CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29925/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4579/46/15, depositata il 14 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4579/46/15 del 14/05/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 440/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento impugnato era stato accertato un maggior reddito d’impresa in ragione di costi ritenuti indeducibili. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Ufficio evidenziando che: a) con riferimento ai costi ritenuti non di competenza per euro 37.992,69, «trattasi di spese di cui nell’esercizio di competenza non è ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, in quanto concorreranno a formarlo nell’esercizio in cui si verificheranno tali condizioni»; b) con riferimento ai canoni di leasing, la detraibilità era «determinata in funzione della categoria di appartenenza dell’attività effettivamente svolta» e l’Ufficio aveva «applicato coefficienti stabiliti per un gruppo diverso da quello relativo alla categoria merceologica dell’azienda»; c) con riferimento, infine, ai compensi degli amministratori, gli stessi erano stati effettivamente corrisposti come risultante dai modelli CUD, che certificavano anche le imposte pagate. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente con riguardo alla ripresa concernente i canoni di leasing, non avendo specificato il gruppo al quale i coefficienti di ammortamento applicati sarebbero stati erroneamente collegati e quali siano le categorie merceologiche messe a raffronto. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza con riferimento ai canoni di leasing va letta unitamente alla parte in fatto della medesima sentenza, laddove sono stati indicati i motivi di ricorso proposti avverso l’avviso di accertamento. 1.4. In particolare, la società contribuente aveva evidenziato che l’azienda apparteneva al gruppo IX ed esercitava l’attività di produzione di fertilizzanti chimici organici. Non si trattava di una impresa agraria e, pertanto, non rientrando nel gruppo I, non dovevano alla stessa applicarsi i coefficienti di ammortamento previsti per tale gruppo, ma quelli attribuiti al reale settore di appartenenza. 1.5. Proprio alla luce della domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], riassunta nella sentenza impugnata, si può agevolmente comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice di appello, il quale ha annullato la ripresa perché AE ha applicato dei coefficienti di ammortamento erronei, riguardanti il gruppo I anziché il gruppo IX, cui effettivamente appartiene l’azienda gestita dalla controricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 102, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), nella formulazione applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR annullato senza alcuna motivazione il rilievo per il quale i canoni di leasing concernenti il contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. n. 935772, della durata di sessanta mesi, sarebbero comunque indeducibili (per un importo di euro 14.502,00 + IVA al 20%) pur applicando i coefficienti previsti per il gruppo IX indicato dalla società contribuente. Invero, per le tettoie mobili oggetto di detto contratto il periodo minimo di durata contrattuale era di ottanta mesi. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 2.2. Invero, la difesa erariale, pur riportandone liberamente il contenuto, non ha integralmente trascritto in ricorso, per la parte che qui interessa, né il processo verbale di constatazione, né l’avviso di accertamento e, nel contempo, non ha specificato la esatta collocazione in atti di detti documenti, in palese violazione del principio enunciato da Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022. 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente allorquando ha ritenuto deducibili i compensi degli amministratori che, secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, non sarebbero mai stati corrisposti. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. La CTR ha affermato che la società contribuente ha depositato «copiosa documentazione idonea a confutare quanto sostenuto dall’Ufficio» e, in particolare, gli allegati modelli CUD «certificano i compensi erogati agli amministratori, nonché le imposte pagate». 3.3. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma idonea alla comprensione della ratio decidendi : la prova dell’effettivo versamento dei compensi degli amministratori è rinvenibile nei modelli CUD. 3.4. In realtà, parte ricorrente sembra contestare, più che la motivazione apparente, una insufficienza motivazionale, non più censurabile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass.n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), tanto più in presenza di una doppia conforme di merito. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 183.845,50. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.700,00, oltre all