CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) VALENTI Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/12/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Frosinone, in data 06/12/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco e VALENTI Paolo, in relazione ai delitti, loro ascritti in concorso, di rapina aggravata, lesioni aggravate e ricettazione di due autovetture. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto equivalente (anziché subvalente) la già concessa attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. Si argomenta a partire dalla intervenuta assoluzione degli imputati, con la formula "perché il fatto non sussiste", dall'imputazione di detenzione e porto abusivo di pistola. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente considerato sia la piena ammissione degli addebiti, indicativa di un totale ravvedimento dell'imputato, sia l'attivarsi del [OSCURATO:PERSONA] per risarcire il danno. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata. Si censura la sentenza per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, nella determinazione del quale non è stato tenuto in considerazione il ravvedimento dell'imputato, l'assenza di danno patrimoniale, il risarcimento dei danni e l'utilizzo di una pistola giocattolo. Si ritiene, inoltre, sussistente una violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la pena individuata dal giudice di primo grado in misura inferiore alla metà del limite massimo edittale, in appello era stata quantificata in termini prossimi al massimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 628 cod. pen. 3. Ricorre per cassazione il VALENTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena operata dal giudice di appello, rispetto a quella ritenuta equa dal primo giudice. Si deduce in primo luogo che quest'ultimo, in applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., aveva applicato al VALENTI la pena base di anni nove determinata con riferimento alla forbice edittale prevista dal terzo comma dell'art. 628, senza peraltro dar conto della pena base. Inoltre, si censura la sentenza della Corte territoriale che aveva calcolato - sulla forbice edittale del reato non aggravato, all'esito del giudizio di equivalenza delle circostanze - la pena di anni sette di reclusione, in quanto - essendo il minimo aumento per la recidiva reiterata pari a due terzi della pena - la pena base doveva essere individuata in misura poco superiore agli anni cinque, mesi quattro, giorni quindici di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Per quanto attiene al ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi di doglianza sono inammissibili in quanto reiterativi e aspecifici.A tal proposito, è invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). Occorre inoltre precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. ''doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile e qui condiviso, i suddetti motivi non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella reiterazione di censure relative alle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), in assenza di una qualsivoglia critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. 2.1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte d'Appello ha correttamente richiamato quella giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale «in tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo.» (Sez. 2, n. 18382 del 27/03/2014, Venanzi e altro, Rv. 260048 - 01). A tal fine - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - nessuna rilevanza assume l'assoluzione relativa al capo b) dell'accusa, concernente la detenzione e il porto di una pistola semiautomatica. Nel caso di specie, infatti, con motivazione logica ed incensurabile in questa sede, i giudici di merito hanno ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per ritenere sussistente l'aggravante di cui sopra, ma non bastevoli per ritenere integrate le ipotesi di reato di cui al capo b) dell'imputazione (v. p. 8 della sentenza di primo grado). Si tratta, infatti, di ipotesi del tutto autonome, così come avvalorato da quella giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale «l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1 cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente. (Fattispecie relativa al concorso nei reati di rapina e porto abusivo di arma impropria).» (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 263229 - 01). 2.1.2. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, la difesa del [OSCURATO:PERSONA], nel reiterare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta affatto con gli argomenti logicamente coerenti ed esaustivi dei giudici di merito, alla stregua dei quali il diniego delle stesse è motivato in ragione della gravità delle condotte - certamente non dilettantistiche - poste in essere ai danni delle persone offese (il SACCHETTI è stato legato con fascette di plastica ai polsi e la CAPO è stata costretta a sdraiarsi a terra sotto minaccia dell'arma), degli svariati precedenti penali e del comportamento processuale tenuto dall'imputato, avulso da profili di resipiscenza. In particolare, è stata correttamente ritenuta irrilevante l'ammissione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in quanto non solo intervenuta tardivamente, dopo un lungo silenzio serbato fino alla fase conclusiva del processo - svoltosi peraltro nelle forme del rito abbreviato - ma anche poiché, come correttamente sostenuto da entrambi i giudici di merito, finalizzata unicamente alla mitigazione del trattamento sanzionatorio. Tale valutazione, operata a ragione dai giudici di merito, trova anche l'avallo di quella giurisprudenza - impropriamente richiamata dallo stesso ricorrente - alla luce della quale «è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza laddove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico.» (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252229 - 01; allo stesso modo si veda anche Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli e altro, Rv. 271454 - 01). Per quanto concerne l'avvenuto risarcimento del danno, occorre precisare come questo sia stato ampiamente riconosciuto e valorizzato dal giudice di secondo grado, che nel giudizio di bilanciamento ha ritenuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente anziché subvalente; né può ammettersi una duplicazione di effetti con riguardo alla suddetta condotta di risarcimento del danno. 2.1.3. Quanto al terzo motivo di doglianza proposto dal [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto è d'uopo precisare che la determinazione della pena è sufficientemente motivata, in ragione della personalità del ricorrente, dei precedenti penali ascritti allo stesso e della gravità del fatto, così come sopra illustrato.Inoltre, non può ritenersi sussistente alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello non è affatto tenuto a rispettare la proporzione di pena adottata dal giudice di primo grado, il quale nella specie aveva applicato una pena inferiore alla metà del limite massimo edittale (pena base pari ad anni nove, a fronte di limiti edittali compresi tra anni quattro e mesi sei ed anni venti). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «il giudice d'appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, escluda la sussistenza di una circostanza aggravante, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, quantificare la pena per il reato non circostanziato in misura superiore alla pena- base ritenuta dal primo giudice, a condizione che, ai sensi dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la pena finale sia, comunque, inferiore a quella determinata per il reato circostanziato.» (Sez. 1, n. 35741 del 04/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281901 - 01; in senso conforme si veda anche Sez. 5, n. 29471 del 07/05/2018, Guglielm i, Rv. 273147 - 01). Nel caso di specie, posta l'assenza di un vincolo in capo al giudice di appello di attenersi ad una pena che, partendo dai limiti edittali di cui al primo comma dell'art. 628 cod. pen., anziché da quelli di cui al terzo comma (data la ritenuta equivalenza delle circostanze), sia di poco inferiore alla metà del massimo edittale e rilevato, altresì, che la Corte d'Appello ha irrogato una pena finale inferiore a quella precedentemente comminata per il reato aggravato, deve concludersi per l'insussistenza della prospettata violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Come già accennato, anche il ricorso proposto nell'interesse del VALENTI è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 3.1. Occorre innanzitutto precisare che il ricorrente, nel dolersi della mancata determinazione della pena base nella motivazione della sentenza di primo grado, non si confronta affatto con la stessa, in quanto, invero, il G.u.p. aveva correttamente individuato e motivato sia con riguardo alla pena base, sia con riferimento all'aumento per la continuazione con i reati di lesioni e di ricettazione. In particolare, il primo giudice aveva ritenuto sussistenti entrambe le aggravanti ad effetto speciale (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e art. 99, quarto comma, cod. pen.) e, ritenuta la prevalenza delle stesse sulla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., aveva applicato l'aumento di pena per la circostanza più grave (quella della rapina), con un espresso richiamo all'art. 63, quarto comma, cod. pen. In tale prospettiva, partendo da una pena base pari ad anni nove, individuata nella forbice edittale di cui al terzo comma dell'art. 628 cod. pen., aumentata di due anni per la continuazione dei reati di cui ai capi c) e d), e ridotta per il rito, il giudice di primo grado aveva comminato una pena pari ad anni sette e mesi quattro di reclusione (v. p. 10 della sentenza di primo grado).3.2. L'accurata ricostruzione appena richiamata impone di ritenere del tutto priva di fondamento anche la seconda censura prospettata dalla difesa del VALENTI. È, infatti, chiaro che il giudice di primo grado, nel determinare il quantum di pena da irrogare, non aveva applicato alcun aumento per la contestata recidiva reiterata, essendosi limitato ad individuare, nella forbice edittale del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (da anni quattro e mesi sei ad anni venti), la (sola) pena base di anni nove per la rapina aggravata. Di conseguenza è del tutto errata la prospettazione difensiva secondo la quale, essendo nei nove anni ricompreso l'aumento dei due terzi per la recidiva reiterata, la pena base dovrebbe essere individuata in misura di poco superiore agli anni cinque, mesi quattro, giorni quindici di reclusione. In conclusione, ribadito che il giudice di secondo grado non è vincolato a rispettare la proporzione di pena applicata dal giudice di primo grado, purché non commini una pena superiore a quella irrogata per l'ipotesi aggravata (cfr. Supra, § 2.1.3), nel caso di specie la difesa ha comunque errato nel ritenere che la pena base di anni nove comprendesse al suo interno un aumento di due terzi per la recidiva — considerando quindi la pena base pari ad anni cinque, mesi quattro e giorni quindici - dal momento che, come detto, il G.u.p. del Tribunale di Frosinone, nel pieno rispetto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. non aveva ritenuto di applicare alcun aumento di pena per la recidiva in oggetto. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr