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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 35287/2023

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. udito il Difensore: nessun Avvocato è presente. rf [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 24 novembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dalle imputate, con cui il G.u.p. del Tribunale di Frosinone il 10 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nell'anno 2021, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva ritenuta sussistente, con l'aumento per la continuazione, operata la diminuzione per il rito, le ha condannate alla pena ritenuta dì giustizia.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza le imputate, tramite un unico ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunziano violazione di legge.

Lamentano nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. in ragione della omessa valutazione della istanza di rinvio per legittimo impedimento del Difensore.

In particolare, richiamando il contenuto degli allegati documentali al ricorso sub nn. 1-2-3-4-5, si assume non essere stata considerata dalla Corte di merito la richiesta dì rinvio, che era stata regolarmente trasmessa il 22 novembre 2022, per concomitantetcogente impegno professionale (interrogatorio di indagato detenuto)ì dell'udienza del 24 novembre 2022, che era stata fissata nelle forme ordinarie dopo rituale istanza, accolta, di trattazione orale.

La celebrazione dell'udienza senza Difensore di fiducia impedito ha così provocato un vulnus alla Difesa delle imputate ed una conseguente nullità, nullità che si censura con il ricorso.

E' stata tempestivamente domandata la trattazione orale del ricorso.

3. Il P.G./, nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023, rilevata la sussistenza della dedotta nullità, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio. r

4. E' pervenuta il 12 giugno 2023 memoria difensiva con cui sit,1~,per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per la seguente ragione.2.

Dall'accesso diretto da parte del Collegio agli atti, consentito atteso il tipo di vizio denunziato (ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304: «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali»), risulta che, in effetti, il 22 novembre 2022 il Difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire alla Cancelleria della Corte di appello di Roma richiesta di rinvio per dedotto concomitante impegno professionale) del processo fissato il 24 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], entrambe dallo stesso fiduciariamente assistite (cfr. anche attestazione di Cancelleria in data 5 dicembre 2022).

La Corte territoriale ha omesso di pronunziarsi su tale richiesta.

Si è verificata, dunque, la nullità dell'udienza del 24 novembre 2022, per violazione del diritto di difesa, e, in conseguenza, della sentenza all'esito della stessa emessa.

Infatti, secondo consolidato e condivisibile insegnamento di legittimità (di cui sono espressione, tra le altre, Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Iero, Rv. 265854; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158; Sez. 2, n. 33553 del 30/04/2009, Russo, Rv. 245227; Sez. 5, n. 2850 del 03/02/1999, Puma, Rv. 212604), l'omesso esame della richiesta dì rinvio del dibattimento per concorrente impegno professionale del Difensore determina la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza (a meno che l'udienza non sia stata di mero rinvio, ciò che però è da escludersi nel caso di specie, essendosi adottata, appunto, la decisione impugnata).

3. Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, da pronunziarsi senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello dì Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza. udito il Difensore: nessun Avvocato è presente. rf [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 24 novembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dalle imputate, con cui il G.u.p. del Tribunale di Frosinone il 10 luglio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nell'anno 2021, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva ritenuta sussistente, con l'aumento per la continuazione, operata la diminuzione per il rito, le ha condannate alla pena ritenuta dì giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza le imputate, tramite un unico ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunziano violazione di legge. Lamentano nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. in ragione della omessa valutazione della istanza di rinvio per legittimo impedimento del Difensore. In particolare, richiamando il contenuto degli allegati documentali al ricorso sub nn. 1-2-3-4-5, si assume non essere stata considerata dalla Corte di merito la richiesta dì rinvio, che era stata regolarmente trasmessa il 22 novembre 2022, per concomitantetcogente impegno professionale (interrogatorio di indagato detenuto)ì dell'udienza del 24 novembre 2022, che era stata fissata nelle forme ordinarie dopo rituale istanza, accolta, di trattazione orale. La celebrazione dell'udienza senza Difensore di fiducia impedito ha così provocato un vulnus alla Difesa delle imputate ed una conseguente nullità, nullità che si censura con il ricorso. E' stata tempestivamente domandata la trattazione orale del ricorso. 3. Il P.G./, nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023, rilevata la sussistenza della dedotta nullità, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la celebrazione del giudizio. r 4. E' pervenuta il 12 giugno 2023 memoria difensiva con cui sit,1~,per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per la seguente ragione.2. Dall'accesso diretto da parte del Collegio agli atti, consentito atteso il tipo di vizio denunziato (ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304: «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali»), risulta che, in effetti, il 22 novembre 2022 il Difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire alla Cancelleria della Corte di appello di Roma richiesta di rinvio per dedotto concomitante impegno professionale) del processo fissato il 24 novembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], entrambe dallo stesso fiduciariamente assistite (cfr. anche attestazione di Cancelleria in data 5 dicembre 2022). La Corte territoriale ha omesso di pronunziarsi su tale richiesta. Si è verificata, dunque, la nullità dell'udienza del 24 novembre 2022, per violazione del diritto di difesa, e, in conseguenza, della sentenza all'esito della stessa emessa. Infatti, secondo consolidato e condivisibile insegnamento di legittimità (di cui sono espressione, tra le altre, Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Iero, Rv. 265854; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158; Sez. 2, n. 33553 del 30/04/2009, Russo, Rv. 245227; Sez. 5, n. 2850 del 03/02/1999, Puma, Rv. 212604), l'omesso esame della richiesta dì rinvio del dibattimento per concorrente impegno professionale del Difensore determina la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza (a meno che l'udienza non sia stata di mero rinvio, ciò che però è da escludersi nel caso di specie, essendosi adottata, appunto, la decisione impugnata). 3. Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, da pronunziarsi senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello dì Roma,
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