CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 25201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13774/2019d R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (E.S.A.C.R.I.) in [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendeope legis -ricorrente principale - contro -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1801/2018della Corte d’Appello di Bari, depositata il29.10.20 18 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente si rivolseal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere , tra l’altro, l’accertamento dell’illegittimareiterazione di contratti a t ermine stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] e la condanna di questa al risarcimento del conseguentedanno. Il Tribunale accolse la domanda in parte quae, per quanto qui ancora di interesse, ritenne applicabile al credito risarcitorio la prescrizione ordinaria decennale, invece che quella breve quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale. La Corte d’Appello di Bari – davanti alla quale entrambe le parti impugnarono la sentenza di primo grado, in ragione delle reciproche soccombenze – respinse l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l’applicabilità del termine ordinario decennale. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello E.S.A.C.R.I.ha proposto ricorso affid ato a un unico motiv o . La lavoratrice si è difes a con controricorso contenente anche un ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale ed ulteriormente illustrato con memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motiv o di ricorso principale si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e dell’art.1338 c.c., dell’art. 2087, 2946 c.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, relativamente all’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c . » .Il ricorrente sostiene che il diritto al risarcimento del dannosancito dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 in favore del lavoratore in caso di abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione– integrando un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, che, a sua volta,va ricondotta alla responsabilità extracontrattuale – si prescrive nel termine quinquennale previsto dall’art. 2947, comma 1, c.c. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Questa Corte ha già avuto occasione di statuire che, nel caso di illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, il conseguente obbligo risarcitorio del datore di lavoro integra un’ipotesi di «responsabilità di natura contrattuale … e non già precontrattuale»(Cass. nn. 31104/2023; 15027/2022; nonchéCass. S.U. n. 5072/2016, ove si legge, al punto 12 della motivazione: «deve farsi riferimento alla regola generale della responsabilità contrattuale posta dall’art. 1223 c.c.»). L’orientamento in tal senso della giurisprudenza di legittimità – riferito in generale ad ogni tipo di lavoro subordinato –è consolidato da oltre un ventennio, come risulta dai precedenti citati nella stessa sentenza qui impugnata (Cass.nn. 12697/2001 e 8893/2003). In seguito, tale orientamento è stato inoltre ribadito con particolare riguardo al diritto al pagamento dell’indennità «forfetizzata» e « onnicomprensiva » di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (Cass.n. 14996/2012) e alla relativa applicazione nell’ambito del pubblico impiego, ove la tutela risarcitoria è l’unica riconosciuta dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 9402/2017).Questa Corte ha anche ribadito che il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato in termini conformi alla direttiva 1999/70/CE, è un danno «da precarizzazione», che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost., e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della Carta di Nizza (Cass.n. 10999/2020). Il danno derivante dalla violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non è pertanto legato alla sola stipulazione di un contratto a termine nullo e non suscettibile di conversione, ma allo stato di precarizzazione che deriva dalla reiterazione abusiva del contratto medesimo, ossia dall’avere reso la prestazione in condizione di precarietà. Non è quindi corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il risarcimento del danno nel caso di reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego coprirebbe soltanto l’interesse contrattuale negativo corrispondente alle spese inutilmente sostenute, nonché alla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale. 2.2. La natura contrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione datrice di lavoro porta con sé la conseguenza, correttamente assunta dalla Corte territoriale, dell’inapplicabilità al diritto al risarcimento del danno del termine di prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2947, comma 1, c.c. e del l’applicabilità, invece, della prescrizione ordinaria decennale. Anche questa scontata conseguenza –che in quanto tale non è messa in discussione nel ricorso, ove si contesta soltanto la premessa sulla natura della responsabilità – è già stata affermata da questa Corte, sia in alcuni dei già citati precedenti (Cass. nn. 14996/2012; 9402/2017) , sia in altri successivi (Cass. nn. 5740/2020; 34741/2023). 2.3. Bene ha fatto, pertanto, la Corte d’Appello a respingere l’eccezione di prescrizione e risulta superfluo osservare che, anche laddove si fosse condivisa la tesi del ricorrente sulla natura precontrattuale della responsabilità, la conseguenza dell’applicabilità della prescrizione quinquennale non sarebbe stata altrettanto scontata, in considerazione dei diversi orientamenti in materia (v. Cass. n. 14188/2016, per l’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità contrattuale da «contatto sociale qualificato»; v. Cass. n. 24738/2019, che invece riconduce la responsabilità precontrattuale al genus della responsabilità extracontrattuale). In ogni caso, il contratto di lavoro, una volta che abbia avuto esecuzione, produce, anche se nullo, effetti giuridici eccezionalmente irreversibili (art. 2126 c.c.), il che lo rende un «contatto sociale» ben più «qualificato» rispetto a quello delle comuni ipotesi di responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.). 3. L’esito del giudizio sul ricorso principale esclude la necessità di esaminare quello incidentale, esplicitamente condizionato all’accoglimento del primo, non avendo la lavoratrice alcun interesse a mettere in discussione il dies a quo della decorrenza del terminecon riferimento a un’eccezione di prescrizione che risulta comunque definitivamente respinta.4. Respinto il ricorso principale , le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: respinge il ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, ad euro200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa