CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 22727/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte per l’udienza ex art. 127 c.p.p. senza discussione orale,non richiesta da alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le statuizioni di cui all’art.616 c.p.p. e preso atto della rinuncia al ricorso, con allegata procura speciale, afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente.Motivi della decisione1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcereper i reati di cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. 309/90, in relazione ai quali è statacondannata in primo grado all’esito di giudizio abbreviato alla pena di anni sette emesi due di reclusione, ha proposto ricorso contro l’ordinanza del G.I.P. presso ilTribunale di Napoli del 18/12/2025, che aveva rigettato l'istanza ex art. 299 cod.proc. pen. volta ad ottenere la sostituzione della misura in atto con quella degliarresti domiciliari, anche mediante l’applicazione di strumenti di controllo elettro-nico o altri strumenti tecnici ex art. 275-bis cod. proc. pen.La ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, con ciascuno dei qualiha denunciato l’inosservanza dell’art. 275, comma 3, in relazione agli artt. 272,274 e 299 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione del provvedimento impu-gnato in punto di esistenza e di attualità delle esigenze cautelari, con particolareriguardo al tempo trascorso dai fatti e all’intervenuta ammissione di responsabilitàdell’imputata.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuto, tuttavia, atto di rinuncia al ricorso a firmadel difensore ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] motivato con la sopravvenuta ca-renza di interesse alla decisione in quanto l’imputata ha ottenuto, nelle more delladecisione, gli arresti domiciliari. Tale atto è accompagnato dalla procura specialeal medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] specificamente rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai fini di operare la rinuncia al ricorso.2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritteriportate in epigrafe per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. non parte-cipata, non avendo alcuna delle parti formulato sostanza di trattazione orale.3. Il proposto ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo la ricorrente va-lidamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratorespeciale (cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).L’ottenimento da parte dell’imputata della chiesta attenuazione della misuradi massimo rigore in atto nei suoi confronti, con la concessione degli arresti domi-ciliari, produce, come comunicato dal difensore, il venire meno in capo alla ricor-rente dell’interesse alla decisione. La stessa, infatti, ha già conseguito il risultatoche sperava di ottenere da questa Corte.4. Essendo la dichiarazione d’inammissibilità intervenuta per sopravvenutacarenza d'interesse dovuta a causa non imputabile alla ricorrente, non deve esserepronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pe-cuniaria in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione,come affermato ormai da una giurisprudenza ampiamente maggioritaria, non con-figura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (cfr. ex plurimis,Sez. 4, n. 17099 del 29/04/2026, Zampieri, non mass.; Sez. 6, n. 12009 del27/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289538-01; Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep.2026, Dajani, Rv. 289223 – 01; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594-01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244-01; Sez. 3, n. 29593 del26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia,Rv. 282549-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuvez, Rv.272308 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Petti, Rv. 252910 – 01; Sez. 3, n.8025 del 25/1/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiap-petta, Rv. 208166 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]