CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'individuazione dell'imputato quale soggetto che avvisava il detentore di stupefacente della presenza delle forze dell'ordine è emerso pacificamente dall'intestazione dell'utenza cellulare impiegata per inviare i messaggi di allerta; in relazione alla configurabilità del reato di favoreggiamento anziché quello di concorso nella detenzione di stupefacenti è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo cui in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez.4, n. 28890 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276571); nel caso di specie, la Corte di appello ha sottolineato come l'intervento dell'imputato era limitato ad evitare ai Talio di essere sottoposto a controllo, senza che si evincano elementi idonei a sostenere la sussistenza del concorso nel reato di detenzione; ritenuto che è manifestamente infondata la ritenuta applicabilità dell'art. 384 cod.pen., atteso che l'imputato ha posto in essere la propria condotta in un momento in cui a suo carico non era ipotizzabile alcun tipo di coinvolgimento nel fatto di reato; ritenuto che i restanti motivi - mancato riconoscimento della tenuità ed eccessività del trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello esposto le ragioni della ritenuta gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]