Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03167/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5562/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C. , in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Ritis, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3640/13/2020depositata in data 14.7.2020; N. 5562/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -la [OSCURATO:SOCIETA] . di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campaniaaveva accolto l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 17464/2018, emessa dalla C.T.P. di Napoli, che aveva invece accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per il recupero di IRAP ed IVA, anno 2012; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che la ricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. dispone la sospensione del processo sino al 16 gennaio 2023; rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5562/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. a . s . di [OSCURATO:PERSONA] C. , in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Ritis, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3640/13/2020depositata in data 14.7.2020; N. 5562/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -la [OSCURATO:SOCIETA] . di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campaniaaveva accolto l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 17464/2018, emessa dalla C.T.P. di Napoli, che aveva invece accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per il recupero di IRAP ed IVA, anno 2012; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che la ricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. dispone la sospensione del processo sino al 16 gennaio 2023; rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso
Sentenza Cassazione n. 03167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris