CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con cui sono stati ritenuti responsabili del delitto di furto in concorso aggravato; - Ritenuto, quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: A) che il primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è orientato ad una rivalutazione in fatto della responsabilità concorsuale, reiterando censure già incensurabilmente disattese dalla Corte di merito; B) che il secondo ed il terzo motivo, con i quali si contesta la rideterminazione della pena per il reato sub c), all'esito della declaratoria di prescrizione delle residue imputazioni, sono manifestamente infondati sia in riferimento alla denunciata mancanza di motivazione, che in relazione alla violazione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: da un lato, la Corte di merito ha richiamato la gravità dei fatti, anche in relazione al valore dei beni sottratti (10 valigie, previa effrazione del veicolo in cui erano stipate), in tal modo dando conto dei criteri adottati nella dosimetria della pena; dall'altro, la stessa Corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto (Sez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Daniele, Rv. 287109 - 01 in conformità a Sez. Un. n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01); - Ritenuto, quanto ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: A) che il primo motivo, con il quale si deduce la mancanza di querela, è manifestamente infondato, poichè trascura che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01); B) che il secondo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è orientato ad una rivalutazione in fatto della responsabilità concorsuale, reiterando censure già incensurabilmente disattese dalla corte di merito, e deduce inammissibilmente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Inoltre, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass