CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cg4124;142- JV ;tyl fh/WN ,WN V": L...ez 01 a 14:CO Trattazione scritta in presenza. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 12 agosto 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistente il quadro di gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art 416-bis 1. cod. pen. Si contestava il concorso con altri indagati, in atti di concorrenza illecita volti all'esecuzione del taglio boschivo, nella zona tra Pre-Serre, [OSCURATO:PERSONA] e l'area catanzarese. Il tutto era frutto di accordi finalizzati a creare un oligopolio nell'attività di forestazione su aree pubbliche, attraverso la divisione tra imprese delle zone con assegnazione dei lotti e rispettiva attuazione di un criterio di turnazione tra le ditte partecipanti all'accordo stesso. Il sistema d'azione era ritenuto di tipo mafioso. Esso era caratterizzato: - dall'intimidazione verso le ditte che non aderivano al patto anzidetto; - dall'imposizione di sanzioni alle ditte che partecipavano all'accordo e che violavano i patti e la regola di turnazione stabilita. [OSCURATO:PERSONA], si assumeva, avrebbe operato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA], soggetto poi divenuto collaboratore di giustizia. Nell'atto di appello il Pubblico Ministero ha posto in evidenza i risultati delle intercettazioni che, uniti alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], davano conto della sussistenza del fatto. Si richiamava specificamente la vicenda del taglio del bosco in località montagna Ducale, del Comune di Borgia. La gara relativa era stata aggiudicata a [OSCURATO:PERSONA], per volere di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'intercettazione ambientale del 29 ottobre 2016 emergeva che prima dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] l'appalto doveva essere aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA]. Emergeva, ancora, che quest'ultimo aveva richiesto a Ciconte la restituzione della somma a lui corrisposta. Al suo rifiuto Fabiano aveva sottratto a Ciconte il bosco promesso da [OSCURATO:PERSONA]. Per una serie di contrasti, che erano inevitabilmente insorti, raccontava [OSCURATO:PERSONA], che la cosca [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di incontrare quelli di [OSCURATO:PERSONA] (Iozzo) e della zona di Filadelfia (Anello). Ancora, dalle intercettazioni emergeva una richiesta proveniente dai Chiefari, affinché [OSCURATO:PERSONA] intervenisse su Fabiano, per costringerlo a far fronte agli impegni collegati a un lavoro boschivo. La rivendica proveniva anche da [OSCURATO:PERSONA] (luciano). Durante una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva che l'intervento su Fabiano avrebbe determinato che questi si sarebbe rivolto a Luciano ([OSCURATO:PERSONA]) essendosi già "sistemato" verso quest'ultimo. Si tentava, dunque, di organizzare un incontro con [OSCURATO:PERSONA] che non avveniva poiché gli appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA] erano attinti dal provvedimento di fermo. Il Tribunale del riesame, investito quale giudice d'appello, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, di rigetto della richiesta cautelare, disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Valorizzava le intercettazioni e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe stata trasmessa, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], la reggenza del clan dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Tozzo avevano da quel momento cercato di escludere i [OSCURATO:PERSONA] dalla assegnazione degli appalti. Tutti gli elementi descritti fondavano il quadro di gravità indizia e imponevano uno scrutinio positivo sulla sua sussistenza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del quadro di gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] d'appello cautelare, si sarebbe soffermato sulla conversazione finalizzata ad ottenere un incontro a pranzo con Luciano, per poi giungere, da parte dei colloquianti a escluderne la possibilità. Ciò, per i rischi connessi ad un possibile intervento della polizia giudiziaria, così che sarebbe stato preferibile parlare della vicenda in luogo separato. Fuori discussione, innanzitutto, era, secondo il Tribunale, il dato per cui si parlasse di [OSCURATO:PERSONA], poiché -nella conversazione del 19/5/2017 progr. 760, a quattro giorni dall'esecuzione dell'arresto anche dei [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con Tozzo, commentava l'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziava che costui sarebbe stato contento dell'arresto eseguito. Il Tribunale aveva, tuttavia, posto in correlazione fatti temporalmente differenti senza spiegarne la ragione. Il tema probandum di valenza cautelare si sarebbe dovuto individuare per i fatti avvenuti nel 2014, successivi alla morte di [OSCURATO:PERSONA] del 2013. Non vi erano, perciò, elementi in questa direzione. Unico era dato dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che riferiva di un episodio del 2014, relativo all'interessamento da parte della famiglia Anello, dimostratasi interessata a un appalto boschivo in zona di Cenadi. I chiarimenti dei [OSCURATO:PERSONA] sarebbero giunti nel 2017 a tre anni di distanza, cioè, dall'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evento, tra l'altro, non riscontrato.L'ordinanza impugnata lasciava, dunque, priva di riscontri la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]. L'unico dato a carico di [OSCURATO:PERSONA] era offerto dall'incontro con [OSCURATO:PERSONA] del 2014, non foriero di profitto e sul quale il riscontro stesso sarebbe stato offerto da un incontro ipotetico successivo di tre anni. Ciò escludeva la sussistenza della piattaforma di gravità indiziaria a carico del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sua manifesta infondatezza e perché, in definitiva, rimette alla Corte di legittimità diverse valutazioni di merito, precluse in questa sede. 1.1. I motivi di ricorso, strettamente collegati, possono essere trattati unitariamente. Nel procedimento in esame erano stati raggiunti gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi indagati sulla avvenuta divisione tra cosche di ‘ndrangheta del territorio boschivo compreso tra l'area vibonese e quella catanzarese. Partecipi dell'accordo erano le famiglie Tozzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Vallefiorita e Anello di Filadelfia. L'esistenza di un accordo, finalizzato a condizionare la libera concorrenza tra gli operatori di mercato, si desume dal vasto compendio intercettivo e da quanto aveva affermato [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia appartenente alla famiglia di `ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]. La fonte dichiarativa ha, infatti, spiegato che in ragione dell'estensione dell'area boschiva e della conformazione di essa, da un punto di vista territoriale era ritenuta di attribuzione "collettiva", assegnata, cioè, alle tre famiglie anzidette, operanti nel settore e lì insediate. In questa logica il Tribunale del riesame ha ritenuto che sulla scorta del materiale dimostrativo indicato risultava un ruolo chiaro di [OSCURATO:PERSONA] e ciò in considerazione, innanzitutto, di quanto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo la morte dei cugini [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto con [OSCURATO:PERSONA] stesso la reggenza del gruppo. Invero il collaboratore aveva spiegato che dopo la morte del cugino [OSCURATO:PERSONA], le famiglie Tozzo e Anello avevano cercato di approfittare della gestione delle attività nel settore del taglio boschivo escludendo la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e le imprese loro collegate. La vicenda [OSCURATO:PERSONA] era emblematica. Costui, imprenditore che apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], si era presentato per ottenere un appalto in territorio catanzarese (Cenadi), con l'intesa che avrebbe corrisposto il dovuto anche ai [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato ma non aveva ricevuto alcunché. A distanza di qualche anno dai fatti (che si collocavano nel 2014) i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano richiesto un chiarimento con Anello e Iozzo, confronto che però non si era avuto per i rischi connessi all'attuazione di un incontro a ciò finalizzato. Come anticipato la vicenda trovava supporto nei riscontri offerti dalle intercettazioni telefoniche elemento di indubbio significato di convalida della dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA]. In questa ottica, si discuteva per la fissazione di un incontro conviviale che avrebbe dovuto permettere la composizione della vicenda, incontro che era evitato per i rischi collegati e per le possibili iniziative della polizia giudiziaria. I colloquianti si accordavano, piuttosto, nel vedersi in maniera riservata per dettare le condizioni dell'accordo anche alla presenza di "Luciano". Che il riferimento a costui fosse collegato a [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della cosca [OSCURATO:PERSONA], non aveva dubbio il Tribunale della libertà. Erano messe in collegamento due conversazioni: la prima dell'Il maggio 2017 e la seconda del 19 maggio 2017. In esse si faceva riferimento, appunto, all'anzidetto Luciano, evocandone il nome nella prima e collegandolo all'arresto avvenuto dopo poco. Sul tema Montefusco, colloquiando con Iozzo, essendo in corso l'organizzazione della riunione chiarificatrice riferiva che [OSCURATO:PERSONA] era lieto dell'avvenuto arresto dei membri della cosca [OSCURATO:PERSONA], evento (operazione .Ionny) che gli avrebbe permesso di non incontrarli. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, allora, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e chiamante in correità, verso [OSCURATO:PERSONA], non è elemento isolato e si salda strettamente a quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche captate. Da esse trae conferma il ruolo del ricorrente e l'ingresso nella reggenza della cosca [OSCURATO:PERSONA], dopo l'assassinio dei due fratelli, cugini dello stesso collaboratore. In via logica, pertanto, era naturale che dalle conversazioni intercettate emergesse che, risultando [OSCURATO:PERSONA] elemento apicale, subentrato ai [OSCURATO:PERSONA], dovesse interessarsi della vicenda relativa alla divisione degli appalti nel settore boschivo tra le diverse ditte interessate ad operare. Ciò è quanto esattamente emerge dai colloqui telefonici, colloqui interpretati dal Tribunale della libertà nel senso anzidetto e il cui contenuto risulta, a fronte della coerenza dell'interpretazione data, insindacabile in sede di legittimità. In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n.35181 del 22/05/2013, Rv. 257784; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282337). 1.2. Deve, poi, annotarsi che risultano ininfluenti i rilievi operati sulla mancata riscossione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di utili dalla attività anzidetta. Il nucleo essenziale della condotta ascritta non è legato, invero, al conseguimento di una utilità personale o di un beneficio per l'agente, ma all'azione del compimento di atti di concorrenza illecita con violenza o minaccia. L'art. 513 bis cod. pen. ha, invero, nell'ambito di tutela della sua oggettività giuridica, l'atto di concorrenza che si ponga oltre i limiti legali, inibendo la normale dinamica imprenditoriale, con una conseguente turbativa delle regole del libero mercato, mettendo in discussione anche le nozioni legislative comunitarie di "libera concorrenza", "concorrenza effettiva tra imprese" e "legittima competizione sul mercato". Secondo quanto ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756) "la fattispecie prevista dall'art.513 bis cod. pen. comprende tutti i comportamenti competitivi tipici che si prestino ad essere realizzati con mezzi vessatori, ossia con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici tendenzialmente operanti nello stesso settore" (tale è pure l' orientamento ermeneutico di: Cass., sez. II, 27 giugno 2007, n. 35611 nonché di Cass, sez. III, 6 marzo 2013, n. 16195). La violenza o la minaccia che connotano la fattispecie possono, dunque, anche essere implicite e la condotta di compimento degli atti di concorrenza può derivare anche da un accordo tra singole imprese, secondo un meccanismo turnario che non permette ad altri operatori commerciali di prendere parte alla gestione delle singole attività economiche. Finalità siffatta sussiste viepiù là dove la designazione delle imprese titolate alla partecipazione ad un appalto sia definita dalle famiglie ‘ndranghetiste, con esclusione di tutti coloro che non abbiano aderito all'accordo realizzato con la finalità anzidetta. Vanno pertanto ritenuti inammissibili i rilievi svolti sul punto. 1.3. Questioni di fatto, parimenti inammissibili, risultano quelle collegate agli argomenti spesi per escludere che il soggetto che figurava nelle intercettazioni, come "Luciano", fosse [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha, infatti, spiegato con una motivazione immune da contraddizione o da manifesta illogicità la ragione per la quale si collegavano le due conversazioni centrali per l'identificazione captate 1'11 maggio 2017 e il 19 maggio 2017, secondo quanto si è avuto modo di spiegare. Il rilievo in ricorso sulla genericità della indicazione risulta decisamente aspecifico e privo di una critica reale al ragionamento svolto sul punto, con conseguente inammissibilità della deduzione articolata.Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Segue la comunicazione di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 eu