CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 31493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 840 / 202 5 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA-ACI, in persona del rappresentante legale pro tempore,elettivamente domiciliato presso l’[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8 , con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lorappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente,giusta procura in atti; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in BOLOGNA , VIA S. [OSCURATO:PERSONA] N.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , giusta procura in atti; –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.in persona del legale rapp resentan te pro tempore -intimata- avverso la sentenza n.1452/2024 del Tribunale di Castrovillari , depositata in data07/08/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 02/12/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] d’Itala – ACI impugnò innanzi al Tribunale di Castrovillarila sentenza del Giudice di pace di Rossano con la quale era stata condannata alla r i fusione e a l pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di tutte le spese sostenute o da sostenere, consequenziali agli adempimenti di legge non ottemperatidalla [OSCURATO:SOCIETA]. (convenuta originaria). Si costitu ì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , eccependo in via preliminare la litispendenza con altro identico procedimento iscritto dall’ACI il giorno 28/09/ 20 16 recante RG n. 2588/16, nonché l’inammissibilità dell’appelloper violazione dell’art. 339, commi 2 e 3, c.p.c.;la Car A uto S.r.l. restò contumace. In data 23 dicembre 2016 parte appellante avanzò istanza di rimessione in termini ex art . 153, comma 2, c.p.c . , deducendo di aver proceduto all’iscrizione al ruolo telematica dell’atto di appello nell’ultimo giorno del termine previsto per l’impugnazione, il 26 settembre 2016, ma che il depositonon si era perfezionato,essendo pervenutein rapida successione solo tre delle quattro PEC previste dal sistema (“accettazione”, “avvenuta consegna” e “esito controlli automatici deposito atto”); pertanto aveva provveduto ad iscrivere nuovamentela causa al ruolo in data 27 settembre 2016, a termine spirato, e non essendo pervenutaneanche in tal caso la quarta PEC, ad effettuareulteriore iscrizione il giorno 28 settembre 2016 . Chiese altresì di dare atto del disguido telematico verificatosi nonché di riunire i procedimenti. Il Tribunale di Castrovillari, previa riunione dei procedimenti, confermò con ordinanza il rigetto dell’istanza di remissione in termini, ritenendo che parte appellante fosse incorsa in una decadenza per causa a sé imputabile, e ad un errore rimediabile con l’ordinaria diligenza,e non si fosse attivata prontamente , vista anche l’intempestività delle istanze di rimessione avanzate dopo ben tre/quattro mesi dall’evento,e per l’effetto, dichiarò improcedibile il gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c. attes a la tardività della costituzione dell’ACI in entrambi i giudizi, ovvero oltre i termini previsti dall’art. 165 c.p.c. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari ricorre [OSCURATO:PERSONA] d’Italia -ACI sulla scorta di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. L a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con la prima censura la ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis,comma 7, del d . l . n. 179 / 2012 e succ. mod. e dell’art. 348 comma 1 c.p.c., nonché dell’art.153 c.p.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che, per effetto del generarsi della c.d. “seconda PEC” e della successiva ricezione della c.d. “terza PEC” (che segnalava unicamente la necessità di verifiche da parte della cancelleria ricevente),il deposito dell’atto di citazioneavrebbe dovuto ritenersi comunque tempestivo . La sentenza avrebbe errato altresì nel non accogliere l’istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.considerando la prontezza e la diligenza con la qualela ricorrente si sarebbe attivat a per risolvere l’errore, imputabile in ogni caso alla sola cancelleria, unica legittimata per la verifica dei controlli e la trasmissione della quarta PECdi conferma del deposito atti. Con la seconda doglianza la ricorrente censura l’o messa percezione di fatto processuale, l’omessa percezione della prova depositata in atti dell’avvenuta iscrizione a ruolo in data 26/9/2016 e della mancata ricezione della quarta PEC, nonché la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c. IlTribunale non si sarebbe erroneamente avveduto degli atti prodotti in giudizio comprovanti la tempestività del deposito e l’aspettativadi un affidamento qualificato, e dunque incolpevole, nella ricezione della terza PEC, non potendo l’odierna ricorrente dare prova della mancata ricezione della quarta PEC. Il primo motivo è fondato. In riferimento all’art. 16 bis,comma 7, del d . l . n. 179 / 2012 giova precisare che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC, o seconda PEC) determina il momento di perfezionamento provvisorio del deposito telematico e costituisce il riferimento temporale per la verifica della tempestività. Tuttavia, tale perfezione è condizionata al buon esito delle successive fasi di controllo automatico (terza PEC) e di accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC). Solo con l’accettazione definitiva si realizza l’efficacia rituale del deposito, con conseguenteconoscibilità dell’atto. In caso di mancato completamento dell’iter il deposito, pur perfezionato, è inefficace e inidoneo a produrre effetti sostanziali (Sez. 3, n. 19307 del 07luglio 2023). Pertanto, la parte che riceva solo le prime tre PEC può ritenere rispettati i termini di deposito, ma l’efficacia definitiva sorge solo con la quarta PEC; “ i n assenza di questa o in caso di esito negativo, la parte non decade automaticamente ma è tenuta a porre tempestivo rimedio mediante nuovo deposito o istanza di rimessione in termini, considerata la possibilità di continuità con il primo deposito ai fini della tempestività”(Sez. 1, n. 6743del 10 marzo 2021 ). Orbene,nel caso di specie l’odierna ricorrente, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla RdAC entro il termine per la proposizione del gravame ovvero il 26settembre 2016 ore 18:5 3 , ha reitera to il giorno successivo la procedura di deposito telematico , la quale avendo avuto esito positivo, sebbene la quarta PEC sia stata generata in data 29settembre 20 16 , si è posta in continuità con la prima procedura di deposito, da considerarsi di per sé tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico ma la data della RdAC del primo deposito (Sez. 1, n. 6743 del 10 marzo 2021). A nulla rileva che il secondo deposito sia stato effettuato il giorno successivo, in quanto la descrizione della problematica contenuta nella terza PEC del 26 settembre 2016 “ Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’apposito ufficio ricevente”non aveva ancora evidenziato un errore irrimediabile o un errore fatale . Infatti, i n tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Sez. L., n. 1348 del 12 gennaio 2024; Sez. 2, n. 36542 del 4 dicembre 2022). In definitiva, si deve ritenere che, nel disattendere l’istanza di rimessione in termini formulata dall’odierno ricorrente, il Tribunale non si sia conformato ai principi enunciati in materia da questa Corte a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità: L'istituto della rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”(Sez. 2, n. 4034 del 17 febbraio 2025) Sul punto giova rilevare che la pronta attivazione della ricorrente si è verificata in tempi ragionevoli , considerando che le istanze di remissione sono state depositate alla prima udienza utile per la decisione,ovvero alla prima udienza di trattazione fissata nell’atto di citazione. In ogni caso non può certo ritenersitardiva un’attivazione di tre, quattro mesi - avendo questa Corte ritenuto, semmai, ingiustificati ritardi dell’ordine di diciannove mesi (Sez. 6 – L , n. 16423 del 17luglio 2014); un anno e mezzo (Sez. 2, n. 4841 del 26 marzo 2012); cinque mesi (Sez. 6,n. 22342 del 05 agosto 2021) . Il secondo motivo resta assorbito. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoe rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,