CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Opera il 12 luglio 2018. Con un unico motivo di ricorso si duole del difetto di motivazione in relazione all'eccepita nullità dell'accertamento etilonnetrico urgente per incertezza circa l'identità delle persone intervenute e per difetto degli avvisi di legge. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura è riproduttiva di una doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. A parte la totale irrilevanza, ai fini della ricostruzione, delle inesattezze segnalate al primo punto in ordine alla identificazione dell'organo accertatore, nella sentenza impugnata si dà atto della dinamica dei fatti e delle modalità con cui l'imputato era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, circostanza documentata dagli atti redatti e confermata dai testi. A riguardo giova ricordare che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefacente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287). Peraltro detta prova, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Rv. 281976). Nel caso in cui la prova sia data mediante la deposizione dell'agente operante, l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione (vedi Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 est