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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25319/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono state condannate per ipotesi di reato inquadrate nell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il primo motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile atteso che le ricorrenti non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione delle sanzione - tenendo conto degli aumenti apportati per la continuazione - comunque inferiore alle media edittale.

Il motivo inerente alla mancata applicazione delle pene sostitutive è pure inammissibile, avendo la Corte territoriale - anche traendo spunto dall'accertata recidiva - con motivazione congrua e non tangibile in questa sede, ritenuto di formulare una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni proprie delle sanzioni stesse, in relazione all'art.58 della

I. 24 novembre 1981, n.689.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giuro 2025 • r DEPOSITATA R1A Il

I. gliere e e tensc* cANcE. -La P ente t 0 25 Don a Ferranti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono state condannate per ipotesi di reato inquadrate nell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile atteso che le ricorrenti non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione delle sanzione - tenendo conto degli aumenti apportati per la continuazione - comunque inferiore alle media edittale. Il motivo inerente alla mancata applicazione delle pene sostitutive è pure inammissibile, avendo la Corte territoriale - anche traendo spunto dall'accertata recidiva - con motivazione congrua e non tangibile in questa sede, ritenuto di formulare una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni proprie delle sanzioni stesse, in relazione all'art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giuro 2025 • r DEPOSITATA R1A Il I. gliere e e tensc* cANcE. -La P ente t 0 25 Don a Ferranti
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