costo della vita non rientra nelle materie elencate all’art. 3, n. 1, primo comma,
della direttiva 96/71.
48
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sostiene tuttavia che l’art. 1, n. 1, punto 2, della legge 20 dicembre 2002 è volto a garantire
la pace sociale in Lussemburgo e che, per tale motivo, costituisce una disposizione di ordine pubblico ai sensi dell’art. 3,
n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71, proteggendo i lavoratori dagli effetti dell’inflazione.
49
A tale proposito occorre rammentare che tale disposizione della direttiva 96/71 concede allo Stato membro ospitante la possibilità
di imporre alle imprese che effettuano un distacco di lavoratori sul suo territorio condizioni di lavoro e di occupazione
relative a materie diverse da quelle elencate all’art. 3, n. 1, primo comma, della medesima direttiva, purché si tratti di
disposizioni di ordine pubblico. Pertanto tale riserva, prevista all’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71,
rappresenta un’eccezione al sistema realizzato da quest’ultima, nonché una deroga al principio fondamentale della libera prestazione
dei servizi sul quale tale direttiva si fonda, e deve essere interpretata restrittivamente.
50
Infatti, la Corte ha già avuto occasione di precisare che, se certo gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano essenzialmente liberi di determinare,
conformemente alle loro necessità nazionali, le norme di ordine pubblico, tuttavia, nel contesto comunitario e, in particolare,
in quanto giustificazione di una deroga al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi, tale nozione deve
essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato
membro senza il controllo delle istituzioni della Comunità europea (v., in tal senso, sentenza 14 ottobre 2004, causa C‑36/02,
Omega, Racc. pag. I‑9609, punto 30). Ne deriva che l’ordine pubblico può essere invocato solamente in caso di minaccia effettiva
e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (v. sentenza 14 marzo 2000, causa C‑54/99,
Église de scientologie, Racc. pag. I‑1335, punto 17).
51
È necessario ricordare che le ragioni che possono essere addotte da uno Stato membro al fine di giustificare una deroga al
principio della libera prestazione dei servizi devono essere corredate di un’analisi dell’opportunità e della proporzionalità
della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché di elementi circostanziati che consentano di suffragare la sua argomentazione
(v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2007, causa C‑254/05, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑4269, punto 36 e la giurisprudenza
ivi citata).
52
Pertanto, per permettere alla Corte di valutare se le misure in questione siano necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo
di tutela dell’ordine pubblico, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo avrebbe dovuto produrre elementi che consentano di stabilire
se e in che misura l’applicazione ai lavoratori distaccati in Lussemburgo della prescrizione relativa all’adeguamento automatico
dei salari all’evoluzione del costo della vita possa contribuire alla realizzazione del suddetto obiettivo.
53
Nella fattispecie è tuttavia giocoforza constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo si è limitato a richiamare in modo generico
gli obiettivi di protezione del potere d’acquisto dei lavoratori e di pace sociale, senza addurre alcun elemento che consenta
di valutare la necessità e la proporzionalità delle misure adottate.
54
Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha validamente dimostrato che l’art. 1, n. 1, punto 2, della legge 20 dicembre 2002
rientri nelle disposizioni di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71.
55
Pertanto, tale Stato membro non può avvalersi dell’eccezione attinente all’ordine pubblico di cui all’art. 3, n. 10, primo
trattino, della direttiva 96/71 per imporre alle imprese che effettuano un distacco di lavoratori sul suo territorio la prescrizione
relativa all’adeguamento automatico dei salari diversi dai salari minimi all’evoluzione del costo della vita.
– Quanto alla prescrizione relativa alla disciplina del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato prevista all’art. 1, n. 1,
punto 8, della legge 20 dicembre 2002
56
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sostiene che tale disposizione è diretta ad assicurare la protezione dei lavoratori garantendo
il principio della parità di trattamento e di retribuzione tra i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale, sancito
dalle direttive del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 14, pag. 9), e del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
57
È d’uopo sottolineare che la prescrizione sopra indicata è riconducibile ad una materia non menzionata nell’elenco di cui
all’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 96/71.
58
È pacifico che gli obblighi derivanti dall’art. 1, n. 1, punto 8, della legge 20 dicembre 2002 possono pregiudicare, in considerazione
delle restrizioni che li accompagnano, l’esercizio della libertà di prestazione dei servizi da parte delle imprese che intendano
distaccare lavoratori in Lussemburgo.
59
A questo proposito è giocoforza constatare che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, delle direttive 97/81 e 1999/70, spettava agli
[OSCURATO:PERSONA] membri attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive.
60
Pertanto, dal momento che il rispetto della prescrizione dettata dalla disposizione nazionale controversa è oggetto di controllo
nello Stato membro in cui ha sede l’impresa che intende distaccare lavoratori in Lussemburgo, per gli stessi motivi esposti
ai punti 41‑43 della presente sentenza il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non può avvalersi dell’eccezione attinente all’ordine
pubblico di cui all’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71 per giustificare la norma nazionale controversa.
61
Ne consegue che l’art. 1, n. 1, punto 8, della legge 20 dicembre 2002 non è conforme all’art. 3, n. 10, primo trattino, della
direttiva 96/71.
– Quanto alla prescrizione relativa alle disposizioni imperative di diritto nazionale in materia di contratti collettivi di
lavoro di cui all’art. 1, n. 1, punto 11, della legge 20 dicembre 2002
62
L’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 96/71 definisce gli strumenti che stabiliscono le condizioni di lavoro e di occupazione
dello Stato membro ospitante relative alle materie elencate in tale medesimo paragrafo, lett. a)‑g), che sono garantite ai
lavoratori distaccati. Il secondo trattino di tale disposizione verte in particolare sugli accordi collettivi di lavoro dichiarati
di applicazione generale.
63
Conformemente alla suddetta disposizione, l’art. 1, n. 1, della legge 20 dicembre 2002 dispone che costituiscono disposizioni
imperative di ordine pubblico nazionale le disposizioni derivanti, segnatamente, da accordi collettivi dichiarati di applicazione
generale riguardanti le materie elencate ai punti 1-14 del medesimo art. 1, n. 1. Al punto 11 sono citate le disposizioni
concernenti gli accordi collettivi di lavoro.
64
Tuttavia, tale disposizione non può costituire un’eccezione attinente all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 10, primo
trattino, della direttiva 96/71.
65
In primo luogo, nulla giustifica il fatto che le disposizioni riguardanti gli accordi collettivi di lavoro, ossia quelle che
ne disciplinano l’elaborazione e l’attuazione, possano rientrare, di per se stesse e senza ulteriori precisazioni, nella nozione
di ordine pubblico.
66
Ciò vale parimenti, in secondo luogo, per le disposizioni propriamente dette di tali accordi collettivi, che non possono neanch’esse
rientrare tutte indistintamente in tale nozione per il semplice fatto di essere contenute in questo tipo di atti.
67
In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non può sostenere la tesi secondo cui l’art. 1, n. 1, punto 11, della legge 20
dicembre 2002 concretizza, in ultima analisi, l’autorizzazione concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 3, n. 10, secondo
trattino, della direttiva 96/71. Infatti, tale disposizione si riferisce esclusivamente alle condizioni di lavoro e di occupazione
fissate da accordi collettivi di lavoro dichiarati di applicazione generale. Orbene, non è questo il caso del suddetto art. 1,
n. 1, punto 11, che contempla espressamente, e in opposizione alla frase introduttiva di tale medesimo art. 1, i semplici
accordi collettivi di lavoro.
68
L’art. 1, n. 1, punto 11, della legge 20 dicembre 2002 non è pertanto conforme all’art. 3, n. 10, primo trattino, della direttiva
96/71.
69
Di conseguenza, da quanto precede risulta la fondatezza della prima censura sollevata dalla Commissione.
Sulla seconda censura, avente ad oggetto l’incompleta trasposizione dell’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 96/71, relativo
al rispetto dei periodi massimi di lavoro e dei periodi minimi di riposo
Argomenti delle parti
70
Con la seconda censura la Commissione addebita al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo l’incompleta trasposizione dell’art. 3, n. 1,
primo comma, lett. a), della direttiva 96/71, relativo al rispetto dei periodi massimi di lavoro e dei periodi minimi di riposo.
71
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha riconosciuto la fondatezza di tale censura segnalando di aver adottato l’art. 4 della legge
19 maggio 2006 che modifica la legge 20 dicembre 2002 (
Mémorial
A 2006, pag. 1806) al fine di rendere la legislazione nazionale conforme alle disposizioni comunitarie pertinenti.
Giudizio della Corte
72
Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione
della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non
possono essere prese in considerazione dalla Corte modifiche intervenute successivamente (v., in particolare, sentenze 14
settembre 2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24; 14 luglio 2005, causa C‑433/03, Commissione/Germania,
Racc. pag. I‑6985, punto 32, e 27 settembre 2007, causa C‑354/06, Commissione/Lussemburgo, punto 7).
73
Orbene, nel caso di specie è pacifico che alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
non aveva adottato le misure necessarie per garantire la trasposizione completa dell’art. 3, n. 1, primo comma, lett. a),
della direttiva 96/71 nel suo ordinamento giuridico nazionale.
74
Di conseguenza, la seconda censura sollevata dalla Commissione risulta fondata.
Sulla terza censura, avente ad oggetto la violazione dell’art. 49 CE a causa della mancanza di chiarezza delle modalità di
controllo previste dall’art. 7, n. 1, della legge 20 dicembre 2002
Argomenti delle parti
75
Con la terza censura la Commissione asserisce che l’art. 7, n. 1, della legge 20 dicembre 2002 potrebbe comportare, a causa
della sua mancanza di chiarezza, una situazione di incertezza giuridica per le imprese che intendano distaccare lavoratori
in Lussemburgo. Pertanto, l’obbligo incombente a tutte le imprese di rendere accessibile all’Ispettorato del lavoro prima
dell’inizio dei lavori, su semplice richiesta e nel più breve termine possibile, le indicazioni essenziali indispensabili
per un controllo presenterebbe affinità, nel caso di distacco, con un onere di denuncia preventiva incompatibile con l’art. 49 CE.
Tuttavia, anche se così non fosse, occorrerebbe modificare il testo della disposizione controversa per eliminare qualsiasi
ambiguità a livello giuridico.
76
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo considera che il testo dell’art. 7, n. 1, della legge 20 dicembre 2002 sia sufficientemente chiaro
e che, in ogni caso, non imponga alcun obbligo di denuncia preventiva. A tale proposito, esso rileva che mettere a disposizione
indicazioni indispensabili per un controllo «prima di iniziare i lavori» significa che le suddette informazioni possono essere
comunicate il giorno del loro inizio.
Giudizio della Corte
77
In primo luogo occorre constatare che, poiché la legge 20 dicembre 2002 non prevede nessun’altra trasmissione di informazioni
tra l’impresa che distacca lavoratori e l’Ispettorato del lavoro, è difficile concepire in che modo quest’ultimo potrebbe
richiedere indicazioni a tale impresa prima dell’inizio dei lavori, non potendo l’organo suddetto avere notizia della presenza
di tale impresa sul territorio lussemburghese senza che questa abbia previamente annunciato in qualsivoglia forma il suo arrivo.
Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, si pone la questione del ruolo spettante
all’impresa che intenda distaccare lavoratori, ruolo necessariamente antecedente a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente
all’Ispettorato del lavoro e che, in ogni caso, non è definito dalla legge 20 dicembre 2002.
78
In tal senso, l’interpretazione attribuita dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo all’espressione «prima di iniziare i lavori», che
compare all’art. 7, n. 1, della suddetta legge, non può essere ritenuta pertinente. È infatti evidente che tale espressione
non significa soltanto che le informazioni devono essere fornite il giorno stesso dell’inizio dei lavori, ma consente altresì
di prendere in considerazione un periodo più o meno esteso precedente a tale data.
79
In secondo luogo, e come peraltro rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, dalle disposizioni
della legge 4 aprile 1974 relativa alla riorganizzazione dell’Ispettorato del lavoro (
Mémorial
A 1974, pag. 486) – alla quale si fa riferimento all’art. 9, n. 2, della legge 20 dicembre 2002 per la definizione del potere
di controllo di tale autorità amministrativa – e, in particolare, dagli artt. 13‑17 della detta legge del 4 aprile 1974 risulta
che l’Ispettorato del lavoro può ordinare l’arresto immediato delle attività del lavoratore distaccato se il datore di lavoro
di questo non si conforma all’ingiunzione di rilascio di informazioni ad esso rivolta. Peraltro, l’art. 28 della suddetta
legge prevede che l’inosservanza di tale obbligo può comportare procedimenti penali nei confronti dell’impresa interessata.
80
Tenendo conto di tali elementi, occorre sottolineare che il procedimento di denuncia preventiva che un’impresa deve seguire
qualora intenda distaccare lavoratori sul territorio lussemburghese non è privo di ambiguità.
81
Orbene, tali ambiguità che caratterizzano l’art. 7, n. 1, della legge 20 dicembre 2002 possono dissuadere le imprese che intendano
distaccare lavoratori in Lussemburgo dall’esercitare la loro libertà di prestazione dei servizi. Infatti, da un lato, la portata
dei diritti e degli obblighi di tali imprese non risulta chiaramente dalla detta disposizione. Dall’altro, le imprese che
non hanno osservato gli obblighi previsti da quest’ultima incorrono in sanzioni di una certa gravità.
82
Di conseguenza, poiché l’art. 7, n. 1, della legge 20 dicembre 2002 è incompatibile con l’art. 49 CE a causa della sua mancanza
di chiarezza e delle ambiguità che comporta, la terza censura sollevata dalla Commissione è fondata.
Sulla quarta censura, avente ad oggetto la violazione dell’art. 49 CE a causa dell’obbligo, per le imprese interessate, di
designare un mandatario ad hoc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] conservazione dei documenti necessari ai controlli esercitati
dalle competenti autorità nazionali
Argomenti delle parti
83
Con la quarta censura la Commissione afferma che, obbligando le imprese con sede legale fuori del territorio lussemburghese
che distaccano lavoratori in tale territorio a depositare presso un mandatario ad hoc residente in Lussemburgo, prima dell’inizio
del distacco, i documenti necessari per il controllo degli obblighi ad esse incombenti in applicazione della legge 20 dicembre
2002 e a lasciarveli per un periodo di tempo indeterminato successivo alla fine della prestazione, l’art. 8 di tale legge
costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Infatti, il sistema di cooperazione e di scambio di informazioni
previsto all’art. 4 della direttiva 96/71 renderebbe superfluo tale obbligo.
84
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo fa presente, innanzitutto, che il meccanismo di cooperazione al quale la Commissione si riferisce
non permette alle autorità amministrative competenti di effettuare controlli ordinari con la necessaria efficienza. Esso precisa
inoltre che la disposizione nazionale controversa non impone alcuna forma giuridica specifica per la funzione di mandatario.
Infine, fermo restando il deposito dei documenti necessari per il controllo presso un mandatario per un periodo successivo
al distacco, il deposito di tali documenti sarebbe richiesto soltanto il giorno stesso dell’inizio della prestazione di cui
trattasi.
Giudizio della Corte
85
È indubbio che l’obbligo previsto all’art. 8 della legge 20 dicembre 2002 comporta oneri amministrativi e finanziari supplementari
per le imprese stabilite in un altro Stato membro, di guisa che queste ultime, sotto il profilo della concorrenza, non si
trovano sullo stesso piano rispetto ai datori di lavoro stabiliti nello Stato membro ospitante e possono essere dissuase dal
fornire prestazioni in quest’ultimo Stato membro.
86
Infatti, da un lato, la disposizione contestata prevede che il mandatario presso il quale sono depositati i documenti necessari
risieda in Lussemburgo.
87
Dall’altro, la suddetta disposizione stabilisce un obbligo di conservazione dei documenti relativi, segnatamente, ai dati
elencati all’art. 7 della legge 20 dicembre 2002, senza tuttavia definire il periodo di tempo durante il quale tali documenti
devono essere conservati e senza specificare se tale obbligo riguardi soltanto il periodo successivo alla fornitura della
prestazione o anche un periodo precedente l’inizio della prestazione.
88
Onde giustificare tale restrizione alla libera prestazione dei servizi, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo adduce la necessità di
consentire un controllo effettivo del rispetto della normativa del lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro.
89
A tale proposito la Corte ha dichiarato che l’efficace protezione dei lavoratori può rendere necessario tenere a disposizione
alcuni documenti nel luogo della prestazione o, quanto meno, in un luogo accessibile e chiaramente identificato del territorio
dello Stato membro ospitante per le autorità di tale Stato incaricate di effettuare i controlli (v., in tal senso, sentenza
Arblade e a., cit., punto 61).
90
La Corte ha nondimeno aggiunto, al punto 76 della citata sentenza Arblade e a., che, ove si tratti di un obbligo di tenere
a disposizione e di conservare taluni documenti presso il domicilio di una persona fisica residente nello Stato membro ospitante,
che li tenga in quanto incaricato o mandatario del datore di lavoro che lo ha designato, anche dopo che il datore di lavoro
ha cessato di occupare lavoratori in tale Stato, non basta, per giustificare una simile restrizione alla libera prestazione
dei servizi, che la presenza di tali documenti sul territorio dello Stato membro ospitante possa genericamente agevolare l’adempimento
del compito di controllo delle autorità di tale Stato. È necessario anche che le autorità non siano in grado di adempiere
in modo efficace il loro compito di controllo senza che l’impresa disponga, in tale Stato membro, di un mandatario o incaricato
che conservi i detti documenti. A questo proposito la Corte ha dichiarato che un obbligo di conservazione dei documenti presso
una persona fisica residente sul territorio dello Stato membro ospitante non può trovare giustificazione (v. sentenza Arblade
e a., cit., punto 77).
91
Nella fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha presentato alcun elemento concreto a sostegno della tesi secondo la
quale solo la conservazione dei documenti in questione presso un mandatario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
autorità di effettuare i controlli di loro competenza. In ogni caso, la designazione di un lavoratore presente sul luogo della
prestazione di servizi affinché i documenti necessari per il controllo siano messi a disposizione delle competenti autorità
nazionali costituirebbe una misura meno restrittiva della libera prestazione dei servizi ed efficace tanto quanto l’obbligo
contestato.
92
Del resto, giova ricordare che la Corte ha sottolineato, al punto 79 della citata sentenza Arblade e a., che il sistema organizzato
di cooperazione o di scambio di informazioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri previsto dall’art. 4 della direttiva 96/71 rende superflua la
conservazione di tali documenti nello Stato membro ospitante dopo che il datore di lavoro ha cessato di occuparvi i lavoratori.
93
Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non può imporre alle imprese che distaccano lavoratori di fare tutto il necessario
per conservare i suddetti documenti sul territorio lussemburghese una volta conclusa la fornitura della prestazione di servizi.
94
Ergo, non si può nemmeno imporre che questi stessi documenti vengano conservati da un mandatario residente in Lussemburgo,
in quanto, essendo l’impresa interessata fisicamente presente sul territorio lussemburghese durante l’esecuzione della prestazione
di servizi, i documenti in questione possono essere conservati tra le mani di un lavoratore distaccato.
95
Infine, occorre sottolineare che, se è vero che l’art. 8, n. 2, della legge 20 dicembre 2002 non prevede esplicitamente l’obbligo
di conservare in Lussemburgo i documenti necessari al controllo prima dell’inizio dei lavori, tale disposizione precisa però
che l’identità del mandatario deve essere comunicata alle autorità competenti al più tardi prima dell’inizio della prevista
attività di lavoro dipendente. Pertanto, l’interpretazione difesa dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, secondo la quale tali documenti
dovrebbero essere disponibili soltanto il giorno dell’inizio dei lavori, non trova fondamento nella disposizione controversa.
In ogni caso, tale obbligo di conservazione dei suddetti documenti prima dell’inizio dei lavori costituirebbe un ostacolo
alla libera prestazione dei servizi che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo dovrebbe giustificare con argomenti diversi da semplici
dubbi in merito all’efficacia del sistema organizzato di cooperazione o di scambio di informazioni tra [OSCURATO:PERSONA] membri previsto
dall’art. 4 della direttiva 96/71.
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Da quanto esposto finora risulta che, poiché l’art. 8 della legge 20 dicembre 2002 è incompatibile con l’art. 49 CE, il ricorso
va accolto nella sua interezza.
97
Di conseguenza, occorre constatare che:
– dichiarando che le disposizioni di cui all’art. 1, n. 1, punti 1, 2, 8 e 11, della legge 20 dicembre 2002 costituiscono disposizioni
imperative rientranti nell’ordine pubblico nazionale,
– avendo trasposto in modo incompleto le disposizioni dell’art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), della direttiva 96/71,
– enunciando, all’art. 7, n. 1, della legge 20 dicembre 2002, le condizioni relative all’accesso alle indicazioni essenziali
indispensabili per un controllo da parte delle competenti autorità nazionali in modo privo della chiarezza necessaria per
garantire la certezza del diritto alle imprese che intendano distaccare lavoratori in Lussemburgo, e
– imponendo, all’art. 8 della medesima legge, la conservazione in Lussemburgo, tra le mani di un mandatario ad hoc ivi residente,
dei documenti necessari al controllo,
il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 3, n. 1, della direttiva 96/71,
letto in combinato disposto con il paragrafo 10 del medesimo articolo, nonché degli artt. 49 CE e 50 CE.
Sulle spese
98
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha chiesto la condanna, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato
alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo,
–
dichiarando che le disposizioni di cui all’art. 1, n. 1, punti 1, 2, 8 e 11, della legge 20 dicembre 2002, recante norme per
la trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, nonché per la disciplina del controllo sull’applicazione del diritto
del lavoro, costituiscono disposizioni imperative rientranti nell’ordine pubblico nazionale,
–
avendo trasposto in modo incompleto le disposizioni di cui all’art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di
servizi,
–
enunciando, all’art. 7, n. 1, della citata legge 20 dicembre 2002, le condizioni relative all’accesso alle indicazioni essenziali
indispensabili per un controllo da parte delle competenti autorità nazionali in modo privo della chiarezza necessaria per
garantire la certezza del diritto alle imprese che intendano distaccare lavoratori in Lussemburgo, e
–
imponendo, all’art. 8 della suddetta legge, la conservazione in Lussemburgo, tra le mani di un mandatario ad hoc ivi residente,
dei documenti necessari per il controllo,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 3, n. 1, della direttiva 96/71, letto in combinato disposto
con il paragrafo 10 del medesimo articolo, nonché degli artt. 49 CE e 50 CE.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.