CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e VladimiroPegoraro-ricorrente-controdifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Venezia n. 398/2022 depositato il18/1/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’impugnato decreto il Tribunale di Padova respingeval’opposizione, ex art. 98 l.fall., proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso ilNumero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA].p.a. che aveva rigettato la domanda dell’odierna ricorrente diammissione allo stato passivo, in via privilegiata ex art. 2767 c.c., delcredito per il complessivo importo di € 627.077,65 per asseriti danniindiretti (individuati anche sulla base di una perizia di parte), detrattol’indennizzo di € 100.000 ricevuto dalla compagnia assicurativa delsoggetto che gestiva e conduceva in locazione la lavasecco al cui internol’incendio si era innescato ([OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), conseguenti ad un incendiooccorso in un centro commerciale di proprietà della fallita, che avevacoinvolto anche i locali che [OSCURATO:SOCIETA]. conduceva in locazione,costringendola alla chiusura del negozio nel periodo tra il 16 luglio 2017 eil 21 marzo 2018.1.1 Il Tribunale rilevava che, per espresse previsioni contrattuali, lasubconduttrice (e quindi la [OSCURATO:SOCIETA].) si era obbligata asottoscrivere, a sua cura e spese, una polizza assicurativa con rinunzia dirivalsa contro i rischi di danneggiamento e perimento, anche a causa diincendio, esplosione, scoppio, acqua condotta, eventi socio politici, eventis.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (danti causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) daogni responsabilità per perdite e/o danni materiali agli arredi, alle merci,alle attrezzature e agli impianti derivatile dai sinistri predetti, nonché daogni responsabilità per i danni diretti o indiretti a persone e/o a cose chepotessero derivare da fatto doloso o colposo di loro dipendenti o di terzi ingenere, salvo il caso di dolo della sublocatrice o della proprietaria.1.2 Soggiungeva che tale clausola era da considerarsi valida ed efficace enon assoggettata al regime della “doppia sottoscrizione” dal momento cheil contenuto del contratto risultava esser stato negoziato tra le parti, comedichiarato dalla stessa ricorrente in calce al contratto. Non ricorrevanoneanche i presupposti della prospettata nullità per violazione dell’art. 1229Numero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026c.c., tenuto conto che l’esonero di responsabilità era espressamenteescluso dall’art. 12.6 del contratto.1.3 Affermava, inoltre, che l’opponente non aveva offerto prova in ordineai danni lamentati, dal momento che la perizia di parte era stataradicalmente contestata da controparte sul presupposto che il calcolo delleasserite perdite era stato determinato sulla base di presenze e venditedegli anni 2017, 2018 e 2019, senza tuttavia allegare né gli scontrini, nétabulati, né bilanci; per i costi relativi ai dipendenti non era stata versatain atti alcuna idonea documentazione, mentre, con riferimento alle spesedi pubblicità, erano state prodotte tre fatture senza che le ulteriori fattureintestate a soggetti terzi risultassero riferibili alla medesima.1.4 Chiariva, da ultimo, che, in assenza di prova e, prima ancora, dispecifiche allegazioni, non poteva farsi ricorso alla liquidazione del dannoin via equitativa.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso la cassazione del decreto sullabase di dodici motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:primo motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento allaclausola n. 12 per quanto attiene le norme dettate in tema diinterpretazione dei contratti (artt. 1362, 1363, 1364, 1370 e 1371 c.c.); sisostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, nell’interpretare laclausola n. 12.1, dell’intero contesto contrattuale; così facendo risultavache l’obbligo in capo al conduttore di sottoscrivere una polizza assicurativacontrattuale era limitato ai danni diretti e materiali derivanti ai benisottotetto e non comprendeva il risarcimento per danni indiretti, oggettoappunto della fattispecie in esame; la clausola di esonero della proprietàper danni diretti e indiretti era circoscritta ai soli fatti commessi daidipendenti e dai terzi e non dalla proprietà;Numero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione di norme di legge intema di clausole vessatorie di cui all’art. 1341 c.c. e all’art. 1342 c.c.; ilricorrente lamenta che la dichiarazione contenuta nel contratto dilocazione con la quale le parti davano atto di aver negoziato le clausolenon escludeva la vessatorietà della clausola, non garantendone, di per sé,una specifica discussione e trattativa individuale. Essa, quindi, sarebbenulla ed inefficace, in difetto di specifica approvazione con doppiasottoscrizione, trattandosi di contratto per adesione;terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione di norme di legge (art.1229 c.c.);quarto motivo: nullità della sentenza o del procedimento (art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.) per vizio di motivazione, consistente in una omessae/o carente motivazione o motivazione del tutto apparente in merito almancato accoglimento dell’eccezione di cui all’art. 1229 c.c.; violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)per violazione degli artt. 99, comma 11, l. fall., 111, comma 6, Cost., 132,comma 2, n. 4, e 134, comma 1, c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c.,per mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione del provvedimentodecisorio con riguardo al mancato accoglimento dell’eccezione di cuiall’art. 1229 c.c.;quinto motivo: nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.), derivante dall’omesso esame di un’eccezione o di un fattodecisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, riguardantel’eccezione di cui all’art. 1229 c.c.;sesto motivo: violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, inrelazione al divieto di pattuire un esonero di responsabilità (clausola n. 12del contratto), in contrasto con la previsione dell’art. 1229 c.c. in tema diresponsabilità extracontrattuale (artt. 2043, 2051 e 2053 c.c.) e diresponsabilità contrattuale prevista per legge (art. 1575 c.c.);Numero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026settimo motivo: omesso esame, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., di unfatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra leparti, costituito dall’impossibilità di prevedere un’esclusione diresponsabilità per dolo o colpa grave in ambito extracontrattuale stante ildisposto di cui all’art. 1229 c.c.; si ritiene che l’ art. 12 del contratto disublocazione regoli esclusivamente i rapporti di natura contrattuale tra leparti e, quindi, non possa estendersi a responsabilità di naturaextracontrattuale o aquiliana come quella di cui all’art. 2043 c.c. o ancoraa responsabilità dettate per legge, come i profili ricondotti alla custodia exart. 2051 c.c. o alla rovina di edifici ex art. 2053 c.c.;ottavo motivo: violazione e/o falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.) degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e 118 c.p.c.;nono motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.) che era stato oggetto di discussione tra le parti,riguardante la produzione in giudizio del bilancio 2017, contenente anche idati economici 2016; si argomenta che, non essendo stato contestatol’evento dell’incendio che aveva reso inutilizzabili i locali per alcuni mesi,era fatto notorio che la forzata chiusura dei locali commerciali producessein sé un danno per l’esercente l’attività commerciale avente contatti con ilpubblico, per perdita di avviamento e di utile; si ascrive, inoltre, alTribunale di aver omesso l’esame dei bilanci degli anni 2016 e 2017, daiquali potevano attingersi utili elementi circa un netto divario nei ricavidelle vendite, nonché nell’utile (perdita) di esercizio, di non averconsiderato le fatture attestanti le spese per la pubblicità, di non avertenuto conto delle comunicazioni del consulente del lavoro a dimostrazionedei costi sostenuti per i dipendenti e di aver ingiustamente disatteso larichiesta di ispezione dei documenti;decimo motivo: violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, conriferimento al principio previsto dall’art. 1226 c.c., per non avere ilTribunale liquidato i danni anche in via equitativa, essendone stata fornitaNumero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026“prova seppur parziale” costituita dall’esser stato il negozio chiuso per ottomesi, tenuto conto che la relativa quantificazione risponderebbe a logichepresuntive;undicesimo motivo: violazione e/o falsa applicazione (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.) degli artt. 99, comma 11, l. fall., 132, comma 2, n. 4, e 134,comma 1, c.p.c. e 118 comma 1 disp. att. c.p.c. per mancatoassolvimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento decisorio, nelsenso previsto dall’art. 111, comma 6, Cost.), con riguardo al mancatoaccoglimento della richiesta di C.T.U.; nullità della sentenza o delprocedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per omessa motivazione inmerito al mancato accoglimento della richiesta di C.T.U;dodicesimo motivo: violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese legali; sichiede che, una volta accolti i motivi, le spese del giudizio vengano postea carico del Fallimento.2. Ragioni di economicità e “liquidità” processuale impongono il preventivoesame dei motivi (dall’otto all’undici), che investono il profilo decisoriodella mancata prova del danno.3. L’ottavo e il nono motivo, suscettibili di congiunto esame in quantostrettamente connessi, sono inammissibili in quanto nel complesso siriversano nel merito e richiedono alla Corte di rinnovare l'accertamentodel fatto e la valutazione delle prove.3.1 Non può, invero, consentirsi che una simile doglianza sia mascheratadai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell'art. 115 c.p.c.rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova,non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatoreNumero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola divalutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova (cfr., risolutivamente, Cass., Sez. U.,20867/2020).3.2 Il mancato esame dei bilanci prodotti è privo di decisività, perché l'art.2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per irapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, nontrova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agiscanon in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo alfallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo,non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetticonsiderati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditoriche assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa. (Cass., Sez.U., 4213/2013).3.3 Contrariamente a quanto lamentato nel motivo, il Tribunale ha datoconto della insufficienza della prova del danno, sia in relazione ai costirelativi ai dipendenti (laddove ha precisato che «parte ricorrente non hadimesso alcuna idonea documentazione limitandosi e depositarecomunicazioni non sottoscritte e la fattura del commercialista»), sia conriferimento alle spese di pubblicità (affermando che «la parte si è limitataa dimettere tre fatture senza che le ulteriori fatture intestate a soggettiterzi risultino riferibili alla medesima»).3.4 Quanto alla richiesta di ispezione ex art. 118 c.p.c. disattesa dalTribunale in ragione della sua totale genericità («Né sul punto può trovareaccoglimento la richiesta di ordine di ispezione ex art. 118 c.p.c. formulatain modo del tutto generico dal patrocinio della ricorrente», pag. 4 deldecreto impugnato), va rilevato che il mezzo istruttorio di cui agli artt. 118e 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. costituisce uno strumento istruttorioresiduale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità diNumero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancatoassolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressionedi una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento delgiudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formareoggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (Cass.31251/2021).4. Il decimo motivo è inammissibile.4.1 Il Tribunale ha fatto corretta applicazione della norma di cui all’art1226 c.c. così come interpretata da questa Corte, che ha costantementeaffermato il principio secondo il quale la valutazione equitativa del dannopresuppone che esso, pur non potendo esser provato nel suo precisoammontare, sia non solo certo nella sua esistenza ontologica, ma ancheche l’impossibilità, o la rilevante difficoltà, nella stima esatta del dannosiano oggettive ed incolpevoli (cfr., tra le tante, Cass. 20889/2016 e127/2016).4.2 Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento compiuto dal Tribunalesulla insussistenza della dimostrazione del danno e quindi dell’ “andebeatur”, la censura non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto incapo alla decisione impugnata, ma, nel sostenere che la prova dei dannifosse stata fornita, esprime un mero dissenso rispetto ad unapprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazionediscrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.Al riguardo è sufficiente ricordare come sia inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (v. Cass.5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass.19547/2017, Cass. 16056/2016).5. L’undicesimo motivo è infondato.Numero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/20265.2 Il Tribunale, come da ordinanza del 4/11/2021, assunta a scioglimentodella riserva riprodotta nel controricorso, ha disatteso la domanda diammissione della C.T.U. definendola «esplorativa e non rilevanterisultando la causa già documentalmente istruita e matura per ladecisione».5.3 La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla provavera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudenteapprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo poterediscrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendola motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzoessere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delleargomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatoriounitariamente considerato (cfr. Cass. 326/2020, 9461/2010, 15219/2007,9461/2010 e 4660/2006).Pertanto, se la C.T.U. doveva essere espletata previa acquisizione deidocumenti ex 118 c.p.c., è evidente che il Tribunale, rigettando larichiesta di tale acquisizione, ha implicitamente ritenuto non conducentel’accertamento peritale.6. I motivi da uno a sette sono inammissibili.6.1 In essi vengono articolate doglianze che investono l’ulteriore e distintaratio decidendi dell’impugnata sentenza, concernente l’affermazione diresponsabilità del sinistro in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.6.2 Orbene, si è già visto, disattendendosi i motivi da otto ad undici, chela seconda ragione fondante il menzionato convincimento del tribunale èrimasta vanamente impugnata. Deve, perciò, trovare applicazione ilprincipio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenzasia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascunadelle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata sul punto, l'omessa o infruttuosa impugnazione di unadi esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativaNumero registro generale 5820/2022Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 21674/2026Data pubblicazione 25/06/2026alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazioneinutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. 4738/2022, 22697/2021, 10012/2021,3194/2021, 15075/2018, 18641/2017 e 15350/2017).7. Non può, infine, considerarsi una vera e propria censura il dodicesimomotivo che, nell’auspicato accoglimento del ricorso, sollecita la riformadella regolamentazione sulle spese processuali contenuta nelprovvedimento impugnato.8. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio cheliquida in € 8.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spesegenerali al 15%, Iva e Cap.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 maggio 2026.Il Presidente