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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 27493/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043KQPB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03V93AL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA Lato avviso alle par—tr;g? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato in primo luogo che lo stesso risulta essere stato personalmente proposto dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato altresì che le questioni devolute, afferenti al trattamento sanzionatorio di cui si lamenta l'eccessività, esulano dai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., secondo i quali il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato la questione censurata nel ricorso in esame, pur afferente al trattamento sanzionatorio, non riguarda l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, estranei all'impugnativa innanzi a questa Corte; rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso proposto personalmente dall'imputata e per motivi concernenti l'entità della pena pecuniaria applicata nei suoi confronti' > rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043KQPB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03V93AL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA Lato avviso alle par—tr;g? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato in primo luogo che lo stesso risulta essere stato personalmente proposto dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato altresì che le questioni devolute, afferenti al trattamento sanzionatorio di cui si lamenta l'eccessività, esulano dai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., secondo i quali il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato la questione censurata nel ricorso in esame, pur afferente al trattamento sanzionatorio, non riguarda l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, estranei all'impugnativa innanzi a questa Corte; rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso proposto personalmente dall'imputata e per motivi concernenti l'entità della pena pecuniaria applicata nei suoi confronti' > rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 27493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris