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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15341/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo - con cui si contestano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata confermata la penale responsabilità benché il ricorrente, pur amministratore della società cooperativa, non si occupasse della gestione dei dipendenti, degli stipendi e del versamento delle ritenute previdenziali - non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, dal giudice di appello, non essendo dubbio che la responsabilità per il reato omissivo di cui all'art. 37

I. 689/1981 gravi sul datore di lavoro, il quale può risponderne anche a titolo concorsuale; Considerato che è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza anche il secondo motivo, con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi sul punto ed avendo escluso, con non illogica motivazione, che il fatto fosse non punibile sia per la sua obiettiva gravità, sia per l'abitualità del ricorrente nel porre in essere condotte illecite, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare la valutazione di merito compiuta; Rilevato che è parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, assolutamente generico, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione nella conferma del trattamento sanzionatorio individuato dal giudice di primo grado, argomentato alla luce dell'entità dei contributi previdenziali omessi, e peraltro contenuto in termini non distanti dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1I E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo - con cui si contestano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stata confermata la penale responsabilità benché il ricorrente, pur amministratore della società cooperativa, non si occupasse della gestione dei dipendenti, degli stipendi e del versamento delle ritenute previdenziali - non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, dal giudice di appello, non essendo dubbio che la responsabilità per il reato omissivo di cui all'art. 37 I. 689/1981 gravi sul datore di lavoro, il quale può risponderne anche a titolo concorsuale; Considerato che è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza anche il secondo motivo, con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi sul punto ed avendo escluso, con non illogica motivazione, che il fatto fosse non punibile sia per la sua obiettiva gravità, sia per l'abitualità del ricorrente nel porre in essere condotte illecite, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare la valutazione di merito compiuta; Rilevato che è parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, assolutamente generico, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione nella conferma del trattamento sanzionatorio individuato dal giudice di primo grado, argomentato alla luce dell'entità dei contributi previdenziali omessi, e peraltro contenuto in termini non distanti dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1I E
Sentenza Cassazione n. 15341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris