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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22301/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 1° luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 18 settembre 2024, ha rideterminato in anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Noicattaro il 14 febbraio 2024.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo, e in maniera pertinente, la molteplicità, la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti detenute (cocaina, hashish, marijuana), oltre che i precedenti penali dell'imputato.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.MFa io [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA].

ERIA i7GJ2 6 Fiezion d;Z,I.ark) literàa De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 1° luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 18 settembre 2024, ha rideterminato in anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Noicattaro il 14 febbraio 2024. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo, e in maniera pertinente, la molteplicità, la qualità e la quantità delle sostanze stupefacenti detenute (cocaina, hashish, marijuana), oltre che i precedenti penali dell'imputato. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.MFa io [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]. ERIA i7GJ2 6 Fiezion d;Z,I.ark) literàa De
Sentenza Cassazione n. 22301/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris