CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 26544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8853-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - '512_ avverso la sentenza n. 1716/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08853 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Corte di cassazione Sezione Terza Considerato che: la ditta [OSCURATO:PERSONA] dei Cigni ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1716 del 2020 della Corte di appello di Firenze esponendo che: - aveva avuto rapporti commerciali, per la fornitura di merce alimentare, alla società Conad; - nel 2007 era stato concordato uno sconto del 6% a favore di Conad, per effettuazione consegna in un unico centro invece che nei singoli supermercati, e del 20% quale premio fine anno, da ritenere funzionale alla prospettiva di un incremento progressivo degli ordini; - non era stato previsto un "rinnovo" contrattuale automatico; - nel 2008 lo sconto per premio fine anno fu portato al 20,5%; - nel 2009 i rapporti commerciali erano continuati pur senza la sottoscrizione di un ulteriore accordo, tenuto conto del mancato incremento degli ordini; - Conad aveva rivendicato il premio fine anno con nota di debito; - in mancanza del pagamento delle fatture aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo cui si era opposta Conad chiedendo, in riconvenzionale, il pagamento di un'ulteriore somma in ragione del premio di fine anno non conteggiato; - il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la domanda in riconvenzione dell'opposta, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, dall'istruttoria era emerso che il rapporto commerciale nel 2009 era continuato, per tacita accettazione reciproca, alle stesse condizioni contrattuali da ultimo praticate; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.c.;RG n 8853 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327, 2697, cod. civ., 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: il mero silenzio non poteva essere indice sufficiente a ritenere la tacita approvazione delle condizioni contrattuali del 2008 per le forniture del 2009, non emergendo alcun "obbligo di parlare" in capo alla deducente; l'accertato invio di una nuova proposta contrattuale ad opera della Conad, dimostrava che era necessario un nuovo accordo non surrogabile con l'attribuzione di significati al dato neutro del silenzio; la pratica del 6°/o di sconto, per la fornitura in un unico centro e dunque per i vantaggi logistici da essa derivanti, non legittimava in alcun modo la conclusione della spettanza del premio di fine anno; in assenza di diversi indici univoci avrebbe dovuto concludersi che le singole forniture erano state corrispondenti a singoli contratti, senza quindi il premio cumulativo di fine anno; la missiva del 2009, valorizzata dalla Corte di appello, con cui la deducente aveva comunicato a Conad che la deducente era stata "inglobata" da un'altra azienda confermando, al contempo, la persistenza delle «condizioni contrattuali attualmente vigenti», nel descritto contesto, non poteva essere letta come riferita anche al premio di fine anno bensì alle condizioni proprie delle singole forniture; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe travisato la prova testimoniale concernente la mancata restituzione firmata della proposta contrattuale inviata da Conad alla deducente per il 2009, atteso che la stessa «lasciva intendere» ciò che il Collegio di merito aveva escluso, ossia che all'invio in parola era seguita la restituzione priva di firma e non alcuna restituzione; con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 111, Cost., 6, C.E.D.U., poiché la Corte di appello avrebbe motivato RG n 8853 del 2021 Cons. rel. Paolo P rreca solo apparentemente, e a ben vedere riportandosi passivamente alla decisione del primo giudice di merito senz'aggiungere ricostruttivamente alcunché; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; è stato ripetutamente ribadito (Cass., 26/08/2020, n. 17821, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 10/09/2019, n. 22525) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. "ratione temporis" applicabile (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite, qui operante, dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.; in questa cornice, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato RG n 8853 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune o ad alcuni profili delle stesse, piuttosto che ad altri (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33; di recente, Cass., 26/08/2020, n. 17821); la violazione dell'art. 2697, cod. civ., poi, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35, Cass., 15/05/2020, n. 8994); è stato da ultimo precisato che alla parte, quindi, se quindi è «totalmente sottratta la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (segnatamente, in ordine ai contenuti informativi selezionati tra i diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio), alla stessa parte deve tuttavia ritenersi conservata (in relazione all'art. 115 c.p.c.) la possibilità di denunciare la illegittima utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove inesistenti, ossia di prove (e dunque di giudizi di congruità rappresentativa), non solo riferite a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (un testimone che non è mai stato addotto o sentito; un documento mai depositato agli atti del processo, etc.), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso, etc.), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, nella loro più larga estensione rappresentativa; ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa RG n 8853 del 2021 6 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle» (Cass., 03/05/2022, n. 13918, § 27); nulla di tutto ciò risulta constatabile nella fattispecie in scrutinio, che tende, quindi, a una rilettura istruttoria inammissibile in sede di legittimità; la Corte territoriale infatti (in specie a pag. 5) ha valorizzato e fondato il ragionamento motivazionale, dunque ampiamente svolto, sulle seguenti considerazioni: a) persistenza della fornitura, che la parte ricorrente continuò a eseguire e quella controricorrente a ricevere, in continuità con gli anni precedenti; b) la costante applicazione dello sconto "logistico" del 6%; c) la missiva sopra richiamata; d) l'impossibilità di ritenere, come osservato dal primo giudice, il mantenimento della sola clausola del 6% (pag. 4 della sentenza gravata); è dunque manifesto che la Corte territoriale non solo ha diffusamente motivato, anche sul valore da dare al complessivo contegno della parte contrattuale fornitrice, ma ha svolto l'apprezzamento istruttorio per come ad essa sola riservato; in specie, quanto alla discussa prova testimoniale, nessun travisamento è rinvenibile, trattandosi di due letture - quelle della parte ricorrente e quella del Collegio di merito - entrambe plausibili, e dunque rientranti nella sfera propria del giudicante e in questa sede non rivedibili; ne deriva il rigetto; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 8853 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, de