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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 23163/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da I i [OSCURATO:PERSONA], ritenuto 'responsabile, neiie sentenze di merito conformi, dei reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. perì, e 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

Rilevato che il ricorrente lamenta: Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato; erronea applicazione dell'art. 612-bis con pen.

Considerato che i motivi di ricorso non sono scanditi da necea.ahe analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione e che, in ogni caso, risultano ripropositivi delle stesse doglianze di merito, già adeguatamente vagliate dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (rilevamento delle impronte papillari su un monitor che era appeso alla parete e che, rimosso durante la notte nel corso clell'azooe furtiva, aveva rivelato la presenza delle impronte papillari dell'imputato); ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dall,e, decisione impugnata e quelle poste a fondamento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 13826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Rilevato che è inconferente il richiamo all'art. 612-bis coci, peri. contenuto nel ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso p -aclude ocin questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comrna 3, cod. pen a come introdotto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dic:embre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi ciale Sezioni Unite ric.

Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto i! regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema ci condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").

P. Q. M» Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de!la (l,3ssa . delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da I i [OSCURATO:PERSONA], ritenuto 'responsabile, neiie sentenze di merito conformi, dei reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. perì, e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta: Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato; erronea applicazione dell'art. 612-bis con pen. Considerato che i motivi di ricorso non sono scanditi da necea.ahe analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione e che, in ogni caso, risultano ripropositivi delle stesse doglianze di merito, già adeguatamente vagliate dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (rilevamento delle impronte papillari su un monitor che era appeso alla parete e che, rimosso durante la notte nel corso clell'azooe furtiva, aveva rivelato la presenza delle impronte papillari dell'imputato); ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dall,e, decisione impugnata e quelle poste a fondamento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 13826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato che è inconferente il richiamo all'art. 612-bis coci, peri. contenuto nel ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso p -aclude ocin questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comrna 3, cod. pen a come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dic:embre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi ciale Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto i! regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema ci condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M» Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de!la (l,3ssa . delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 23163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris